Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo

comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831 (Provvidenze a favore del

personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie

ed artistiche, dei provveditorati agli studi e degli ispettorati

centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di

istruzione secondaria ed artistica), promosso con ordinanza emessa il

27 novembre 1972 dal Consiglio di Stato - sezione VI - sul ricorso di

Cariddi Carlo contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta

al n. 108 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973.

Visti gli atti di costituzione del Ministero della pubblica

istruzione e di Cariddi Gina, erede di Cariddi Carlo;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Michele Costa, per Cariddi Gina, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Antonino Terranova, per il Ministero

della pubblica istruzione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il prof. Carlo Cariddi, insegnante stabile fornito di

abilitazione e incaricato dell'insegnamento della ragioneria e tecnica

commerciale, ha prestato servizio ininterrottamente dal 1 ottobre 1954

al 30 settembre 1966 presso l'Istituto tecnico commerciale "Q. Sella"

di Roma.

Durante il corso del rapporto è entrata in vigore la legge 28

luglio 1961, n. 831, che ha esteso agli incaricati forniti di

abilitazione il trattamento di quiescenza previsto per il personale di

ruolo, con facoltà di riscatto del pregresso servizio non di ruolo con

le norme vigenti per gli insegnanti di ruolo, ed ha però attribuito

agli interessati il diritto di optare, entro un anno, per la

conservazione del trattamento INPS.

Cessato il rapporto d'impiego per limite di età, il Cariddi, non

avendo ottenuto il pagamento dell'indennità d'anzianità, ha proposto

ricorso in sede giurisdizionale davanti al Consiglio di Stato, con atto

del 2 e 3 settembre 1969 ed ha chiesto l'annullamento degli atti

impugnati con il riconoscimento del diritto all'indennità di

anzianità nella misura che sarebbe stata accertata, ed in subordine,

in accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale

dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 831 del 1961 in

riferimento agli artt. 3,35 e 38 della Costituzione, che fosse

sollevata la relativa questione, con la rimessione degli atti alla

Corte costituzionale.

Il Consiglio di Stato in s.g., sez. VI, con ordinanza del 27

novembre 1972, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del detto

art. 8, ultimo comma, della legge n. 831 del 1961 nella parte in cui,

in relazione agli artt. 9 e 18 del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207,

non prevede a favore del personale insegnante non di ruolo, che abbia

optato per il trattamento INPS, la corresponsione dell'indennità di

anzianità.

Ha precisato preliminarmente, dopo un'ampia esposizione della

materia, che il ricorrente, avendo optato per il trattamento INPS, non

avrebbe avuto diritto ad ottenere l'indennità di anzianità reclamata

con il ricorso; e da ciò ha dedotto la rilevanza della questione.

Ha osservato poi che la questione appariva non manifestamente

infondata sia in riferimento all'art. 36 "perché è dubbio che si

possa configurare un trattamento retributivo a favore di una categoria

di dipendenti non di ruolo, nel quale non venga prevista una parte di

retribuzione differita, da corrispondere all'atto della cessazione dal

servizio", e sia in riferimento all'art. 3, perché è dubbio che i

trattamenti del personale insegnante e delle altre categorie di

dipendenti non di ruolo siano tali da giustificare, sul piano della

ragionevolezza, l'esclusione del personale insegnante non di ruolo

dall'indennità di licenziamento prevista dal citato art. 9 del d.l. n.

207 del 1947 per tutti gli altri dipendenti non di ruolo.

Ha ricordato, infine, il Consiglio di Stato che analoga questione

(concernente l'applicazione della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, che

nel caso non è in considerazione) era stata sollevata dalla Corte dei

conti con ordinanza del 30 luglio 1971.

2. - A seguito della comunicazione, notificazione e pubblicazione

dell'ordinanza, si è costituita davanti a questa Corte Gina Cariddi,

quale erede del defunto fratello Carlo e già parte davanti al

Consiglio di Stato, che, a mezzo dell'avv. Pasquale D'Abbiero e,

successivamente, dell'avv. Michele Costa, ha chiesto che fosse

dichiarata l'illegittimità costituzionale del ripetuto art. 8, ultimo

comma, della legge n. 831 del 1961 e di tutte le altre disposizioni

connesse; si è costituito pure il Ministro della pubblica istruzione

rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, che ha concluso per

la declaratoria di non fondatezza della questione.

Per il Ministero della pubblica istruzione la questione non è

fondata. C'è anzitutto da tener presente che l'art. 8 della legge n.

831 del 1961 prevede espressamente la corresponsione dell'indennità di

anzianità anche per la categoria di personale insegnante a cui

apparteneva il Cariddi, e che la disposizione impugnata (ultimo comma

dell'art. 8) non attiene concretamente alla disciplina del trattamento

di quiescenza.

Va poi considerato che il legislatore, nello stabilire la facoltà

di opzione, si è mosso su un piano di evidente ragionevolezza.

E perciò la disposizione impugnata sta al di fuori dei principi

che, con il richiamo agli artt. 3 e 36 della Costituzione, il giudice a

quo ha ritenuto nella specie applicabili.

Ove dovesse essere dichiarata fondata la questione, ha concluso

l'Avvocatura dello Stato, si determinerebbe per coloro che hanno

esercitato l'opzione una duplicità di trattamento di fine lavoro, alla

cui formazione concorrerebbe, in entrambi i casi, l'apporto finanziario

dell'Amministrazione statale; e si avrebbe, altresì, una situazione di

disparità di trattamento rispetto alla categoria dello stesso

personale che non avendo esercitato l'opzione e non potendo più

usufruire delle prestazioni dell'INPS, riceverebbe in concreto un

trattamento inferiore e quindi diverso.

Secondo la parte privata, invece, la questione sarebbe fondata,

giusta quanto affermato da questa Corte con varie sentenze (nn. 3/1966;

75/1968; 85, 191 e 236/1974; 40, 156 e 184/1973) perché l'indennità

di anzianità è una parte della retribuzione che viene corrisposta in

un momento differito; non si può, d'altra parte, ritenere in contrario

che l'ultimo comma dell'art. 8 si ponga al di fuori dei principi

richiamati dal Consiglio di Stato, perché il giudice a quo ha visto

nell'articolo 8 prescrizioni negative per quanto riguarda l'indennità

d'anzianità; né infine si può sostenere che, ove si dichiarasse

fondata la questione, si determinerebbe a favore di coloro che hanno

esercitato il diritto di opzione una duplicità di trattamento di fine

lavoro, perché costoro, anzi, verrebbero a ricavare un trattamento

eguale a quello degli altri impiegati (pensione se ed in quanto

spettante, ed indennità di fine rapporto).

La questione, infine, sarebbe fondata anche in riferimento all'art.

3 e sotto un duplice profilo: sarebbe ingiustificata la disparità di

trattamento tra coloro che si sono avvalsi del diritto di opzione e

quelli che hanno seguito la via normale, da un canto, e nei confronti

di tutti gli altri impiegati non di ruolo che o a seguito della

legislazione successivamente intervenuta o a seguito delle sentenze di

questa Corte nn. 40 e 156 del 1973, hanno visto riconosciuto il diritto

all'indennità.

3. - All'udienza del 19 febbraio 1975, l'avv. Michele Costa ha

svolto le ragioni a sostegno delle sue richieste nelle quali ha

insistito. Il sostituto avvocato generale dello Stato Antonino

Terranova ha precisato che con la legge n. 831 del 1961 si è prevista

una possibilità di opzione per il precedente trattamento e quindi non

si è dettata alcuna norma in merito alla negazione dell'indennità di

fine rapporto, ed ha insistito nelle precedenti conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza del 27 novembre 1972, indicata nella

esposizione dei fatti che precede, il Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale, sezione VI, solleva la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961,

n. 831 (recante provvidenze a favore del personale direttivo ed

insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei

provveditorati agli studi e degli ispettorati centrali e del personale

ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed

artistica), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

2. - Con l'art. 8 della legge n. 831 del 1961 è stato esteso agli

insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento il

diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza

previsto dalle norme allora vigenti per gli impiegati civili dello

Stato e per gli insegnanti di ruolo (comma primo); ai fini di codesto

trattamento sono stati considerati utili i servizi prestati in qualità

di incaricato dal 1 ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con

almeno 18 ore settimanali di insegnamento, e gli anni di servizio

prestati con meno di 18 ore sono stati valutati in ragione di tanti

diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento (secondo comma);

ai fini del solo trattamento di quiescenza sono stati considerati utili

anche i servizi prestati anteriormente al 1 ottobre 1961 con

trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di

insegnamento, qualora i servizi stessi fossero stati riscattati ai fini

di pensione con le norme vigenti per gli insegnanti di ruolo (terzo

comma); e sono stati dichiarati anche riscattabili a norma dell'art. 7

della legge 15 febbraio 1958, n. 46, gli anni corrispondenti alla

durata legale degli studi universitari (quarto comma).

Con l'ultimo comma dello stesso articolo, al detto personale è

stato riconosciuto il "diritto ad opzione nei confronti

dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, entro un anno dalla data

di entrata in vigore" della legge.

Esattamente il giudice a quo ricorda che sulla base delle indicate

norme per gli insegnanti incaricati forniti di abilitazione in

quell'occasione era venuta a cessare l'iscrizione alle assicurazioni

sociali obbligatorie, e che per il periodo computabile ai fini del

trattamento di quiescenza, l'INPS aveva dovuto rimborsare allo Stato, e

per l'eccedenza agli interessati, i contributi versati per

l'assicurazione di invalidità e vecchiaia; e che il detto diritto di

optare, entro un anno, per la conservazione del trattamento INPS, era

stato previsto perché il legislatore si era preoccupato della

situazione del personale che, essendo ormai al limite dell'età per il

collocamento a riposo, avrebbe dovuto affrontare il peso di notevoli

oneri per il riscatto.

E del pari esattamente osserva che al detto personale insegnante

(di cui faceva parte il ricorrente), che avesse optato per il

trattamento INPS, non sarebbe spettata l'indennità di anzianità di

cui all'art. 9 del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207.

3. - Il giudice a quo è dell'avviso che relativamente a tale

indennità di anzianità (attribuita, con la norma da ultimo ricordata,

agli impiegati civili non di ruolo) l'art. 18 del citato d.l. n. 207

del 1947 si era riservato di provvedere con separato provvedimento, nei

confronti del personale insegnante ed in quanto fosse occorso; e che

l'art. 8, ultimo comma, della legge n. 831 del 1961, nello sciogliere

quella riserva, "non ha stabilito a favore del personale non

insegnante, che avesse ritenuto di optare per il precedente sistema

dell'assicurazione INPS, la corresponsione dell'indennità prevista per

tutti gli altri impiegati non di ruolo dall'art. 9 del d.l. n. 207 del

1947".

La Corte, però, non ritiene di poter condividere codesta tesi

interpretativa.

Il d.l. n. 207 del 1947 ha negato l'indennità per cessazione dal

servizio prevista dall'art. 9, al personale insegnante non di ruolo: in

tal senso è il successivo art. 18, parte prima, (per il quale il

decreto "non si applica al personale insegnante non di ruolo") e si è

pronunciata la giurisprudenza.

È quindi l'art. 18, ora ricordato, posto in relazione con il

precedente art. 9, che nega al detto personale l'indennità di cui si

tratta.

L'art. 8 della legge n. 831 del 1961 agli insegnanti incaricati

forniti di abilitazione all'insegnamento ha riconosciuto il trattamento

di quiescenza e di previdenza previsto dalle norme allora vigenti per

gli impiegati civili dello Stato e per gli insegnanti di ruolo; ed in

particolare e tra l'altro ha disposto che "la pensione compete nei casi

in cui l'insegnante abbia prestato almeno 20 anni di servizio

effettivo, valutabile a tal fine"; e che "negli altri casi compete

l'indennità per una volta tanto, in luogo di pensione, secondo le

norme vigenti, purché l'insegnante abbia prestato almeno un anno

intero di servizio effettivo; ed infine, che dal 1 ottobre 1961 per il

detto personale, assoggettato alla ritenuta in conto entrata Tesoro,

sarebbe cessata l'iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie".

Con tali norme, nel settore e sul punto che qui interessano, il

legislatore del 1961 ha dettato una nuova disciplina, destinata ad

applicarsi nei confronti del personale de quo in servizio alla data del

1 ottobre 1961.

Con l'ultimo comma dell'art. 8, però, lo stesso legislatore ha

dato la possibilità al personale medesimo di operare una scelta tra il

nuovo ed il vigente trattamento di quiescenza e di previdenza, da

effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge; e

stabilendo unicamente che tale personale avrebbe potuto optare per

l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, ha mantenuto per quanti

avessero esercitato l'opzione, puramente e semplicemente, le relative

prestazioni.

Non può, quindi, ritenersi che con l'ultimo comma dell'art. 8, si

sia voluto negare al personale optante il diritto all'indennità per

cessazione dal servizio, o comunque innovare nei confronti della

preesistente disciplina: quel diritto era stato negato al detto

personale, come si è detto, con l'art. 18, parte prima, in relazione

all'art. 9 del d.l. n. 207 del 1947, e codesta situazione giuridica è

rimasta tale.

Di conseguenza, deve dirsi infondata la questione in esame che è

sollevata in relazione all'art. 8, ultimo comma, della legge n. 831 del

1961, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, e non è

stata invece proposta a proposito dell'art. 18, parte prima, in

relazione all'art. 9, del d.l. n. 207 del 1947 nella parte in cui nega

al personale insegnante non di ruolo l'indennità per cessazione dal

servizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831 (recante

"Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle

scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditorati agli

studi e degli ispettorati centrali e del personale ausiliario delle

scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica"),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal

Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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