Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/05/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 255 del

decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 26 ottobre

1955, n. 6, recepito nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16

(Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana),

e dell'art. 225 del t.u. della legge comunale e provinciale approvato

con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore con l'art. 23

della legge 9 giugno 1947, n. 530, promosso con ordinanza emessa il 7

giugno 1972 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile

vertente tra Vella Mariano ed altri e Mantegna Di Gangi Benedetto e

Stefanina, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 31 gennaio 1973 e

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 20 gennaio

1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

udito l'avv. Antonino Sansone, per il Presidente della Regione

siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel dichiarato esercizio di un'azione popolare, ex art. 255

dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione

siciliana (d.l. 26 ottobre 1955, n. 6, poi recepito nella legge reg.

1963, n. 16), Mariano Vella ed altri convenivano in giudizio - innanzi

al tribunale di Palermo e, in sede di gravame, avanti la Corte

d'appello di quella città - Benedetto e Stefanina Mantegna Di Gangi,

per sentir, nei loro confronti, in via principale, dichiarare

appartenenti al Comune di S. Flavia e, conseguentemente, soggette al

regime legale dei beni demaniali, alcune strade incluse in un fondo

recintato di essi Mantegna; in via subordinata, riconoscere - "nel

proprio interesse ed in quello di una indeterminata categoria di

soggetti anche non appartenenti al Comune, quali ad esempio, i turisti

della zona" - che sulle strade predette si era, per usucapione,

costituita servitù di pubblico passaggio.

2. - Nel corso del giudizio di cui sopra, la Corte d'appello di

Palermo, con ordinanza 7 giugno 1972, ritenutane la rilevanza e la non

manifesta infondatezza, ha sollevato questione di legittimità - in

riferimento agli artt. 14,15, 17 dello Statuto speciale per la Regione

siciliana, 3, 116, 117 e 128 della Costituzione - dell'art. 255 della

legge regionale citata, sul presupposto della difformità della

disciplina dell'azione popolare contenuta nella norma regionale

rispetto a quella stabilita nella normativa statale di cui all'art. 225

del t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 4

febbraio 1915, n. 148, richiamato espressamente in vigore con l'art. 23

della legge 1947, n. 530.

3. - Subordinatamente all'esito del sollecitato riscontro di

costituzionalità della norma regionale, il giudice a quo ha

prospettato contemporaneamente il dubbio di legittimità della norma

statuale di cui al menzionato art. 225 del t.u. comunale e

provinciale, relativamente alle parti concernenti la limitazione

dell'azione ai soli contribuenti e la previsione dell'autorizzazione

dell'organo tutorio, per contrasto, rispettivamente, con gli artt. 24 e

130 della Costituzione.

4. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza

indicata ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, è in questo

intervenuto il Presidente della Regione siciliana, che ha concluso nel

senso di una declaratoria di infondatezza della questione di

legittimità costituzionale come sollevata sub art. 255 della legge

reg. 1955, n. 6, citata. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione in narrativa indicata investe la

Corte del decidere se sia costituzionalmente legittimo l'art. 255 del

d.l. reg. sic. 1955, n. 6 (recepito nella legge reg. sic. 1963, n. 16:

Ordinamento amministrativo degli enti locali in Sicilia), secondo cui

"ogni cittadino" può, senza limitazioni, "far valere le azioni ed i

ricorsi che spettino al Comune".

La disposizione sopradetta - in quanto si discosta dalla norma

statuale (art. 225 t.u. comunale e provinciale approvato con r.d. 1915,

n. 148, espressamente richiamato in vigore con legge 1947, n. 530), che

limita, invece, l'esercizio dell'azione popolare suppletiva in materia

di interesse comunale ai soli contribuenti, subordinandola alla

condizione della previa autorizzazione dell'organo tutorio e

prescrivendo, inoltre, l'intervento in causa del Comune - sembrerebbe,

infatti, "per la sua stessa emanazione ed il suo differenziato

contenuto", eccedere dai limiti del potere legislativo concesso alla

Regione.

Ciò tanto più ove si ritenga - come il giudice a quo mostra, in

effetti, di ritenere - che la materia nella specie incisa, non sia

quella (di competenza esclusiva della Regione) del "regime degli enti

locali" e neppure altra che possa costituire oggetto di legislazione

regionale concorrente, sibbene materia inerente al processo (in quanto

investe gli istituti della legittimazione ad agire e del

contraddittorio con conseguenti riflessi sugli effetti della cosa

giudicata) e, perciò, riservata alla legislazione statuale.

Sotto tali profili la norma de qua sarebbe viziata per violazione

degli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto siciliano, 116 e 117 della

Costituzione.

2. - Sotto altro profilo, la norma denunziata - sempre secondo

l'ordinanza di rimessione - sembrerebbe in contrasto con il precetto

costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), giacché verrebbe a

realizzare, per i comuni della Sicilia, una situazione giuridica

ingiustificatamente diversa da quella dei restanti Comuni del

territorio nazionale.

3. - Si porrebbe, infine, il dubbio di violazione dell'art. 128

della Costituzione, in quanto l'esercizio senza limiti della azione

popolare, consentita ai cittadini siciliani, sminuirebbe l'autonomia

dei Comuni della Regione.

4. - Le censure cosi formulate sono contrastate dalla difesa del

costituito Presidente della Regione siciliana, che, in particolare,

deduce:

a) quanto agli articoli 116 e 117 della Costituzione, 14, 15 e 17

dello Statuto speciale della Sicilia, che questi non sarebbero violati

dalla norma regionale impugnata, la quale disciplinerebbe materia

("regime degli enti locali") di competenza esclusiva regionale;

b) quanto all'art. 3 della Costituzione, che andrebbe in radice

esclusa la possibilità stessa di comparazione tra la situazione dei

Comuni siciliani e quella dei Comuni siti fuori della Sicilia, poiché

per questi ultimi la Regione non avrebbe potuto, evidentemente,

legiferare;

c) quanto, infine, all'art. 128 della Costituzione, che gli

interessi del Comune da tale precetto tutelati non potrebbero

considerarsi vulnerati dalla denunziata eliminazione dei limiti

all'esercizio dell'azione popolare, atteso che tale istituto

rappresenta appunto un peculiare strumento di tutela di quegli

interessi.

5. - La questione di legittimità dell'art. 255 della legge

regionale citata, come prospettata in riferimento agli artt. 116 e 117

della Costituzione ed alle norme statutarie siciliane, è fondata.

La norma dà, come si è detto, all'istituto della azione popolare

comunale suppletiva una configurazione, per vari profili, diversa da

quella che le è propria secondo la legge statuale, dettando una

diversa disciplina per quanto attiene alla titolarità dell'azione e

alle condizioni per il suo esercizio. In tal modo essa invade - come

anche il giudice a quo esattamente rileva - la materia del processo, in

cui l'azione in discorso confluisce e si svolge. Epperò - essendo tale

materia, come è pacifico, coperta da una riserva di competenza

statuale (cfr. anche sentenze Corte 1958, n. 49 e n. 35; 1956, n. 4) -

deve dichiararsi l'illegittimità della norma regionale esaminata: in

base allo stesso ordine di considerazioni, del resto, che già hanno

indotto questa Corte a rilevare, con sentenza n. 128 del 1968,

l'illegittimità dell'art. 97 del disegno di legge 7 novembre 1962

della Regione Trentino-Alto Adige, il quale aveva analogamente

interferito, innovandola, nella disciplina dell'azione popolare

comunale.

6. - Restano assorbiti gli altri dedotti profili di

incostituzionalità dell'art. 255 citato, in riferimento agli artt. 3 e

128 della Costituzione.

7. - Venendo quindi ad esaminare le censure di incostituzionalità

formulate, nella medesima ordinanza di rimessione della Corte di

Palermo, avverso la norma statuale dell'art. 225 t.u. comunale e

provinciale - che il giudice a quo dovrebbe, appunto, ora applicare,

una volta caduta la concorrente norma regionale - osserva la Corte che,

di tali censure, senz'altro priva di consistenza è la prima - che

investe la parte della norma relativa all'autorizzazione all'azione del

privato - in quanto prospettata con riferimento all'art. 130 della

Costituzione, che concerne la materia affatto diversa dei controlli

sugli atti del Comune.

8. - Fondata è, invece, l'altra censura con cui - relativamente

alla limitazione dell'azione popolare ai "contribuenti" fatta dall'art.

225 citato - si denunzia, nella sostanza (al di là del formale

richiamo dell'art. 24 della Costituzione), una "discriminazione" di

trattamento tra cittadini.

Per contrasto con l'art. 3 della Costituzione (che ha già condotto

questa Corte a dichiarare illegittimo, con sentenza n. 38 del 1969,

l'art. 35 del t.u. della legge comunale e provinciale nella parte in

cui limitava ai soli contribuenti la facoltà di opporsi alle

deliberazioni relative a variazioni delle circoscrizioni dei comuni) va

quindi, ora, dichiarato illegittimo anche l'art. 225 del t.u. citato,

nella parte, appunto, in cui attribuisce a qualsiasi contribuente

anziché a qualsiasi cittadino l'azione popolare suppletiva in materia

di interesse comunale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 255

dell'Ordinamento degli enti locali nella Regione siciliana, approvato

con decreto legislativo regionale 26 ottobre 1955, n. 6, poi recepito

nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 225 del testo

unico della legge comunale e provinciale approvata con r.d. 4 febbraio

1915, n. 148, richiamato in vigore con l'art. 23 della legge 9 giugno

1947, n. 530, nella parte in cui attribuisce a qualsiasi contribuente,

anziché a qualsiasi cittadino, l'esercizio dell'azione popolare ivi

disciplinata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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