Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1969 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.lgs. 50/1948
  • art. 2d.lgs. 50/1948

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, recante sanzioni per

omessa denuncia di stranieri o apolidi, e della legge di ratifica 22

aprile 1953, n. 342, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1967 dal tribunale di Rovereto

nel procedimento penale a carico di Leoni Lionello, iscritta al n. 10

del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968;

2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1968 dal pretore di Bolzano nel

procedimento penale a carico di Mayr Pietro, iscritta al n. 89 del

Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968;

3) ordinanze emesse il 14 e il 25 giugno 1968 dal pretore di San

Donà di Piave nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Rado

Dante, di Buchacher Manfred e di Vanin Giuseppe, iscritte ai nn. 267,

268 e 269 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 aprile 1969;

4) ordinanza emessa il 29 aprile 1968 dal pretore di Chiusa nei

procedimenti penali riuniti a carico di Perathoner Giuseppina ed altri,

iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1969 la relazione del

Giudice Ercole Rocchetti;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Leoni Lionello,

imputato del reato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 11

febbraio 1948, n. 50, per aver alloggiato una cittadina austriaca senza

comunicarne tempestivamente le generalità alla locale autorità di

pubblica sicurezza, il Tribunale di Rovereto, con ordinanza 15 dicembre

1967, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale del citato art. 2, con riferimento agli

artt. 14, 3 e 10 della Costituzione.

La norma impugnata prevede la comminazione di sanzioni penali a

chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio od ospitalità ad uno

straniero, anche se parente o affine, e lo assuma per qualunque causa

alle proprie dipendenze, senza comunicarne entro le ventiquattro ore le

generalità all'autorità di pubblica sicurezza.

Secondo il giudice a quo, la disposizione dell'art. 2 contrasta

innanzi tutto con il diritto alla inviolabilità del domicilio,

garantito dall'art. 14 della Costituzione, poiché la limitazione in

essa contenuta non appare, in una società democratica, obbiettivamente

necessaria e viola il c.d. diritto alla riservatezza tutelato dall'art.

8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo ratificata con legge

4 agosto 1955, n. 848.

Inoltre, ad avviso del tribunale di Rovereto, l'art. 2 incide sulla

parità di trattamento tra cittadini (art. 3) e tra cittadini e

stranieri (art. 10 della Costituzione e artt. 14 e 16 della Convenzione

citata) in quanto consente che per azioni obbiettivamente identiche

(diversificandosi solo oggettivamente, in relazione all'origine

nazionale del soggetto ospitato) l'ospitante debba essere sottoposto a

diversa disciplina giuridica.

Infine, la norma impugnata concreterebbe una limitazione alla

libertà di locomozione dello straniero che "non appare confacente in

relazione alla citata normativa di parità rispetto al cittadino".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24

febbraio 1968.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri

a mezzo della Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il

15 marzo 1968.

Secondo l'Avvocatura, la tutela costituzionale del domicilio di cui

all'art. 14 della Costituzione, si riferisce esclusivamente ad

invasioni reali e non già ad obblighi personali imposti dalla legge al

cittadino. L'onere di comunicazione previsto dalla norma impugnata

trova il suo fondamento nei motivi di sicurezza che impongono in una

società democratica l'adozione di particolari cautele nei confronti

dello straniero. D'altra parte l'indirizzo del luogo ove si risiede non

costituisce un aspetto intimo della vita dell'individuo, ma rientra tra

le notizie sulla propria identità che il cittadino è tenuto a

fornire.

Neppure sussiste, secondo l'Avvocatura, la dedotta violazione

dell'art. 3 della Costituzione, in quanto il principio di eguaglianza

è inviolabile solo nel caso in cui sussistano le medesime condizioni

di fatto, e non dove la discriminazione è giustificata dalla

differente nazionalità dei destinatari dell'ospitalità.

Quanto poi all'art. 10 della Costituzione, la difesa del Presidente

del Consiglio rileva che la Carta costituzionale, col rinviare al

legislatore ordinario la regolamentazione dello status dello straniero,

sia pure in conformità delle norme e dei trattati internazionali, ha

implicitamente riconosciuto la possibilità di differenziazioni tra il

cittadino e lo straniero, con la conseguenza che appare irrilevante il

richiamo alla libertà di circolazione e di soggiorno garantita al

cittadino dall'art. 16 della Costituzione.

L'Avvocatura, quindi, conclude chiedendo che vengano dichiarate

infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal

tribunale di Rovereto.

2. - Il pretore di Bolzano, con ordinanza 26 febbraio 1968, ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo

11 febbraio 1948, n. 50 e della legge di ratifica 22 aprile 1953, n.

342, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, proposta

dal difensore nel corso del procedimento penale a carico di Mayr

Pietro, imputato della contravvenzione di cui all'art. 665 del Codice

penale in relazione agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo citato.

Nell'ordinanza si osserva che il decreto legislativo 11 febbraio

1948, n. 50, è stato emanato in forza dell'art. 6 del decreto

legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, che, nel delegare al

Governo il potere legislativo, disponeva che i provvedimenti

legislativi deliberati durante il periodo della costituente, dovessero

essere sottoposti a ratifica del nuovo parlamento entro un anno dalla

sua entrata in funzione. Il termine però non venne rispettato e solo

con legge 22 aprile 1953, n. 342, il Parlamento provvide a ratificare,

insieme ad altri analoghi provvedimenti, il suddetto decreto.

Secondo il giudice a quo, esso deve considerarsi privo di efficacia

non essendo stato ratificato nel termine stabilito; d'altro canto, la

legge di ratifica, emanata quando il provvedimento cla ratificare era

già caducato, gli ha attribuito ex post una efficacia temporale al di

fuori dei limiti entro cui la funzione legislativa del Governo doveva

essere contenuta. Questa situazione pone la legge di ratifica in

contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, alla stregua dei

quali "la determinazione dei principi e dei criteri direttivi nonché

dei limiti di tempo, deve precedere e non seguire l'emanazione del

decreto legislativo".

Inoltre, secondo l'ordinanza, la questione di legittimità si pone

anche sotto il profilo della inesistenza della legge di delega, in

quanto la delega del potere legislativo al Governo venne attuata con un

decreto legislativo luogotenenziale.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 luglio 1968

n. 170.

Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, la quale nelle deduzioni

del 23 luglio 1968 ha sostenuto l'infondatezza della questione, in

quanto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, non

conferì al Governo una "delega legislativa" bensì una attribuzione

straordinaria e provvisoria di potere legislativo al Consiglio dei

Ministri.

Pertanto, il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, resta

fuori dell'ambito di applicazione dei princìpi sulla delegazione

legislativa, stabiliti dagli artt. 76 e 77 della Costituzione con la

conseguenza che diventa irrilevante anche la censura relativa alla

inesistenza della legge di delega.

Inoltre, per quanto concerne la questione relativa al termine,

l'Avvocatura osserva che il decreto legislativo luogotenenziale n. 98

del 1946 si limitava soltanto a prescrivere l'obbligo per il Governo di

presentare per la ratifica, entro un anno dall'entrata in funzione

delle Camere, i decreti legislativi da esso emanati: ne deriva che

nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che la ratifica

stessa sia intervenuta molto più tardi, una volta assodato che il

decreto fu presentato nei termini.

3. - La questione di legittimità costituzionale proposta dal

pretore di Bolzano è stata sollevata negli stessi termini dal pretore

di Chiusa con ordinanza 29 aprile 1968, nel corso dei procedimenti

penali riuniti a carico di Perathoner Giuseppina ed altri.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 26 febbraio

1969 n. 52.

4. - Con ordinanza emessa in data 14 giugno 1968, nel corso dei

procedimenti penali a carico di Rado Dante e di Buchacher Manfred ed

altri, il pretore di San Donà di Piave ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, con

riferimento all'art. 3 (in relazione agli artt. 2 e 10, primo e secondo

comma) della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la differenza tra la situazione

giuridica di colui che dà alloggio a un cittadino straniero o a un

apolide e quella di chi dà alloggio a un cittadino italiano, pone in

essere una ingiustificata disparità di trattamento che contrasta con

il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Nell'ordinanza si riconosce che tale norma si riferisce esclusivamente

ai cittadini, ma si afferma che essa non può essere presa in

considerazione isolatamente, ma deve essere interpretata, in relazione

agli altri principi costituzionali: in particolare con riferimento

all'art. 2 che tutela i diritti inviolabili dell'uomo a qualunque

nazionalità appartenga; e all'articolo 10, secondo comma, secondo cui

la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in

conformità delle norme dei trattati internazionali. Sotto il primo

profilo, secondo il giudice a quo, la diversificazione posta dalla

norma impugnata è del tutto arbitraria, in quanto incide sui diritti

fondamentali (di circolazione e di soggiorno) dello straniero: dal

secondo punto di vista, il decreto legislativo n. 50 del 1948 contrasta

con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

ratificata con legge ordinaria 4 agosto 1955, n. 848, in quanto

consente una ingiustificata ingerenza dell'autorità di pubblica

sicurezza nella vita privata e familiare dei cittadini.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12

febbraio 1969.

Nei giudizi dinanzi alla Corte non v'è stata costituzione di parti

né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5.-Nel corso del procedimento penale a carico di Vanin Giuseppe,

imputato del reato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 11

febbraio 1948, n. 50, per avere assunto alle proprie dipendenze due

cittadini siriani omettendo la relativa comunicazione all'autorità di

pubblica sicurezza, il pretore di San Donà di Piave, con ordinanza

emessa il 25 giugno 1968, ha proposto nei confronti dell'art. 2 del

decreto legislativo citato, analoga questione di legittimità

costituzionale.

L'ordinanza, di contenuto identico a quelle emesse il 14 giugno

1968, è stata notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1969.

Anche in questo giudizio, non v'è stata costituzione di parte. Considerato in diritto :

1. - Le questioni di costituzionalità proposte con le cinque

ordinanze in epigrafe si riferiscono alle medesime disposizioni di

legge e pertanto le cause relative, congiuntamente trattate, possono

essere decise con unica sentenza.

Investito dalle censure, sotto le varie prospettazioni che verranno

gradatamente esaminate, è il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n.

50, nella sua totalità e nelle norme dei due articoli di cui esso si

compone.

Tale decreto, all'art. 1, dispone un aumento delle pene comminate

dall'art. 109 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza per coloro

che, dando alloggio per mercede, omettono, nei confronti degli

stranieri o apolidi, quelle denunzie di arrivo, partenza e destinazione

cui sono tenuti per tutte le persone alloggiate; e, all'art. 2, estende

l'obbligo della denunzia, con la relativa sanzione per la sua

omissione, a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, danno alloggio od

ospitalità a stranieri o apolidi, anche se parenti o affini, o li

assumono al lavoro.

2. - Pregiudiziale si presenta l'esame delle censure contenute

nelle ordinanze dei pretori di Bolzano e di Chiusa, perché esse

investono l'intero decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, che si

assume emanato in violazione dei principi di cui agli artt. 76 e 77

della Costituzione.

Tale decreto risale ad epoca anteriore alla ricostituzione delle

Assemblee parlamentari e fu emesso in forza delle disposizioni del

decreto legislativo 25 giugno 1944, n. 151, che conferì al Governo la

facoltà di emanare norme giuridiche, nonché in forza di quelle del

successivo decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 48, che prescrisse,

per tutti i provvedimenti legislativi in tal modo emanati, l'obbligo

della loro sottoposizione a ratifica del nuovo Parlamento, entro un

anno dalla sua entrata in funzione.

Ora, secondo i pretori di Bolzano e di Chiusa il decreto

legislativo n. 50 del 1948 sarebbe da ritenersi costituzionalmente

illegittimo, sia perché mancherebbe per esso una legge di delegazione,

stante che la delega al Governo fu conferita non con legge, ma con

decreto legislativo; e sia perché la ratifica cui un decreto doveva

essere, per la già richiamata norma speciale, sottoposto entro un

anno, sarebbe intervenuta fuori del termine anzidetto, a mezzo della

legge 22 aprile 1953, n. 342.

Entrambe le questioni sono infondate.

Quanto alla prima, è da rilevare che questa Corte ha già ritenuto

più volte (sentenze nn. 46 del 1960, 85 del 1962, 27 e 95 del 1964)

che la facoltà di emanare provvedimenti aventi forza di legge,

concessa al Governo a mezzo dei due decreti legislativi luogotenenziali

151 del 1944 e 98 del 1946 sull'ordinamento provvisorio dello Stato,

non può inquadrarsi nei principi della delega legislativa, dovendo

essere considerata come attribuzione allo stesso Governo del potere di

legiferare in sostituzione degli organi legislativi mancanti, e salvo

ratifica da parte di essi dopo la loro intervenuta ricostituzione.

Alla struttura di questo sistema straordinario e provvisorio, come

ai provvedimenti in forza di esso emanati, sono da ritenersi estranee,

e perciò inapplicabili, le norme degli artt. 76 e 77 della

Costituzione. Questa, per altro, avendo, nella disposizione XV

transitoria, disposto la conversione in legge del decreto legislativo

luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio

dello Stato, ha reso con ciò impossibile ogni riferimento a

disposizioni diverse da quelle di cui al detto decreto per quanto

attiene al riscontro della validità dei provvedimenti in base allo

stesso emanati.

Anche l'altra censura sul preteso superamento dei termini stabiliti

per la ratifica è poi da ritenersi priva di fondamento, giacché nulla

rileva che tale ratifica è intervenuta soltanto con la legge n. 342

del 1953, dal momento che la sottoposizione a ratifica da parte del

Governo venne effettuata nei termini dell'anno dall'entrata in funzione

del nuovo Parlamento, così come disposto dall'art. 6 del decreto

legislativo n. 98 del 1946, il cui precetto aveva come destinatario il

primo e non il secondo dei detti due poteri dello Stato (sentenze 46

del 1960, 27 e 95 del 1964).

La richiesta di ratifica da parte del Governo avvenne infatti alla

Camera dei Deputati il 4 maggio del 1949, e quindi prima che scadesse

l'anno dall'entrata in funzione del nuovo Parlamento, la cui seduta

inaugurale aveva avuto luogo il 9 maggio 1948.

Ed è appena il caso di rilevare, giacché la formula del citato

art. 6 ("i provvedimenti... devono essere sottoposti a ratifica") non

ammette equivoci, che nell'anno doveva avvenire la sottoposizione a

ratifica, e cioè la presentazione per la ratifica e non già la

ratifica stessa, per provvedere alla quale il Parlamento non aveva

avuto assegnato alcun termine.

3. - Passando all'esame delle censure che attengono al merito della

causa, si rileva innanzi tutto la infondatezza di quella dedotta dal

tribunale di Rovereto relativamente all'art. 2 del decreto legislativo

n. 50 del 1948 che, si sostiene, con l'imporre la denuncia

all'autorità di p.s. della ospitalità concessa nella propria

abitazione a stranieri o apolidi, anche se parenti, violerebbe l'art.

14, primo comma, della Costituzione, il quale proclama che il domicilio

è inviolabile.

Ora la tutela garantita dall'art. 14, come è chiaramente rivelato

dai tipi di immissione consentiti alla pubblica autorità con le forme

e nei casi indicati nei due commi successivi dello stesso art. 14

(ispezioni, perquisizioni, sequestri ed accertamenti), non copre la

sfera di quegli obblighi personali di informazione e comunicazione che

la legge può imporre al cittadino, anche se connessi all'uso che egli

fa del luogo da lui adibito a suo domicilo.

È pertanto da escludersi che sia violato, nel caso, il dirtto di

libertà garantito dall'art. 14 della Costituzione.

4. - Lo stesso tribunale di Rovereto, e successivamente il pretore

di San Donà di Piave, hanno poi dedotto la illegittimità

costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 50 del 1948

con riferimento all'art. 3 della Costituzione e in relazione agli artt.

2 e 10 della stessa.

A loro dire, le norme del decreto legislativo in esame avrebbero

irrazionalmente riservato un trattamento differenziato a due situazioni

da ritenersi equivalenti, com'è quella di colui che alloggia od ospita

un cittadino, di fronte a quella di colui che alloggia od ospita uno

straniero od un apolide.

Presupposto di tale ritenuta eguaglianza delle due situazioni è

ovviamente la eguaglianza, parimenti ritenuta nelle ordinanze di

rimessione, fra il cittadino e lo straniero nella tutela dei diritti

inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costituzione) e nei diritti allo

straniero riconosciuti dalla legge in conformità delle norme e dei

trattati internazionali nell'ordina. mento giuridico italiano che si

conforma alle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute (art. 10, secondo e primo comma della Costituzione).

La Corte ha accolto, nella sentenza 120 del 1962, il punto di vista

che il principio di eguaglianza, pur essendo nell'art. 3 della

Costituzione riferito ai cittadini, debba ritenersi esteso agli

stranieri allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili

dell'uomo, garantiti allo straniero anche in conformità

dell'ordinamento internazionale.

E da tale affermazione relativa alla parificazione dello straniero

al cittadino, la Corte non ha motivo di discostarsi, essendo ovvio che,

per quanto attiene ai diritti inviolabili della personalità, che

rappresentano un minus rispetto alla somma dei diritti di libertà

riconosciuti al cittadino, la titolarità di quei diritti, comune al

cittadino e allo straniero nell'ambito di quella sfera, non può non

importare, entro la stessa, una loro posizione di eguaglianza.

Ma la riconosciuta eguaglianza di situazioni soggettive nel campo

della titolarità dei diritti di libertà non esclude affatto che,

nelle situazioni concrete, non possano presentarsi, fra soggetti

uguali, differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e

regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se

non nella razionalità del suo apprezzamento. Ora, nel caso, non può

escludersi che, tra cittadino e straniero, benché uguali nella

titolarità di certi diritti di libertà, esistano differenze di fatto

che possano giustificare un loro diverso trattamento nel godimento di

quegli stessi diritti. Il cittadino ha nel territorio un suo domicilio

stabile, noto e dichiarato, che lo straniero ordinariamente non ha; il

cittadino ha diritto di risiedere ovunque nel territorio della

Repubblica ed, ovviamente, senza limiti di tempo, mentre lo straniero

può recarsi a vivere nel territorio del nostro, come di altri Stati,

solo con determinate autorizzazioni e per un periodo di tempo che è in

genere limitato, salvo che egli non ottenga il così detto diritto di

stabilimento o di incolato che gli assicuri un soggiorno di durata

prolungata o indeterminata; infine il cittadino non può essere

allontanato per nessun motivo dal territorio dello Stato, mentre lo

straniero ne può essere espulso, ove si renda indesiderabile, specie

per commessi reati.

Questa differenza di situazioni di fatto e di connesse valutazioni

giuridiche, la cui elencazione è superfluo continuare. sono rilevabili

in ogni ordinamento e si fondano tutte sulla basilare differenza

esistente tra il cittadino e lo straniero, consistente nella

circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito

originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e

generalmente temporaneo. Ne deriva che ogni indagine diretta ad

accertare ove esuli si trovi nel territorio dello Stato, sia che si

consegua con l'obbligo a lui imposto di denunciare ogni suo snostamento

da Comune a Comune (art. 142 del testo unico legge di pubblica

sicurezza) o con l'obbligo concorrente, ed eventualmente sostitutivo,

imposto a chi lo alloggia o lo ospita di segnalare la sua presenza

(artt. 1 e 2 decreto legislativo n. 50 del 1948) è legittima, perché

fondata sulla necessità razionale di poter raggiungere lo straniero

ovunque si trovi; e ciò non solo allo scopo di sottoporlo a controllo,

ma anche di assicurargli nnelle forme di assistenza che gli sono

dovute, partecipandogli, ad esempio, informazioni e notizie urgenti con

le quali le sue autorità consolari intendano raggiungerlo.

Per tutte queste ragioni devono essere ritenute infondate anche le

censure attinenti a pretese violazioni dei principi relativi

all'eguaglianza di cui agli artt. 3, 2 e 10 della Costituzione.

5. - Ma il discorso su questo punto non può ritenersi concluso

perché, a sostegno della tesi della violazione di quei principi, il

tribunale di Rovereto e il pretore di San Donà di Piave hanno dedotto,

come norme di riferimento, egualmente volte alla loro tutela, anche le

disposizioni degli artt. 8, 14 e 16 della Convenzione Europea dei

diritti dell'uomo, stipulata il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in

Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Tale convenzione dispone all'art. 8 il diritto al rispetto della

vita privata o familiare, del domicilio e della corrispondenza e

afferma, all'art. 14, che il godimento di tali diritti, come di ogni

altro contemplato nell'intero testo della convenzione, deve essere

assicurato a tutti senza distinzione alcuna salvo (art. 16) le

limitazioni all'attività politica degli stranieri.

Il pretore di San Donà di Piave si pone per altro il quesito della

forza di resistenza attribuibile a tale norma della convenzione sul

piano del nostro cliritto pubblico interno' nel quale quelle norme

potrebbero inserirsi per il tramite degli artt. 2 e 10 della

Costituzione.

La Corte, che nella sentenza n. 32 del 1960 ebbe a ritenere che la

disposizione dell'art. 10 si riferisce alle norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute e non ai singoli impegni

assunti nel campo internazionale dallo Stato, nel riportarsi a tale suo

avviso, non ritiene necessario, ai fini della risoluzione dei problemi

formanti oggetto di questo giudizio, ogni ulteriore indagine

sull'argomento. E ciò perché, anche se le citate norme della

Convenzione Europea dei diritti dell'uomo avessero quella forza di

resistenza che il pretore di San Donà di Piave mostra di ritenere, la

soluzione del caso non cambierebbe, non essendo dubitabile che, anche

in presenza dei diritti garantiti dai richiamati articoli di detta

Convenzione, abbiano rilevanza le differenze di fatto esistenti fra

soggetti tutelati, con le conseguenze di cui si è innanzi discusso.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 8 della Convenzione che ha, nei

confronti delle correlative norme della Costituzione qualche sfumatura

di migliore precisazione della tutela della riservatezza, non esclude

che possa nella vita privata e familiare, nel domicilio e nella

corrispondenza, aversi ingerenza della pubblica autorità, "nei limiti

in cui tale ingerenza è prevista dalla legge e costituisce una misura

che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza

nazionale, la sicurezza pubblica, il benessere economico del paese, la

difesa dell'ordine e la prevenzione delle infrazioni penali, la

protezione dei diritti e delle libertà altrui".

Tenuto conto di ciò, deve affermarsi che le norme dei due articoli

di cui si compone il decreto legislativo n. 50 del 1948, e che tendono

ad accertare soltanto la notizia del luogo ove lo straniero si trovi

nel nostro Paese e cioè ad averne in ogni momento il recapito, non

possono violare il disposto dell'art. 8 della Convenzione, perché

l'ingerenza della nostra autorità, cui dalla legge è consentito di

procurarsi quelle notizie, non può non trovare giustificazione in una

o più delle molteplici ragioni contemplate da quell'articolo e

ritenute valide a giustificare quella ingerenza.

Anche quest'ultima censura di cui alle richiamate ordinanze deve

pertanto dichiararsi infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe e relative al decreto

legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, ratificato con legge 22 aprile

1953, n. 342, avente per oggetto sanzioni per omessa denunzia di

stranieri, in riferimento agli artt. 76 e 77, 14, 3, 2 e 10 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nela sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 19 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISFULLI.

ECLI:IT:COST:1969:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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