I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 1 dicembre 1973, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di eta'. Il Consiglio superiore della magistratura puo' sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato. Ai suddetti vice pretori onorari e' corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale. Ad essi sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704, e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza dal 1 dicembre 1973.

Testo vigente dal 10 giugno 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-05-18;217~art1 · fonte del testo

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