Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/04/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 9

ottobre 1967, n. 973 (Istituzione di un'addizionale alla imposta

erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL in

sostituzione della imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le

professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo

successivo al 31 dicembre 1965) e degli artt. 1 della legge 9 ottobre

1971 n. 825 (Delega legislativa ai Governo della Repubblica per la

riforma tributaria) e 82 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597

(Istituzione dell'IRPEF), promossi con le seguenti ordinanze:

1) tre ordinanze emesse il 23 maggio 1977 dal Tribunale di Genova

nei procedimenti civili vertenti tra ENEL e Amministrazione delle

finanze dello Stato iscritte ai nn. 558, 559, 560 del registro

ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra ENEL e Amministrazione delle finanze

dello Stato iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 dell'anno

1978;

3) ordinanza emessa il 3 marzo 1978 dal Tribunale di Palermo nel

procedimento civile vertente tra ENEL e Amministrazione delle finanze

dello Stato iscritta al n. 451 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 359 dell'anno

1978;

4) nove ordinanze emesse il 6 marzo 1981 dal Tribunale de L'Aquila

nei procedimenti civili vertenti tra ENEL e Amministrazione delle

finanze dello Stato iscritte ai nn. 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,

414 e 415 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1981;

5) ordinanza emessa l'8 gennaio 1981 dal Tribunale di Brescia nel

procedimento civile vertente tra ENEL e Amministrazione delle finanze

dello Stato iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno

1981;

6) ordinanza emessa il 18 novembre 1981 dal Tribunale de L'Aquila

nel procedimento civile vertente tra ENEL e Amministrazione delle

finanze dello Stato iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 dell'anno

1982;

7) due ordinanze emesse il 13 dicembre 1979 dal Tribunale di

Venezia nei procedimenti civili vertenti tra ENEL e Amministrazione

delle finanze dello Stato iscritte ai nn. 243 e 244 del registro

ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 191 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione dell'ENEL nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Marcello Cogliati Dezza per l'ENEL e l'Avvocato

generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con tre ordinanze, emesse sotto la stessa data del 23 maggio

1977 (notificate il 29 settembre e comunicate il 3 ottobre dello stesso

1977; pubblicate nella G. U. 15 febbraio 1978 n. 46 e iscritte ai nn.

558 e 560 R.O. 1977) nei procedimenti promossi, con distinti atti di

opposizione ad ingiunzioni fiscali (la prima della Dogana di Savona per

la somma di lire 14.937.915, la seconda della Dogana di Massa Carrara

per la somma di lire 11.418.715, la terza della Dogana di Genova per la

somma di lire 47.429.655; tutte somme dovute per il primo quadrimestre

1974) spiegati dall'ENEL contro l'Amministrazione delle Finanze dello

Stato, il Tribunale di Genova ritenne rilevante e giudicò, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., non manifestamente infondata la

questione di legittimità della l. 9 ottobre 1967 n. 973 (istitutiva di

un'addizionale all'imposta di consumo dell'energia elettrica a carico

dell'ENEL, con divieto di rivalsa) sul riflesso che 1) la legge

impugnata era da stimarsi ancora in vigore per non ricorrere gli

estremi della abrogazione implicita in forza della operata riforma

tributaria né della abrogazione espressa delle imposte "sostituite", e

il permanente vigore se ne poteva dedurre dall'art. 21 comma secondo

D.P.R. 638/1972, II) il principio di eguaglianza, assicurato dall'art.

3 Cost., sembrava violato per essere l'imposta di consumo dell'energia

elettrica, con divieto di rivalsa, stata istituita nei confronti del

solo ENEL ed al dichiarato fine di sottoporre l'Ente ad una imposizione

straordinaria, e III) l'art. 53 appariva violato per essere la

straordinaria imposizione svincolata dai normali indici della capacità

contributiva dell'ENEL.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

comune ai tre incidenti, depositato il 7 marzo 1978, con il quale

l'Avvocatura generale dello Stato ha contestato il carattere

straordinario dell'imposta e l'applicazione dell'art. 3 Cost. alle

norme tributarie le quali debbono fondarsi sul principio della

capacità contributiva, che non risulta violato per essere la imposta

de qua un tributo indiretto sulla produzione, e ponendo in rilievo la

peculiarità dell'ENEL; argomentazioni che hanno indotto l'Avvocatura a

concludere per la infondatezza della proposta questione.

2.1. - Con nove ordinanze rese - in separati giudizi di

opposizione, proposti dall'ENEL contro l'Amministrazione delle Finanze

dello Stato, I) all'atto, notificato ad istanza della Dogana principale

di Pescara il 10 aprile 1979, d'ingiunzione a pagare la somma di lire

86.353.335 a titolo di addizionale all'imposta erariale energia

elettrica a tutto il 31 dicembre 1978 per la Provincia de L'Aquila, Il)

all'atto, notificato ad istanza della Dogana di Ortona il 22 maggio

1979, d'ingiunzione a pagare la somma di lire 105.013.830 a titolo di

addizionale all'imposta erariale energia elettrica, interessi e

indennità di mora a tutto il 31 dicembre 1978, III) all'atto,

notificato ad istanza della Dogana principale di Pescara il 26 marzo

1979, d'ingiunzione a pagare la somma di lire 20.527.595 a titolo di

addizionale imposta energia elettrica, riferita ai consumi di energia

elettrica da gennaio a dicembre 1978, di indennità di mora e

accessori, IV) all'atto, notificato ad istanza della Dogana principale

di Pescara il 5 giugno 1979, d'ingiunzione a pagare la somma di lire

98.889.650 a titolo di addizionale imposta erariale energia elettrica e

interessi a tutto il 31 dicembre 1978, V) all'atto, notificato ad

istanza della Dogana principale de L'Aquila il 16 novembre 1978,

d'ingiunzione a pagare la somma di lire 18.617.850 a titolo di

addizionale imposta erariale energia elettrica riferita al consumo di

energia elettrica al 31 dicembre 1977 e d'indennità di mora, Vl)

all'atto, notificato ad istanza della Dogana principale di Giulianova

il 5 dicembre 1975, d'ingiunzione a pagare la somma di lire 11.837.702

a titolo di addizionale imposta erariale energia elettrica per il

periodo successivo al 1 gennaio 1974 e d'indennità di mora, VII)

all'atto, notificato ad istanza della Dogana di Ortona il 23 gennaio

1976, di ingiunzione a pagare le somme di lire 23.362.530 a titolo di

addizionale imposta erariale energia elettrica e di lire 1.705.930 per

interessi legali del 5% annuo calcolati dal 31 dicembre 1974, VIII)

all'atto, notificato ad istanza della Dogana principale di Pescara il

13 febbraio 1976, d'ingiunzione a pagare le somme di lire 9.747.530 a

titolo di addizionale imposta erariale energia elettrica sul consumo

dell'energia elettrica riferito al 31 agosto 1975 e di lire 900.325 a

titolo di interessi di mora fino al 31 dicembre 1975, - sotto la data

del 6 aprile 1981 (notificate il 23 e comunicate il 27 del medesimo

mese di aprile 1981; pubblicate nella G. U. n.. 283 del 14 ottobre 1981

e iscritte ai nn. 407 a 415 R.O. 1981), ma aventi la stessa

motivazione, il Tribunale de L'Aquila ritenne rilevante sul riflesso

che la prospettata abrogazione tacita della legge tributaria, la cui

vigenza era per contro sostenuta dall'Amministrazione Finanziaria,

rendesse oggettivamente preminente l'esame dell'eccezione dell'ENEL e,

in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., giudicò non manifestamente

infondata la questione di legittimità della l. 9 ottobre 1967 n. 973

perché I) la potenziale violazione del principio di eguaglianza, di

cui all'art. 3 Cost., e prospettabile sulla base della stessa struttura

singolare della imposizione, dalla quale discende anche la possibile

violazione del principio della proporzionale capacità contributiva di

cui all'art. 53 Cost., II) la descritta situazione è prospettabile sia

con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della

riforma tributaria, sia - ed ancor più - con riferimento al periodo

successivo alla riforma, caratterizzata da una sostanziale

ristrutturazione del sistema impositivo.

2.2. - Avanti la Corte si è costituito per l'ENEL in forza di

procura speciale autenticata nella firma dal not. Capasso di Roma

(rep. n. 114001 del 21 maggio 1981), l'avv. Marcello Cogliati Dezza

che, con deduzioni depositate il 3 novembre 1981, ha concluso per

l'accoglimento della questione, sollevata anche d'ufficio dal Tribunale

de L'Aquila, argomentando, in riferimento all'art. 3 Cost., da ciò che

l'Ente costituisce l'unico contribuente soggetto non solo all'IRPEG e

all'ILOR ma anche alla addizionale alla quale altri enti, che pur

svolgono la stessa attività (produzione di energia elettrica per il

23,6% del totale), non sono soggetti, e, in riferimento all'art. 53

Cost., che nella l. 973/1967 non si è tenuto conto della capacità

contributiva dell'ENEL' ma si sarebbe mirato alla percezione di un

gettito che le condizioni economiche dell'Ente non avrebbero

giustificato, e insistendo nell'osservare che, ove si prendano in

considerazione la riforma tributaria, l'abolizione, a questa

consecutiva, d'imposte in luogo delle quali era stata creata

l'addizionale, e l'istituzione, in loro vece, di tributi ai quali anche

l'Ente è assoggettato, ci si troverebbe di fronte ad un'imposta

sostitutiva a carico di un unico contribuente che peraltro soggiace a

tutte le imposte che gravano sulla generalità dei soggetti passivi -

compresi quelli che svolgono la stessa sua attività -. Con breve

memoria, depositata il 22 settembre 1983, la difesa dell'ENEL al fine

di rafforzare il sospetto, che dall'essere stati gli incidenti

assegnati a trattazione nella adunanza in camera di consiglio dell'11

ottobre 1983 poteva affiorare, della irrilevanza della questione, ha

accompagnato la copia semplice della sent. 25 ottobre 1982 n. 5578

della sezione I civile della Corte di Cassazione reiettiva del ricorso

dell'Amministrazione finanziaria contro la sent. 19 giugno 1981 n. 539,

con la quale la Corte d'appello di Firenze aveva giudicato abolita con

la riforma del 1973 la addizionale.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con

deduzioni depositate il 3 novembre 1981, con le quali l'Avvocatura

generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta

questione insistendo nel rilevare che la censura, basata sulla

violazione dell'art. 3 Cost., sarebbe assorbita dal richiamo dell'art.

53 Cost. e, comunque, le diversità tra l'ENEL e le altre imprese

elettriche, non assoggettate alla addizionale, sarebbero evidenti, e

che la ripetuta addizionale ha natura di imposta indiretta sulla

produzione, sulla quale non può incidere l'art. 53.

3.1. - Con ordinanza emessa il 18 novembre 1981 (notificata il 22

dicembre e comunicata il 29 dello stesso mese di dicembre; pubblicata

nella G. U. n. 143 del 26 maggio 1982 e iscritta al n. 60 R.O. 1982)

nel procedimento promosso - con atto di opposizione all'ingiunzione,

notificata ad istanza della Dogana principale di Pescara il 5 agosto

1975, di pagamento delle somme di lire 13.159.605 per l'addizionale sul

consumo di energia elettrica riferito al 31 dicembre 1974 e di lire

1.071.855 a titolo di indennità di mora e interessi di mora al 5%

annuo dal 1 gennaio 1975 - dall'ENEL contro l'Amministrazione delle

Finanze dello Stato, il Tribunale de L'Aquila ritenne oggettivamente

preminente sulla eccezione d'irrilevanza, prospettata dalla difesa

dello Stato e comunque sollevata d'ufficio, l'esame della questione

d'illegittimità, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., della l. 9

ottobre 1967 n. 973, che giudicò non manifestamente infondata, specie

in riferimento al periodo successivo alla riforma tributaria,

caratterizzato da una sostanziale ristrutturazione del sistema

impositivo, per la strutturale singolarità della posizione dell'ENEL.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 15 giugno 1982, con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha sostanzialmente riprodotto le argomentazioni esposte nell'atto

d'intervento sub 1.2. e ribadito la conclusione d'infondatezza della

proposta questione.

4.

1. - Con ordinanza emessa il 3 marzo 1978 (notificata il 29

maggio e comunicata l'8 giugno 1978; pubblicata nella G. U. n. 359 del

27 dicembre 1978 e iscritta al n. 451 R.O. 1978) nei tre procedimenti

poi riuniti - promossi dall'ENEL contro l'Amministrazione delle Finanze

dello Stato - di opposizione I) alla ingiunzione, notificata ad istanza

della Dogana di Porto Empedocle il 29 aprile 1975, di pagamento della

somma di lire 1.566.237, a titolo di addizionale dell'imposta erariale

di consumo dell'energia elettrica consumata nel bimestre novembre -

dicembre 1973 ed accessori, II) e III) alle ingiunzioni, notificate

dalla stessa Dogana di Porto Empedocle il 29 aprile 1975, di pagamento,

rispettivamente, della somma di lire 4.486.010, a titolo di addizionale

dell'imposta erariale di consumo in base alle dichiarazioni di consumo

di energia elettrica del bimestre marzo - aprile 1974 e del bimestre

maggio - giugno 1974 ed accessori, il Tribunale di Palermo esaminò la

questione d'illegittimità, sollevata dall'Ente in riferimento agli

artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1 l.9 ottobre 1971 n. 825 e 82 D.P.R.

29 settembre 1973 n. 598 (rectius 597) nella parte in cui non

includono, fra i tributi rispettivamente da sopprimere e di cui è

stata disposta la soppressione, l'addizionale all'imposta erariale di

consumo sull'energia elettrica istituita a carico dell'ENEL dall'art. 1

l. 9 ottobre 1967 n. 973, in sostituzione dell'imposta comunale su le

industrie, i commerci, le arti e le professioni, della relativa

addizionale provinciale, dell'imposta camerale e del contributo

speciale di cure; dopo aver precisato che l'ingiunzione relativa al

bimestre novembre - dicembre 1973 riguarda in realtà l'acconto dovuto

per il bimestre gennaio - febbraio 1974, ne ritenne la rilevanza vuoi

escludendo la esistenza nella normativa di elementi atti ad inferirne

l'intenzione, dal legislatore nutrita, di limitare preventivamente nel

tempo il vigore della addizionale nemmeno con riferimento al tempo in

cui era prevista l'entrata in vigore della riforma tributaria, la

quale, al momento dell'approvazione della l. 9 ottobre 1967 n. 973, era

ancora allo stadio di progetto di legge, vuoi negando la implicita

soppressione della addizionale per effetto dell'art. 82 D.P.R. 597/1973

che, in esecuzione della delega conferita al Governo dalla l. 825/1971,

ha soppresso l'imposta comunale su le industrie, i commerci, le arti,

le professioni e la relativa addizionale provinciale, l'imposta

camerale ed il contributo speciale di cure per non essere la sorte

della addizionale legata alla vicenda dei tributi che ha sostituito,

vuoi escludendo che l'addizionale sia stata soppressa in virtù

dell'art. 42 D.P.R. 601/1973, relativo all'abrogazione delle

disposizioni concernenti esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche

sotto forma di regimi tributari sostitutivi, non confermate dalla

predetta legge, per non essere l'obbligo, per l'ENEL di corrispondere

senza diritto a rivalsa una addizionale all'imposta erariale di consumo

sulla energia elettrica, in sostituzione degli altri tributi innanzi

specificati, equiparabile ad un'agevolazione, vuoi infine negando che

il D.P.R. 638/1972 sancisca una espressa abrogazione dell'addizionale

all'imposta erariale di consumo sull'energia e constatando, per contro,

che l'art. 2 di tale decreto, con attribuire ai comuni somme pari a

quelle percepite da questi enti locali per il 1971 a titolo di

compartecipazione all'addizionale di che trattasi, ha mutato soltanto

la destinazione del gettito della imposta. Assodata in tal guisa la

rilevanza, l'adito Tribunale, dopo aver richiamato le tre ordinanze del

Tribunale di Genova (sopra 1.) in punto alla l. 973/1967, estese il

sospetto d'incostituzionalità agli artt. 1 l. 825/1971 e 82 D.P.R.

597/1973 nella parte in cui non includono fra i tributi rispettivamente

da sopprimere o di cui è stata disposta la soppressione l'addizionale

all'imposta di consumo sull'energia elettrica sul riflesso che, a

decorrere dal 1 gennaio 1974, l'ENEL ai sensi dell'art. 2 b) D.P.R.

598/1973 e dell'art. 2 D.P.R. 599/1973, è soggetto all'IRPEG e

all'ILOR, cioè allo stesso trattamento cui sono assoggettati gli enti

pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale

l'esercizio commerciale e, per giunta, all'addizionale creata per esso

Ente in sostituzione di altri tributi in atto soppressi. e che non

sembrano profilabili, a giustificazione della constatata disparità di

trattamento, situazioni nettamente differenziate.

4.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse dell'ENEL

giusta delega in calce alle deduzioni depositate il 13 settembre 1978,

gli avv.ti Marcello Cogliati Dezza e Claudio Berliri, sottolineando a

conforto della conclusione di dichiarazione di incostituzionalità i

passi salienti della motivazione della ordinanza di rimessione e

negando, in aggiunta, fondatezza all'argomento, dalla difesa dello

Stato basato sulla posizione peculiare dell'ENEL per ciò che in

materia tributaria non sussiste - ad eccezione dell'addizionale -

alcuna situazione particolare dell'Ente vuoi soggettivamente perché

l'ENEL è soggetto a tutte le imposte da cui sono gravati gli altri

enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale

l'esercizio di attività commerciale, vuoi oggettivamente perché

l'energia elettrica, prodotta dall'ENEL al pari di quella prodotta da

altri, è, per l'appunto, gravata dalla imposta erariale di consumo

sull'energia elettrica e, infine, all'incirca un quarto della energia

prodotta in Italia è di produzione di terzi (aziende municipalizzate,

società private, riproduttori, Ferrovie dello Stato, ecc.). Ciò

argomentato in riferimento all'art. 3 Cost., ha la difesa dell'ENEL

sostenuto la violazione dell'art. 53 Cost. ponendo in rilievo che i

tributi, sostituiti per il solo Ente dall'addizionale, sono stati a

loro volta sostituiti per la generalità dei contribuenti da altre

imposte alle quali lo stesso ENEL è soggetto.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 16 gennaio 1979, con il quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha riprodotto le argomentazioni versate nell'incidente proposto

dal Tribunale di Genova (supra 1.2.) che ha confermato anche in

riferimento all'ampliatio determinata dal Tribunale di Palermo ed ha

concluso per la infondatezza della intera questione.

5.1. - Con ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 (notificata il 7 e

comunicata il 21 del successivo marzo 1978; pubblicata nella G. U. n.

186 del 5 luglio 1978 e iscritta al n. 212 R.O. 1978) nel procedimento

promosso dall'ENEL contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato

avverso la ingiunzione, notificata ad istanza dell'Ufficio di Dogana

Roma I il 3 ottobre 1974, di pagamento di lire 103.222.425 a titolo di

addizionale relativa all'imposta energia elettrica, liquidata in base a

dichiarazioni di consumo mensili e bimensili, di indennità di mora e

bollo quietanza, il Tribunale di Roma giudicò - con riferimento al

periodo posteriore al 10 gennaio 1974 - rilevante e non manifestamente

infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione

d'illegittimità della l. 973/1967 e degli artt. 1, punto 1 l. 825/1971

e 82 D.P.R. 597/1973 nella parte in cui non comprendono tra i tributi

aboliti l'addizionale di cui all'art. 1 l. 973/1967, argomentando in

punto di rilevanza da ciò che l'addizionale, per avere carattere

d'imposta indiretta sulla produzione, non è una imposta sostitutiva,

tale da risentire immediatamente della soppressione del tributo

sostituito che è imposta diretta sul reddito netto, e che la sua

soppressione non e seguita neppure alla riforma tributaria per

esplicito o per implicito, né in virtù della legge di delega, a

proposito della quale il giudice a quo rilevò che la Commissione

parlamentare ebbe ad osservare che " la elencazione dei tributi

soppressi deve ritenersi tassativa, così che non è dato al Governo di

poter ritenere che ve ne siano, per implicito, compresi altri non

specificamente indicati", né infine, per l'esercizio 1973, dal D.P.R.

638/1972, il cui art. 2, nel regolare l'attribuzione di somme agli enti

indicati nell'art. 14 l. 825/1971, prevede, per il quinquennio 1973 -

1977, la corresponsione ai Comuni di somme di importo pari a quelle

attribuite ai medesimi per l'anno 1971 a titolo di compartecipazione

all'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica dovuta

dall'ENEL, mentre dal 1 gennaio 1974 - ferma restando per il

quinquennio la attribuzione ai Comuni di somme di importo pari a quelle

attribuite ai medesimi per il 1971 a titolo di compartecipazione

all'addizionale delle imposte di consumo dovute dall'ENEL - è

soppresso. Sulla non manifesta infondatezza argomentò il Tribunale, in

relazione all'art. 3 Cost., dal trattamento deteriore riservato

all'ENEL rispetto ad altre società ed enti produttori e distributori

di energia elettrica, e, in relazione all'art. 53 Cost., dall'essere

l'addizionale svincolata dai normali elementi indice della capacità

contributiva dell'ENEL.

5.2. - Avanti la Corte, nell'interesse dell'ENEL si è, giusta

delega in calce alle deduzioni depositate il 14 luglio 1978, costituito

l'avv. Marcello Cogliati Dezza sottolineando i passi più incisivi

della motivazione della ordinanza di rimessione e, in particolare, il

divieto, fatto all'ENEL, di esercitare la rivalsa, e concludendo per la

declaratoria di fondatezza della proposta questione in quanto,

quand'anche potesse ammettersi la legittimità dell'addizionale al

tempo della sua istituzione, la riforma tributaria, nel momento in cui,

pur sostituendo con altre imposte quei tributi in sostituzione dei

quali per il solo ENEL era stata creata l'addizionale, non ha abolito

anche questa ultima; la difesa dell'ENEL ha prodotto il bilancio

dell'Ente al 31 dicembre 1976 con la relazione del Consiglio

d'Amministrazione inferendone che in Italia la produzione da parte

dell'Ente copriva soltanto il 76,4 % e, pertanto, esistevano altri

soggetti che, pur producendo il 23,6 per cento, non erano tenuti alla

corresponsione dell'addizionale. Nella ulteriore brevissima memoria,

depositata il 27 dicembre 1983, la difesa dell'ENEL ha richiamato 596

sentenze di vari giudici (non esclusa la Corte di Cassazione) che, in

accoglimento delle opposizioni dell'Ente, hanno dichiarato avvenuta

l'abrogazione della addizionale senza prospettarsi la questione di

costituzionalità.

È intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 25 luglio

1978, con il quale ha concluso per la infondatezza della questione

aggiungendo alle considerazioni, svolte in precedenti interventi, che

l'addizionale non è stata collegata ad alcuna contropartita e,

pertanto, sarebbe privo d'importanza il rilievo, fatto dal Tribunale,

su ciò che l'addizionale venga applicata senza contropartita dal 1

gennaio 1974 per non essere la situazione dell'ENEL mutata a seguito

della riforma tributaria.

6.1. - Con ordinanza resa l'8 gennaio 1981 (notificata il 22 e

comunicata il 27 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 283

del 14 ottobre 1981 e iscritta al n. 421 R.O. 1981) nel procedimento

introdotto dall'ENEL nei confronti dell'Amministrazione delle Finanze

dello Stato con atto di opposizione all'ingiunzione, emessa il 10

ottobre 1974 dalla Dogana di Brescia e notificata il 24 gennaio 1975,

di pagamento di lire 88.668.220, oltre gli interessi maturandi e spese

di esecuzione, a titolo di addizionale di imposta sul consumo di

energia elettrica per l'anno 1974, il Tribunale di Brescia giudicò

rilevante e non manifestamente infondata - in rapporto agli artt. 3 e

53 Cost. -, in riferimento al periodo posteriore al 10 gennaio 1974, la

questione d'illegittimità della l. 973/1967 nonché degli artt. 1

punto 1) l. 825/1971 e 82 D.P.R. 597/1973 nella parte in cui non

comprendono tra i tributi aboliti l'addizionale di cui all'art. 1 l.

973/1967, argomentando in punto alla rilevanza da ciò che dalla

abolizione, disposta dall'art. 82 D.P.R. 597/1973, delle imposte in

sostituzione delle quali venne istituita l'addizionale sulla imposta di

consumo dell'energia elettrica, non discende automaticamente la

eliminazione di quest'ultima per essere questa legata alla sola imposta

di consumo che non è venuta meno, e per non rinvenirsi per contro un

collegamento strutturale con la prima, e sottolineando che la

eliminazione dei regimi sostitutivi, prevista dall'art. 42 D.P.R.

601/1973, attiene alle sostituzioni che si concretano in agevolazioni

(oltreché in esenzioni tributarie) tra le quali non rientra

l'addizionale per colpire questa la produzione della energia elettrica

non già il relativo reddito, e che l'assoggettamento dell'ENEL

all'ILOR non comporta di per sé stesso abolizione dell'addizionale di

cui alla l. 973/1967, che non è imposta diretta né è stata

ricompresa tra le varie imposte da abolire, minuziosamente indicate

nella legge delega 825/1971, né dai decreti delegati che ne sono

conseguiti. Sulla non manifesta infondatezza della proposta questione

rilevò il Tribunale in rapporto all'art. 3 Cost. che dal 1 gennaio

1974 l'ENEL è soggetto, al pari di ogni altro ente pubblico o privato

avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività

commerciale, all'IRPEG e all'ILOR e, unico tra tutti i contribuenti, è

anche assoggettato - in sostituzione di altre imposte che sono state

abolite - alla addizionale, e ciò sebbene esistano, sia pure con

importanza più limitata, altri soggetti produttori e distributori di

energia elettrica, e in rapporto all'art. 53 Cost. che la addizionale

è svincolata dai normali elementi costituenti indice della capacità

contributiva in quanto colpisce la produzione dell'energia elettrica

indipendentemente dal relativo reddito

6.2. - Sotto la stessa data del 3 novembre 1981 è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri riproducendo a sostegno della

declaratoria d'infondatezza considerazioni versate in altri interventi,

mentre, nell'interesse dell'ENEL, si è costituito, giusta delega in

calce alle deduzioni, l'avv. Marcelio Cogliati Dezza riecheggiando in

particolare argomentazioni, svolte per l'incidente sub 5.2., a sostegno

della declaratoria di fondatezza.

7.1. - Con due ordinanze, emesse sotto la stessa data del 13

dicembre 1979 ma pervenute alla Corte il 13 marzo 1983 (notificate il

19 e comunicate il 20 del mese di febbraio 1980; pubblicate nella G. U.

n. 191 del 13 luglio 1983 e iscritte ai nn. 243 e 244 R.O. 1983) nei

separati procedimenti introdotti dall'ENEL nei confronti

dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato con atti di opposizione

I) all'ingiunzione, notificata ad istanza della Dogana principale di

Venezia il 13 febbraio 1975, di pagamento dell'importo complessivo di

lire 2.203.710 a titolo di addizionale all'imposta di consumo,

indennità e interessi legali nella misura del 5% annuo maturati e

maturandi dal 9 novembre 1974 al giorno dell'effettivo pagamento, oltre

bollo di quietanza e II) all'ingiunzione, notificata ad istanza della

Dogana principale di Venezia il 13 gennaio 1978, di pagamento

dell'importo complessivo di lire 6.037.575 a titolo di addizionale

all'imposta di consumo sull'energia elettrica oltre gli interessi di

mora (situazione al luglio 1976), il Tribunale di Venezia giudicò

rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., non manifestamente

infondate le questioni di costituzionalità A) dell'art. 1 della l.

973/1967 nella parte in cui, in sostituzione di altre imposte, pone a

carico dell'ENEL, senza diritto di rivalsa, una addizionale all'imposta

erariale di consumo sull'energia elettrica, e B) degli artt. 1

l.825/1971 e 82 D.P.R. 597/1973 nella parte in cui non ricomprendono

tra i tributi da abolire, e poi aboliti, l'addizionale di cui alla l.

973/1967, puntualizzando, a proposito della rilevanza, argomenti già

svolti in ordinanze di rimessione di altri giudici mediante la

esposizione delle disposizioni normative che si sono succedute nel

tempo, e, a proposito della non manifesta infondatezza, insistendo

sulla in - giustificata previsione del trattamento esclusivo riservato

all'ENEL e sull'aggravamento apportato con l'applicazione all'Ente

dell'ILOR.

7.2. - Avanti la Corte è intervenuto in ambo i procedimenti il

Presidente del Consiglio dei ministri con unico atto depositato il 2

agosto 1983, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato, in

aggiunta ad argomentazioni già esposte in precedenti interventi, ha,

in relazione alle questioni di costituzionalità prospettate con

riguardo al periodo posteriore al 10 gennaio 1974 dal giudice a quo,

considerato che l'addizionale non è una imposta sostitutiva in senso

proprio né mai è stata collegata ad alcuna "contropartita" e che la

riforma tributaria non ha apportato modifiche di rilievo alla

situazione dell'Ente. Nell'interesse dell'ENEL si sono costituiti, nel

solo incidente introdotto con la ordinanza iscritta al n. 243 R.O.

1983, giusta delega in calce alle deduzioni, depositate il 5 giugno

1980, gli avv.ti Marcello Cogliati Dezza e Claudio Berlin richiamando

argomenti esposti in precedenti incidenti e concludendo che, anche ad

ammettere la legittimità dell'addizionale al tempo della sua

istituzione, i provvedimenti sulla riforma tributaria, nel momento in

cui, sostituendo con altre imposte quei tributi in sostituzione dei

quali per l'ENEL, e soltanto per l'ENEL, era stata istituita

l'addizionale, non hanno abolito anche quest'ultima incorrendo nella

conseguente violazione degli artt. 3 e 53 Cost..

8. - Con memoria, comune agli incidenti iscritti ai nn. 212 e

481/1978, 421/1981 e 243/1983, depositata il 12 ottobre 1983, in

allegato alla quale sono state esibite in copia le sentenze 13 marzo

1982 del Tribunale di Napoli, 23 febbraio 1979 del Tribunale di Firenze

e 25 ottobre 1982 n. 5586 della Corte di Cassazione, la difesa

dell'ENEL ha in via principale insistito sulla irrilevanza della

questione (ritenuta dalla Cassazione nella sentenza 5586/1982) a)

richiamando aa) l'art. 14 l. delega 825/1971, da interpretare nel senso

di una modifica del titolo di attribuzione della somma, proveniente da

entrata diversa dalla addizionale che ne riuscirebbe soppressa, ab)

l'art. 82 D.P.R. 597/1973 il cui comma secondo andrebbe interpretato

nel senso che il legislatore abbia inteso eliminare dal sistema i

tributi precedentemente istituiti in sostituzione dei tributi soppressi

ed in armonia con il "criterio generale di limitare nella maggior

possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di

progressività dell'imposizione", richiamato nell'art. 9 della legge

delega, b) argomentando, in subordine, dal criterio di incompatibilità

che sarebbe offeso dalla coesistenza di un'imposta (l'addizionale in

questione), creata in sostituzione di altre imposte (ICAP ecc.) con un

tributo (ILOR) sostitutivo di quelli dalla prima sostituiti (criterio

contro il quale non varrebbe addurre l'attribuzione all'addizionale del

carattere di jus singolare per la gravità dell'attentato al criterio

invocato), c) ravvisando nella specie gli estremi dell'abrogazione

prevista dall'art. 15 d.p.c.c. per essere stata l'intera materia

ridisciplinata dalla riforma tributaria e, più propriamente, per

ricorrere la c.d. abrogazione per presupposizione (interpretazione non

svalutata dalla eterogeneità tra imposta sostitutiva - addizionale e

imposte sostituite ICAP ecc. -, sottolineata dal Presidente del

Consiglio dei ministri, per essere la prima assimilabile non tanto

all'imposta di consumo quanto ad una imposta sul reddito pur

anomalmente commisurata su un parametro che prescinde dal reddito

effettivo), d) invocando la direttiva per la quale tra due

interpretazioni della stessa normativa va preferita quella non in

contrasto con la Costituzione. Su questa linea la difesa dell'Ente ha

ribadito, in subordine, gli argomenti a sostegno della declaratoria

d'incostituzionalità a) richiamando la C. cost. 49/1969 a conforto

della tesi che la peculiarità dell'ENEL non escluderebbe la violazione

del principio di eguaglianza (tesi che sarebbe comunque smentita vuoi

dall'esistenza di altri enti come l'ENEL, vuoi dalla materia tributaria

cui la diseguaglianza si riferisce, vuoi dalla circostanza che gli

interventi statali in favore dell'ENEL per risolversi in inutili

andirivieni di somme, esaspererebbero la irrazionalità della

situazione) e b) negando pertinenza alle argomentazioni svolte

dall'interveniente circa il modo di operare della capacità

contributiva in tema di imposte indirette e, in particolare, di imposte

sul consumo dal momento che la addizionale ha natura sostanziale di

imposizione sul reddito, ancorché commisurata - proprio per eludere il

principio della capacità contributi - va - su un presupposto

artatamente diverso.

9. - Nella pubblica udienza del 10 gennaio 1984 nel corso della

quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Cogliati

Dezza, nell'interesse dell'ENEL ha eccepito l'irrilevanza delle

questioni prospettate, per essere l'addizionale soppressa con la

riforma tributaria, e a sostegno della fondatezza ha addotto

l'incostituzionalità di norme che prevedono un tributo a carico di un

solo soggetto.

L'Avvocato dello Stato Angelini Rota ha sollecitato la restituzione

degli atti e nel merito ha insistito per la declaratoria

d'infondatezza. Considerato in diritto :

10.1. - I giudici a quibus vanno distinti in due gruppi, nel primo

dei quali si collocano i Tribunali di Genova e L'Aquila che hanno nei

dispositivi delle ordinanze di rimessione impugnato la sola l. 9

ottobre 1967 n. 973 istitutiva della Addizionale alla imposta erariale

di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL e nel secondo sono

da annoverare i Tribunali di Palermo, Roma, Brescia e Venezia che hanno

menzionato nei dispositivi delle ordinanze anche gli artt. 1 l. 9

ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per

la riforma tributaria) e 82 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597

(Istituzione dell'IRPEF) che a far tempo dal 1 gennaio 1974 ha abolito

sette categorie di tributi e con la stessa decorrenza ha abrogato le

disposizioni relative agli aboliti tributi e ogni altra disposizione,

non compatibili con quelle del D.P.R. 597/1973.

Per contro, le motivazioni delle ordinanze non solo pongono in

chiaro che anche i Tribunali del primo gruppo hanno argomentato dalla

inidoneità degli artt. 1 l. 825/1971 e 82 D.P.R. 597/1973 ad abrogare

a far tempo dal 1 gennaio 1974 la l. 973/1967, ma evidenziano che hanno

formato oggetto delle ingiunzioni fiscali e delle successive

opposizioni dell'ENEL i soli importi di Addizionale dall'ente

corrisposti in tempo successivo al 1 gennaio 1974 talché i cenni alla

autorità dell'addizionale in tempi anteriori al 31 dicembre 1973 non

hanno trovato eco nei momenti statuitivi delle ordinanze.

Limitato in tal guisa il trema decidendum nulla si oppone a riunire

i 18 incidenti ai fini di unitaria decisione.

10.2. - La stragrande maggioranza dei giudici di merito e la Corte

di Cassazione hanno fatto oggetto di "diritto vivente" la idoneità

degli artt. 1 l. 825/1971 e 82 D.P.R. 597/1973 ad abrogare tacitamente

la legge istitutiva della Addizionale a carico dell'ENEL a far tempo

dal 1 gennaio 1974 e, pertanto, diviene superfluo lo scrutinio di

costituzionalità della Corte che non può essere indotta a diverso

avviso dall'apprezzamento di conformità della tacita abrogazione

all'art. 3 Cost., con il quale la sezione I civile della Corte di

Cassazione ha confortato, nella sent. 8 giugno - 25 ottobre 1982 n.

5576 di rigetto del ricorso dell'Amministrazione delle Finanze dello

Stato, l'ampia motivazione condotta al livello di art. 15 d.p. c.c. per

la marginalità dell'apprezzamento.

Va confermata la giurisprudenza di questa Corte, introdotta con

sent. 72/1983 e ribadita con sent. 325/1983, in virtù della quale il

"diritto vivente", anche se consolidatosi in tempo successivo alle

ordinanze di rimessione, vale a privare di fondamento questioni di

costituzionalità insorte sulla base di interpretazioni e applicazioni

opposte al "diritto vivente" stesso; giurisprudenza che merita conferma

anche perché le date di tre ordinanze di rimessione sono successive

alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (e

di due altre, in tutto identiche alla n. 5576/1982 per motivazione in

diritto e per data di pubblicazione).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i 18 incidenti (nn. 558 a 560 R.O. 1977, 212 e 451 R.O.

1978, 407 a 415 R.O. 1981, 80 R.O. 1982, 243 e 244 R.O. 1983), dichiara

non fondata, nei limiti e ai sensi di cui in motivazione, la questione

d'illegittimità della l. 9 ottobre 1967 n. 973 (Istituzione di

un'addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica

a carico dell'ENEL in sostituzione della imposta sulle industrie, i

commerci, le arti, le professioni e relativa addizionale provinciale

per il periodo successivo al 31 dicembre 1965) e degli artt. D.L. 9

ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per

la riforma tributaria) e 82 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597

(Istituzione dell'IRPEF), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53

Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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