Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/06/1972 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 13,

14, 22, 23, 24, 25, 26 e 28, secondo e terzo comma, della legge 22

febbraio 1934, n. 370 (riposo domenicale e settimanale), e successive

modifiche, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 novembre 1970 dal pretore di Trieste nel

procedimento penale a carico di Pasini Umberto, iscritta al n. 394 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n.42 del 17 febbraio 1971;

2) ordinanza emessa il 31 dicembre 1970 dal pretore di Bari nel

procedimento penale a carico di Azzarita Leonardo, iscritta al n. 70

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971;

3) ordinanza emessa il 18 marzo 1971 dal pretore di Bologna nel

procedimento penale a carico di Pelloni Carlo, iscritta al n. 162 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971;

4) ordinanza emessa il 5 aprile 1971 dal pretore di Napoli nel

procedimento penale a carico di Bevilacqua Vincenzo ed altri, iscritta

al n. 214 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971;

5) ordinanza emessa il 6 agosto 1971 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Galli Nevio ed altri, iscritta al n.

417 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971;

6) ordinanza emessa il 30 settembre 1971 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Masseroni Carlo ed altro, iscritta al

n. 462 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972.

Visti gli atti di costituzione di Pasini Umberto e di Galli Nevio;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1972 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Carlo Amigoni, per il Pasini, e gli avvocati Antonio

Sorrentino e Giovanni Bovio, per il Galli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 30 novembre 1970 nel corso di un

procedimento penale a carico di Pasini Umberto, il pretore di Trieste

ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, per

contrasto con gli artt. 21, primo e secondo comma, 3 e 41 della

Costituzione, degli artt. 13 e 14 della legge 22 febbraio 1934, n. 370,

e successive modifiche per la parte in cui dette norme impongono che il

riposo settimanale di 24 ore consecutive per gli addetti alle aziende

editrici e stampatrici di giornali ed alle aziende per la diffusione al

pubblico con qualsiasi mezzo di notizie deve decorrere dalla mattina

della domenica alle ore quattro del lunedì, nonché degli artt. 22,

23, 24, 25 e 26 della stessa legge ed inoltre del successivo art. 28,

ma limitatamente al suo secondo e terzo comma e con riferimento al solo

art. 21, terzo comma, della Costituzione.

La rilevanza della questione proposta deriva, secondo il giudice a

quo, dalla imputazione mossa al prevenuto di non aver accordato il

riposo settimanale ai lavoratori dipendenti nel periodo prescritto

dalla legge innanzi indicata, mentre sarebbe non influente ai fini del

decidere l'accertamento della circostanza se il riposo stesso fosse

stato, in ottemperanza all'art. 36 , comma terzo, della Costituzione,

concesso in un giorno diverso.

Ciò premesso, l'ordinanza assume, sotto il profilo della non

manifesta infondatezza, che le prime due tra le norme impugnate, sotto

l'apparenza di disciplinare il diritto del lavoratore al riposo

settimanale, mirerebbero in sostanza ad impedire la pubblicazione di

giornali e quotidiani nel periodo in esse considerato, come

risulterebbe confermato dalle successive disposizioni più chiaramente

e incondizionatamente contrarie alla pubblicazione nello stesso periodo

di notizie a carattere politico e dalle stesse sanzioni previste per

l'inosservanza di quei divieti e consistenti, fuori dei casi

costituzionalmente ammissibili, nelle misure del sequestro e, in caso

di recidiva, della sospensione delle pubblicazioni. Ulteriori vizi di

legittimità costituzionale sono poi ravvisati in riferimento agli

artt. 3 e 41 della Costituzione per la possibilità di turno nel riposo

settimanale conferita a talune imprese che implicherebbe una disparità

di trattamento per le aziende giornalistiche e di stampa, nonché ed al

tempo stesso per l'esistenza di una non giustificabile interferenza

nella sfera del loro sistema organizzativo e produttivo.

2. - Si sono costituite nel presente giudizio la società Editrice

Triestina s.p.a. e la S.T.T. Stabilimento Tipografico Triestino s.r.l.

con deduzioni depositate il 10 febbraio 1971, nelle quali ampliano e

ribadiscono gli argomenti a sostegno della incostituzionalità della

normativa in esame, già esposti nell'ordinanza pretorile. La difesa

delle predette società ha, poi, chiarito in udienza di essersi

costituita in rappresentanza dell'Amministratore delegato sig. Pasini

Umberto, pur non risultando tale circostanza con tutta chiarezza dal

tenore testuale dell'atto.

3. - Analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state

sollevate con ordinanza emessa il 31 dicembre 1970 nel corso di un

procedimento penale a carico di Azzarita Leonardo dal pretore di Bari,

che fa riferimento peraltro anche al principio costituzionale di

garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.); con

ordinanza emessa il 18 marzo 1971 nel corso di un procedimento penale a

carico di Pelloni Carlo dal pretore di Bologna, senza riferimento

tuttavia all'art. 41 della Costituzione; e con ordinanza emessa il 5

aprile 1971 nel corso di un procedimento penale a carico di Bevilacqua

Vincenzo ed altri dal pretore di Napoli, limitatamente agli artt. 13,

14 e 28 della legge impugnata e con riferimento ai soli artt. 3 e 21

della Costituzione.

4. - Questioni interamente analoghe a quelle sollevate dal pretore

di Trieste vengono proposte anche dal pretore di Milano con ordinanza

emessa il 6 agosto 1971 nel corso di un procedimento penale a carico di

Galli Nevio ed altri. Ed il Galli si è costituito innanzi a questa

Corte con deduzioni depositate il 6 dicembre 1971, svolgendo argomenti

a sostegno della illegittimità della normativa impugnata.

5. - Infine il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 30

settembre 1971 nel corso di un procedimento penale a carico di

Masseroni Carlo e Jorio Lorenzo, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, sempre in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma, e

41 della Costituzione, della stessa legge n. 370 del 22 febbraio 1934,

ma limitatamente alla parte in cui essa dispone (artt. 13 e 14 in

relazione all'art. 5, n. 4, ed al d.m. 22 giugno 1935, tabella III,

voce 11) che il riposo settimanale di 24 ore consecutive per il

personale addetto alle aziende editrici ed alla stampa dei giornali

deve decorrere dal mattino della domenica alle ore 4 del lunedì ed

alla parte in cui prevede - ancora per il personale addetto alle

aziende editrici - una disparità di trattamento rispetto ai redattori

sportivi e teatrali, al personale delle aziende Ansa e Italia (già

Stefani), delle imprese di trasmissioni radiofoniche ed a quello

addetto alla trasmissione di notizie ai sensi dell'art. 26, comma

secondo. La medesima ordinanza propone poi anche essa, rispetto

all'art. 21, comma terzo, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28 della normativa impugnata nella parte in

cui impone il sequestro del giornale.

6. - Alla pubblica udienza le parti costituite hanno insistito

nelle conclusioni già formulate. Considerato in diritto :

1. - Le sei ordinanze sollevano questioni strettamente analoghe: i

relativi giudizi vengono perciò riuniti e decisi congiuntamente con

unica sentenza.

2. - Le disposizioni di cui sorge questione, in riferimento agli

artt. 21, primo, secondo e terzo comma, 3 e 41 della Costituzione (cui

si aggiunge, nell'ordinanza del pretore di Bari, l'art. 2) sono

contenute nella legge del 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo

settimanale e domenicale.

Di esse, quelle degli artt. 13 e 14, denunciate da tutte le

ordinanze, hanno per oggetto immediato il riposo di 24 ore settimanali,

spettante al personale addetto alle aziende editrici di giornali ed

altre agenzie di diffusione al pubblico, con ogni mezzo, di notizie

(art. 13, commi primo e secondo) nonché al personale addetto alla

stampa dei giornali (art. 14, comma primo). Ed in proposito,

stabiliscono tassativamente che detto riposo settimanale debba

decorrere dalla mattina della domenica alle ore quattro del lunedì.

Viene fatta eccezione, consentendosi il turno, per i redattori sportivi

e teatrali, per il personale della "Agenzia Stefani" (oggi non più

esistente) e delle imprese di trasmissioni radiofoniche, nonché per

quello addetto alla trasmissione di notizie telegrafiche e telefoniche

previsto dal successivo art. 26, comma secondo. Il riposo per turno è

anche ammesso (dall'art. 13, comma terzo) limitatamente al "personale

di redazione" dei giornali quotidiani, che, "per esigenze

straordinarie, abbia prestato la sua opera fra la mattina della

domenica e le ore quattro del lunedì", ove sia consentito dal

contratto collettivo di lavoro e contro corresponsione dell'aumento

percentuale di retribuzione da quest'ultimo prescritto.

Delle anzidette disposizioni viene denunciato in particolare il

contrasto con gli artt. 21 e 41 Cost., per le ingiustificate

limitazioni che ne derivano alla libertà di manifestazione del

pensiero attraverso la stampa periodica e alla libertà della

iniziativa economica privata, e con l'art. 3 Cost., per l'arbitraria

discriminazione - entro l'ambito delle imprese giornalistiche e

similari - nei confronti con la (sola) "Agenzia Stefani" e con l'ente

radiotelevisivo, nonché - entro un ambito più largo - tra le imprese

giornalistiche e similari, e le altre, per le quali l'art. 5 della

legge prevede invece che il riposo settimanale possa cadere in giorno

diverso dalla domenica ed essere attuato mediante turni al personale.

Altre disposizioni della medesima legge, denunciate nelle ordinanze

dei pretori di Trieste, Bari, Bologna e Milano, e precisamente quelle

degli artt. da 22 a 26, sono raggruppate nel testo legislativo sotto la

rubrica "Edizione e vendita dei giornali ed attività analoghe" ed

hanno per oggetto diretto ed immediato la diffusione al pubblico della

stampa periodica e delle pubblicazioni delle agenzie di notizie, fatta

sempre eccezione per l'"Agenzia Stefani" e le imprese radiofoniche.

Viene così stabilito che i quotidiani posti in vendita prima del

mezzogiorno debbano omettere l'edizione del lunedì, riprendendo le

pubblicazioni il martedì mattina, mentre i quotidiani pomeridiani

debbano omettere l'edizione della domenica, riprendendo le

pubblicazioni al mezzogiorno o dopo il mezzogiorno del lunedì. Un

particolare regime è invece consentito per i quotidiani sportivi, cui

è peraltro proibito pubblicare notizie e commenti "che non siano di

natura strettamente sportiva" (art. 22, ultimo comma).

È inoltre espressamente vietato dare edizioni straordinarie e

ordinarie settimanali di giornali quotidiani, "sia pure con titolo

diverso", nel periodo durante il quale, come testé accennato, devono

restare sospese le edizioni ordinarie (art. 24); un ulteriore divieto

di pubblicazione dalle 13 della domenica alle 12 del lunedì concerne i

giornali "anche non quotidiani, sia in edizione ordinaria che in

edizione straordinaria o sotto forma di bollettini o supplemento, allo

scopo di diffondere notizie di avvenimenti improvvisi" (art. 25). Tali

divieti risultano indirettamente rafforzati da quello imposto alle

tipografie (anche diverse da quelle inserite nelle aziende

giornalistiche e similari, in ordine alle quali vale il riposo

domenicale obbligatorio del personale a norma del sopra ricordato art.

14) di iniziare il lavoro "per i giornali di qualunque natura dopo

terminato il lavoro della domenica e fino alle ore quattro del

lunedì".

L'intera disciplina fin qui riassunta viene infine estesa dall'art.

26, primo comma, alle pubblicazioni delle agenzie a stampa ed in genere

"a qualunque altro mezzo di edizione e di diffusione di notizie"

(eccettuata, al solito, la "Agenzia Stefani" e le imprese

radiofoniche). Ché anzi l'ultimo comma dello stesso art. 26 permette,

bensì, alle agenzie telegrafiche e telefoniche di diffondere dalle ore

5 della domenica alle ore 5 del lunedì "non più di un comunicato

relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole importanza",

purché tale diffusione non rivesta carattere di vendita al pubblico o

forme analoghe.

Anche della disciplina dettata dagli artt. 22 a 26 della legge,

quale la si è qui sopra riassunta, è posta in dubbio dalle ordinanze

poc'anzi richiamate la legittimità costituzionale, alla stregua degli

artt. 21, 41 e 3 Cost. (con riguardo, per quanto concerne quest'ultima

norma costituzionale, alla diversità di trattamento, nell'ambito delle

imprese giornalistiche e similari, rispetto alla "Agenzia Stefani" e

all'ente radiotelevisivo).

Tutte le ordinanze denunciano infine l'art. 28, commi secondo e

terzo, che, per le contravvenzioni alle riferite disposizioni della

legge, comminano la misura del sequestro del giornale (o del "qualunque

altro mezzo adottato per la diffusione"), autorizzando altresì il

magistrato a disporre la sospensione del giornale "per un periodo di

tempo determinato". Per questa parte, si deduce il contrasto con il

terzo comma dell'art. 21 Cost., che ammette il sequestro della stampa

solo per atto motivato della autorità giudiziaria (e comunque, nei

casi di urgenza, salvo convalida ad opera della stessa), nel caso di

delitti previsti dalla legge sulla stampa o per violazione delle norme

da questa prescritte per l'indicazione dei responsabili delle

pubblicazioni.

3. - A giudizio della Corte, le disposizioni fin qui ricordate sono

tra loro interdipendenti, formando nel loro insieme un sistema unitario

che conduce - obiettivamente - al risultato di impedire, dalle ore 13

della domenica alle 12 del lunedì, la libera diffusione e circolazione

delle notizie e delle opinioni, sia a mezzo della stampa periodica, sia

attraverso altri mezzi equipollenti, eccezion fatta per il mezzo

radiofonico (oggi, radiotelevisivo).

Tuttavia, poiché alcune tra esse, e specificamente gli articoli 13

e 14, appaiono rivolte al fine primario di garantire che il riposo

settimanale dei dipendenti dalle agenzie giornalistiche e similari

abbia sempre e necessariamente luogo la domenica, deve essere qui

preliminarmente rilevato che una siffatta rigida disciplina non

potrebbe, oggi, ritenersi imposta dal principio costituzionale che

tutela il diritto (irrinunciabile) dei lavoratori al riposo settimanale

(oltre che alle ferie annuali). Nessun accenno alla domenica o ad altro

giorno determinato si rinviene, infatti, nel terzo comma dell'art. 36,

che - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare nelle

sentenze n. 150 del 1967 e n. 146 del 1971 - si limita ad enunciare il

principio del riposo settimanale, senza regolarne l'esercizio e senza

prescrivere, per tutte le possibili ipotesi, una rigorosa periodicità.

Sgombrato così il campo dell'indagine da insussistenti esigenze di

rispetto dell'art. 36, la cui attuazione bene può assumere, invece,

forme più elastiche e comunque differenziate secondo la varia natura

propria di ciascuna attività, deve riconoscersi che il particolare

regime dettato per la stampa periodica, per le agenzie di notizie ed

altrettanti mezzi di diffusione del pensiero contrasta con l'art. 21

Cost., che solennemente proclama uno tra i principi caratterizzanti del

vigente ordinamento democratico, garantendo a "tutti" il diritto di

manifestare liberamente il proprio pensiero "con ogni mezzo di

diffusione" e dettando per di più ulteriori e specifiche norme a

tutela della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e tuttora

insostituibile ai fini dell'informazione dei cittadini e quindi della

formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole.

Naturalmente, che "tutti" abbiano diritto di manifestare il proprio

pensiero "con ogni mezzo", non può significare che tutti debbano

avere, in fatto, la materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi

di diffusione, ma vuol dire, più realisticamente, che a tutti la legge

deve garantire la giuridica possibilità di usarne o di accedervi, con

le modalità ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle

peculiari caratteristiche dei singoli mezzi o dalla esigenza di

assicurare l'armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o dalla

tutela di altri interessi costituzionalmente apprezzabili, giusta i

criteri di cui questa Corte ha fatto applicazione in varie occasioni

(sentenze n. 59 del 1960, n. 48 del 1964, n. 11 del 1968).

4. - Ora, come risulta dalla analitica esposizione che se n'è

fatta qui sopra al punto 2, le disposizioni della legge del 1934, di

cui è questione, contengono una disciplina ispirata a criteri del

tutto opposti rispetto a quelli innanzi precisati. Per un verso, e con

particolare riguardo alla stampa periodica determinano, infatti, un

rigoroso sistema di limiti temporali alla diffusione, manifestamente

eccedenti rispetto al fine di realizzare il riposo settimanale dei

lavoratori addetti al settore ed in nessun modo giustificati da

esigenze di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. Per altro

verso, spingendosi oltre l'ambito della stampa periodica, giungono sino

a inibire (articolo 26, primo comma) l'uso di una serie indefinita di

altri mezzi di diffusione al pubblico (quali potrebbero essere, ad

esempio, notiziari parlati, filmati, ecc.) nel corso di un periodo di

tempo press'a poco coincidente con quello durante il quale è sospesa

la pubblicazione dei giornali.

Ne risulta perciò, dal lato attivo, indebitamente compressa la

libertà di manifestazione (libertà di dare e divulgare notizie,

opinioni, commenti); e ne risulta altresì menomato - dal punto di

vista, invece, dei destinatari della manifestazione - l'interesse

generale, anch'esso indirettamente protetto dall'articolo 21, alla

informazione; il quale, in un regime di libera democrazia, implica

pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime,

assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla

circolazione delle notizie e delle idee.

5. - L'accennato contrasto delle disposizioni denunciate con l'art.

21 Cost. ne comporta la declaratoria di illegittimità costituzionale,

restando assorbiti gli altri profili dedotti nelle ordinanze. Fa

eccezione il secondo comma dell'art. 14, che si limita a stabilire le

regole del riposo settimanale per turno nei confronti del personale

addetto alla vendita dei giornali, in ordine al quale la questione di

legittimità costituzionale deve dichiararsi non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14,

primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n.

370, sul "Riposo domenicale e settimanale";

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14, secondo comma, della stessa legge, proposta con le

ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 21, 2, 3 e 41

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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