Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1969 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2070,

commi primo e secondo, del Codice civile, promossi con due ordinanze

emesse il 20 novembre 1967 dal pretore di Napoli nei procedimenti

civili vertenti rispettivamente tra Callegher Sergio e la Compagnia

esercizio trasporti automobilistici e tra D'Amore Umberto e la predetta

Compagnia, iscritte ai nn. 27 e 28 del Registro ordinanze 1968 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 84 del 30 marzo

1968.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 7 maggio 1969 la relazione del

Giudice Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In due giudizi civili promossi separatamente davanti al pretore di

Napoli, Sergio Callegher e Umberto D'Amore chiedevano che la Compagnia

Esercizio Trasporti Automobilistici (C.E.T.A.) a.r.l., alle cui

dipendenze assumevano di aver prestato la propria attività lavorativa

per la costruzione di una autorimessa, fosse condannata, in base alle

disposizioni del contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli addetti

all'industria edilizia (reso efficace erga omnes con decreto del

Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032), al pagamento di

compensi per ferie non godute, festività gratifiche natalizie e lavoro

straordinario, nonché di indennità conseguenti alla cessazione del

rapporto di lavoro.

La società convenuta contestava le pretese degli attori, adducendo

che non fosse applicabile ai rapporti in questione il citato contratto

collettivo, stipulato dalle associazioni sindacali del settore

edilizio, alle quali non aveva mai aderito per la diversa natura della

propria attività imprenditoriale concernente i trasporti

automobilistici.

Il pretore, con ordinanze di identico contenuto pronunziate in

entrambi i giudizi il 20 novembre 1967, affermava che, nelle

controversie portate alla sua cognizione, appariva incerta

l'applicabilità del contratto collettivo di lavoro per gli addetti

all'industria edilizia invece di quello, in data 24 luglio 1959, reso

parimenti efficace erga omnes con decreto del Presidente della

Repubblica 28 agosto 1960, n. 1271 e riguardante le imprese di

trasporti automobilistici in concessione; che, per escludere il primo,

non avesse rilievo risolutivo la circostanza che la società convenuta

non avesse aderito alle associazioni sindacali partecipanti alla

conclusione dell'accordo collettivo richiamato dagli attori, e che si

dovesse quindi fare ricorso alle norme dei primi due commi dell'art.

2070 del Codice civile, per cui l'appartenenza alla categoria

professionale, ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi, si

determina secondo l'attività effettivamente esercitata

dall'imprenditore, mentre se l'imprenditore esercita distinte attività

aventi carattere autonomo si applicano, ai rispettivi rapporti di

lavoro, le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole

attività.

Il pretore dubitando però della compatibilità di tali norme, che

assumeva ispirate alla ideologia corporativa dominante al tempo della

loro emanazione, con il principio della libertà sindacale espresso nel

primo comma dell'art. 39 della Costituzione, ne prospettava la

incostituzionalità disponendo la trasmissione degli atti processuali a

questa Corte.

Ricordati i diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali

circa l'interpretazione di dette norme, il pretore ha posto in risalto

come il concetto di categoria professionale, che di

quell'interpretazione costituisce il fulcro, ha assunto nell'attuale

regime di autonomia sindacale, garantito dalla Costituzione,

significato politico e giuridico diverso da quello precedentemente

accolta nei motivi del Codice civile.

La nozione autoritativa corporativistica, stabilita secondo

astratti criteri ontologici di classificazione delle attività

produttive e professionali, si è mutata in quella risultante dalla

spontanea adesione dei lavoratori alle libere istituzioni sindacali e

dalla autonomia collettiva nella quale è compresa la potestà di

determinare l'ambito professionale e le categorie di lavoratori per le

quali il contratto collettivo ha forza di legge, secondo i princìpi

enunciati anche da questa Corte, con le sentenze n. 106 del 1962 e nn.

70 e 106 del 1963, con particolare riguardo alla sfera di applicazione

dela legge 14 luglio 1959, n. 741.

Ma pur interpretando evolutivamente il termine "categoria",

ricorrente nel primo comma dell'art. 2070 del Codice civile, in

correlazione con la legge testé menzionata del 1959, tuttavia non si

perverrebbe, a giudizio del pretore, "a dar conto delle ragioni per le

quali possa o debba prescegliersi quel determinato contratto collettivo

rispetto ad altro fornito di pari titolo di considerazione"

nell'ipotesi, quale in concreto è configurata nel giudizio di merito,

di impresa con attività plurima. In questa ipotesi, infatti, il

criterio stabilito nella norma denunziata (secondo comma dell'art.

2070) non conferisce alcuna rilevanza alle mansioni svolte dal

prestatore di lavoro, ai fini della individuazione della disciplina

collettiva applicabile, mentre risolve il conflitto, che verrebbe, in

tal caso, a profilarsi fra diverse disposizioni di contratti

collettivi, sulla base soltanto della attività "finale" dell'impresa,

che caratterizza e qualifica la categoria professionale

dell'imprenditore.

Da ciò la conseguenza, più volte ammessa dalla giurisprudenza,

che la medesima prestazione di lavoro potrebbe essere sottoposta a

diverso trattamento normativo a seconda della natura dell'impresa a cui

favore è svolta, o del settore produttivo in cui di volta in volta

risulti accessoriamente inserita, senza peraltro alcuna considerazione

della tutela contrattuale stabilita dalle organizzazioni sindacali

proprie dei prestatori di lavoro.

Eseguite ritualmente le notificazioni alle parti ed al Presidente

del Consiglio dei Ministri e le comunicazioni ai Presidenti dei due

rami del Parlamento, le ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale n. 84 del 30 marzo 1968 ed iscritte ai nn. 27 e 28 del

Registro delle ordinanze dell'anno 1968.

Nel giudizio promosso con la prima di dette ordinanze è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura generale dello Stato la quale, con atto di deduzioni

depositato il 19 aprile 1968, ha concluso per la non fondatezza della

questione.

L'Avvocatura ha ricordato i motivi politico-legislativi della

introduzione, nel sistema della disciplina dei contratti collettivi,

delle disposizioni impugnate ed ha precisato il diverso valore che

queste hanno assunto, nella giurisprudenza e nella dottrina, in

relazione alla natura giuridica e all'efficacia dei contratti

collettivi nel regime corporativo, nel sistema instaurato in virtù del

decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, nella

successiva disciplina di diritto comune e in quella stabilita con la

legge 14 luglio 1959, n. 741.

Ha affermato, quindi, che al fine di determinare l'ambito di

applicazione dei contratti collettivi che quest'ultima legge ha

dichiarato obiettivamente efficaci nei confronti di tutti gli

appartenenti ad una medesima categoria, si rende necessario fare

ricorso ai criteri stabiliti nei primi due commi dell'art.2070 del

Codice civile, i soli che nel diritto positivo consentono di

individuare concretamente i destinatari delle norme stabilite a tutela

dei lavoratori, secondo le stesse predeterminazioni dei contratti

collettivi e della legge.

Conferita, invero, rilevanza giuridica, non già a categorie

identificabili secondo astratti criteri di classificazione delle

attività produttive e professionali, bensì alle categorie quali

risultano dalla spontanea organizzazione sindacale e dalla stipulazione

collettiva, quella che era determinazione autonoma e contrattuale

assurge a dignità di determinazione legislativa della categoria, alla

quale le norme del contratto stesso sono obbligatoriamente applicabili.

Osserva d'altra parte l'Avvocatura che lo stesso primo comma

dell'art. 39 della Costituzione, prevedendo che i contratti collettivi

possano essere applicati ad imprenditori e a lavoratori che non siano

iscritti affatto ai sindacati o non siano associati a quelle

particolari organizzazioni che hanno partecipato alla stipulazione dei

detti contratti, presuppone quale necessario complemento della

disciplina costituzionale, l'esistenza di criteri oggettivi per

accertare l'appartenenza o meno del singolo alla categoria indicata nel

contratto collettivo.

Il legislatore ordinario potrà invero dettare al riguardo criteri

diversi da quelli posti con i primi due commi dell'art. 2070, sulla

base di una scelta politico-legislativa a lui esclusivamente rimessa.

Nella pubblica udienza del 7 maggio 1969 l'Avvocatura dello Stato

ha oralmente illustrato le accennate conclusioni. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, avendo ad oggetto la stessa questione di

legittimità costituzionale, devono essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. -Le ordinanze del pretore di Napoli denunziano, in riferimento

all'art. 39, primo comma, della Costituzione, la illegittimità dei

primi due commi dell'art. 2070 del Codice civile. La disposizione

secondo la quale, ai fini della individuazione della normativa

collettiva applicabile ai rapporti di lavoro, debbasi tener conto della

categoria professionale dell'imprenditore, determinata secondo

l'attività da lui effettivamente esercitata (primo comma), e l'altra,

desunta dal secondo comma, che impone lo stesso criterio di riferimento

anche per la disciplina delle prestazioni di lavoro aventi carattere di

complementarità ed accessorietà, rispetto all'attività principale

dell'impresa, sarebbero in contrasto col principio della libertà

sindacale. Per esso, a giudizio del pretore, è necessariamente

garantito anche il diritto all'attuazione, nei rapporti individuali,

del regime normativo e retributivo determinato dalla autonomia

collettiva, con la partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori,

costituite con la volontaria adesione dei componenti di ciascun settore

di produzione e lavoro.

In riferimento a tali principi la questione è sollevata dal

giudice a quo, sia sotto l'aspetto della incompatibilità con l'attuale

ordinamento della nozione di categoria professionale accolta nella

norma impugnata, in quanto, nell'intento del legislatore, essa

rispecchierebbe la tematica del corporativismo autoritativo e statuale,

e non sarebbe sicuramente suscettibile di accezioni evolutive ispirate

all'ideologia della libertà democratica e sindacale; sia sotto

l'ulteriore aspetto del contrasto, con le accennate finalità delle

associazioni sindacali, dei criteri legali di applicabilità della

normativa collettiva ai rapporti di lavoro inerenti ad imprese ad

attività plurima, con particolare riguardo alle attività

complementari ed accessorie. La questione non è fondata.

3. - Devesi anzitutto precisare che il giudice a quo, nel sollevare

la questione medesima, ne ha ritenuta la rilevanza in riferimento a

fattispecie riguardanti contratti collettivi postcorporativi, aventi

efficacia erga omnes in virtù di decreti legislativi delegati, ai

sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741. Fattispecie nelle quali,

come sopra accennato, gli attori hanno chiesto che, in luogo della

disciplina collettiva in vigore per i lavoratori dipendenti da imprese

esercenti gli autotrasporti in concessione, fra le quali è da

annoverare la convenuta Società C.E.T.A., sia applicato il contratto

collettivo stipulato il 24 luglio 1959 dai sindacati degli addetti

all'industria edilizia, sostenendo doversi avere preminente

considerazione per la effettiva natura delle prestazioni di lavoro, per

le quali essi erano stati assunti allo scopo della costruzione di una

autorimessa.

All'esame della questione resta pertanto estranea, in questa sede,

la disciplina sia dei contratti collettivi di lavoro stipulati durante

il regime corporativo e tuttora in vigore in base all'art. 43 del

decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 (vedi sent. n. 1 del

1963 di questa Corte), sia di quelli, così detti di diritto comune, la

cui efficacia, non obiettivamente estesa alla generalità dei soggetti,

è limitata (secondo ben noti principi di diritto) a quanti, con

iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la

rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti

collettivi diretti a prestabilire il trattamento, cui debbono adeguarsi

i singoli contratti individuali di lavoro.

4. - Come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 70 dell'8

maggio 1963, nell'ordinamento attuale, che garantisce la libertà e

l'autonomia sindacale, le categorie professionali hanno rilevanza

giuridica non già in base ad astratti concetti di classificazione

settoriali dei lavoratori autoritativamente prestabilite secondo il

sistema corporativo, ma in quanto costituiscono entità

economico-sociali risultanti dalla spontanea organizzazione sindacale e

dalla autonomia collettiva.

A questo nuovo significato delle dette categorie, rispondente al

principio costituzionale della libertà sindacale, ha sicuro

riferimento la ricordata legge del 14 luglio 1959, n. 741, e non è

dubbio che la nozione di categoria, così intesa, costituisce, come

criterio per determinare la sfera di applicazione del contratto

collettivo, una componente normativa del sistema, dalla quale non si

possa prescindere.

Con i principi sopra enunciati non risulta incompatibile l'art.

2070 del Codice civile.

L'applicabilità dei contratti collettivi dichiarati obbligatori

erga omnes, secondo lo spirito e le finalità della legge sopra

menzionata, importa che di tali contratti (come questa Corte ha

affermato con le sentenze nn. 106 del 1962 e 70 del 1963) si è inteso

sostanzialmente stendere la efficacia a quanti, imprese e lavoratori,

in difetto di iscrizione alle rispettive organizzazioni sindacali e pur

rientrando per l'attività espletata nella medesima categoria

professionale indicata dal contratto collettivo, non avrebbero potuto

invocarne l'attuazione in base alle norme di diritto comune.

E, come ha osservato l'Avvocatura, con la estensione dell'efficacia

del contratto collettivo ad opera della legge predetta la delimitazione

dei destinatari del contratto collettivo, che in origine ha costituito

libera espressione della volontà sindacale, acquista vigore di

determinazione legislativa anche circa la categoria professionale, alla

quale le norme del contratto sono obbligatoriamente applicabili.

Nell'ambito dei summenzionati principi, certamente non

contrastanti, per le suddette ragioni, con la libertà sindacale

garantita dalla Costituzione, le disposizioni impugnate dell'art. 2070

rimangono dirette a dirimere gli eventuali conflitti tra difformi

normative collettive, di cui sia invocata l'applicazione, ad un

rapporto individuale di lavoro.

Non è da escludere, ovviamente, che il futuro legislatore, in

attuazione dell'art. 39, ultimo comma, della Costituzione, possa

provvedere a dirimere tali conflitti anche secondo criteri diversi.

Ma, allo stato, le disposizioni di cui sopra adempiono ad una

funzione necessaria e non appaiono prive di razionalità.

Né manca di rilievo la circostanza che le disposizioni stesse

furono tenute presenti nel corso della elaborazione della ricordata

legge n. 741 del 1959.

È posta, anzitutto, nel primo comma, la regola che "l'appartenenza

alla categoria professionale ai fini dell'applicazione del contratto

collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata

dall'imprenditore", e che, cioè, nell'effettiva qualificazione

economica dell'impresa deve essere ricercato il criterio per

determinare il contratto collettivo applicabile.

Il secondo comma, nel caso che l'imprenditore eserciti distinte

attività aventi carattere autonomo, dichiara applicabili "ai

rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi

corrispondenti alle singole attività". E consente implicitamente

all'interprete di adottare diversa soluzione quando si tratti di

attività connesse dirette al raggiungimento di una stessa finalità

produttiva.

In una visione completa dei problemi attinenti all'applicazione dei

Contratti collettivi non va poi trascurata (ancorché non sia oggetto

espresso della questione proposta) la disposizione del terzo comma

dell'art. 2070.

In essa è stabilito che quando il datore di lavoro esercita non

professionalmente una attività organizzata, sono applicabili al

rapporto le norme collegate alla effettiva natura della attività

espletata: ipotesi il cui accertamento nella specie è, ovviamente,

demandato al giudice di merito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2070, commi primo e secondo, del codice civile (criteri di

applicazione del contratto collettivo), proposta, in riferimento

all'art. 39, primo comma, della Costituzione, con le due ordinanze 20

novembre 1967 del pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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