Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 596,

comma secondo, e comma terzo, nn. 1 e 3, del codice penale, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 gennaio 1971 dal pretore di Lecco nel

procedimento penale a carico di Colombo Mariangela, iscritta al n. 83

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;

2) ordinanza emessa il 17 maggio 1972 dal pretore di Grottaglie nel

procedimento penale a carico di Protopapa Cosimo, iscritta al n. 231

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 226 del 30 agosto 1972.

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale a carico di Mariangela Colombo,

imputata del reato previsto e punito dall'art. 594, commi primo, terzo

e quarto, del codice penale, per avere offeso l'onore di Celio Molgora,

attribuendogli un fatto determinato ed in presenza di più persone, il

pretore di Lecco, dopo che il difensore del Molgora, costituitosi parte

civile, aveva dichiarato a nome del suo cliente "di non ritenere

opportuno di concedere all'imputata la facoltà di prova", sollevava

d'ufficio con ordinanza del 26 gennaio 1971, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 596, comma terzo, n. 3, del

codice penale, in riferimento agli artt. 24 e 5 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, tale questione, la cui risoluzione incide

sul giudizio penale, non è manifestamente infondata.

Premesso che la norma denunciata integra gli estremi di una causa

di estinzione o addirittura di esclusione della punibilità in

relazione ai reati di ingiuria e di diffamazione, si osserva

nell'ordinanza che l'operatività di tale causa (estintiva) è rimessa

al puro arbitrio della persona offesa; e si ritiene perciò che tale

assoluta discrezionalità della parte lesa circa l'ammissione o meno

della facoltà di prova può incidere negativamente sul diritto di

difesa dell'imputato in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Con la stessa ordinanza, poi, considerato che per l'articolo

citato, e a seconda che la parte lesa faccia o meno la richiesta ivi

indicata, imputati di eguali reati possono essere sottoposti a diverso

procedimento, il pretore di Lecco ritiene che ciò dia luogo ad una

ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3

della Costituzione.

2. - Eseguite le notifiche e comunicazioni di rito, e trasmessi gli

atti a questa Corte, l'ordinanza veniva pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale n. 106 del 28 aprile 1971. Non si costituiva nessuna delle

parti. Solo il 26 luglio seguente spiegava intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, che, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, espressi dubbi sulla rilevanza, che sarebbe stata

"immotivatamente affermata", chiedeva che la questione fosse dichiarata

infondata.

3. - Nel procedimento penale a carico di Cosimo Propapa, imputato

dei reati previsti e puniti dagli artt. 594, primo e ultimo comma, e

595, commi secondo e terzo, del codice penale, per avere offeso, in

presenza di più persone, l'onore di Orazio Motolose, nonché la di

costui reputazione, attribuendogli un fatto determinato e servendosi di

un altoparlante installato su un'autovettura, il pretore di Grottaglie,

con ordinanza del 17 maggio 1972, rimetteva gli atti a questa Corte per

decidere se contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art.

596, commi secondo e terzo, del codice penale.

Premesso che l'imputato aveva chiesto di provare la verità del

fatto determinato, oggetto della contestazione dei detti reati e che la

difesa di parte civile aveva, a sua volta, contestato l'ammissibilità

di tale prova, il giudice a quo osservava che l'art. 596 del codice

penale, in materia di exceptio veritatis, col sancire in linea generale

l'esclusione della prova liberatoria, e con l'ammetterla, poi, tra

l'altro - nella disciplina dei limiti di operatività di tale principio

- quando la persona offesa dal reato sia un pubblico ufficiale ed il

fatto determinato ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle

sue funzioni, dà luogo, nel caso in cui la parte lesa non rivesta la

qualifica di pubblico ufficiale, ad una evidente disparità di

trattamento a danno del cittadino imputato del reato (diffamazione) in

danno di altro privato cittadino. Da ciò deriverebbe, secondo il

pretore, una ingiustificata compressione del diritto di difesa e quindi

una situazione di conflittualità con la disposizione dell'art. 3

della Costituzione, per cui tutti i cittadini sono eguali davanti alla

legge, senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali.

Ad avviso del giudice a quo sarebbe in contrasto con l'art. 24,

comma secondo, della Costituzione, anche la norma dell'art. 596, comma

secondo, del codice penale nella parte in cui subordina

l'ammissibilità della prova liberatoria all'accordo tra la persona

offesa e l'offensore. E ciò in quanto con tale norma la pienezza di

attuazione del diritto di difesa, definito inviolabile dalla

Costituzione, è condizionata al consenso di una delle parti.

Adempiute le formalità di rito (notificazione, comunicazione e

pubblicazione dell'ordinanza), nessuno si è costituito dinanzi alla

Corte e non ha nemmeno spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri.

4. - All'udienza del 16 maggio 1973 non era presente nessuna delle

parti né l'Avvocatura dello Stato. Considerato in diritto :

1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Lecco e

di Grottaglie, la Corte è chiamata ad esaminare le seguenti questioni

di legittimità costituzionale, e precisamente ad accertare:

a) se siano in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della

Costituzione, l'art. 596, comma secondo, del codice penale, nella parte

in cui (in caso di deferimento ad un giuri d'onore del giudizio sulla

verità del fatto determinato nella cui attribuzione consiste l'offesa)

"subordina l'ammissibilità della prova all'accordo tra la persona

offesa e l'offensore", ed il comma terzo, n. 3, dello stesso articolo,

nella parte in cui la operatività della "causa estintiva" ivi prevista

è rimessa al puro arbitrio (o all'assoluta discrezionalità) della

parte offesa dal reato di ingiuria o di diffamazione;

b) e se urtino contro l'art. 5 della Costituzione, il detto art.

596, comma terzo, n. 3, nonché il numero 1 dello stesso comma, nelle

parti in cui, rispettivamente, consentono che imputati di uguali reati

siano sottoposti a trattamento diverso, a seconda che il querelante

domandi o no che il giudizio si estenda all'accertamento della verità

del fatto determinato, ovvero a seconda che ricorrano o meno le

condizioni che la persona offesa sia un pubblico ufficiale ed il fatto

ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni.

Tali essendo le questioni sottoposte all'esame della Corte,

ricorrono i presupposti perché i due giudizi siano riuniti. E pertanto

la Corte decide in tal senso.

2. - Le norme contenute nell'art. 596, commi secondo e terzo, n. 3,

nelle parti indicate, non sono in contrasto con l'art. 24, comma

secondo, della Costituzione.

I pretori che hanno sollevato le questioni, ritengono che il

diritto di difesa del cittadino (imputato dei reati di ingiuria o di

diffamazione), nelle ipotesi previste nelle dette norme, sia,

nell'esercizio, condizionato al "consenso" o alla "insindacabile

volontà" di altro cittadino (e cioè della persona offesa). Senonché

la prospettata limitazione o compressione di codesto diritto non

sussiste.

Non è, anzitutto, fondato il dubbio circa la legittimità

costituzionale dell'art. 596, comma secondo, perché la negazione in

tal caso dell'exceptio veritatis e quindi della prova della verità del

fatto determinato, è diretta conseguenza ed applicazione del

principio, dell'esclusione della prova liberatoria, che è posto dal

primo comma dello stesso articolo a tutela della sfera di riserbo della

persona e che non è oggetto di denuncia di incostituzionalità; e

perché con il detto secondo comma dell'art. 596 non può dirsi che il

legislatore abbia voluto dar vita ad una deroga a quel principio.

A quest'ultimo riguardo, va considerato che con la norma in esame

è previsto il caso che la persona offesa e l'offensore deferiscano

d'accordo ad un giurì d'onore "il giudizio sulla verità" del fatto

determinato, e che, se tale facoltà viene esercitata, a sensi del

secondo comma dell'art. 597 "la querela si considera tacitamente

rinunziata o rimessa". Il che significa che nel processo penale,

iniziato e proseguito per uno dei reati previsti e puniti dagli artt.

594 e 595, qualora intervenga quell'accordo, il diritto di difesa

dell'offensore in quel processo non ha modo di essere concretamente

esercitato e quindi non è prospettabile una limitazione di esso.

Si deve per ciò concludere per la non fondatezza della questione

sopra indicata.

Non è d'altra parte fondata, per contrasto con l'art. 24, comma

secondo, della Costituzione, la questione relativa all'art. 596, comma

terzo, n. 3, del codice penale nella parte in cui tale norma subordina

il concreto esercizio del diritto di difesa dell'offensore (attraverso

la prova liberatoria) alla "insindacabile volontà" o al "puro

arbitrio" della parte offesa.

In effetti, prevedendo l'ipotesi che il querelante domandi

formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la

falsità del fatto ad esso attribuito, ed ammettendo per tale caso la

prova liberatoria, il diritto di difesa, sub specie di codesta prova, e

considerato non in astratto ed in generale ma con riferimento alla

materia dei delitti contro l'onore e dei relativi processi, non solo

non può dirsi limitato o condizionato, ma risulta ampliato nella sua

pratica portata: ed invero, la prova liberatoria, che di regola è

esclusa, in questa ipotesi eccezionale è ammessa.

E non rileva che l'offensore possa offrire e fornire la prova

liberatoria solo nel caso che ricorra la detta richiesta da parte del

querelante. Non si è in presenza di un diritto alla prova liberatoria

spettante all'offensore e limitato dalla mancanza di quella richiesta,

sibbene della negazione della detta prova (emergente dal primo comma

non impugnato) e del concreto insorgere di quel diritto in dipendenza

del comportamento (consistente nella richiesta) della persona offesa.

3. - Non è, del pari, violato il principio di uguaglianza.

Diversamente da quanto ritiene il pretore di Lecco, non lo è sotto

il profilo che "imputati di uguali reati possono essere sottoposti a

diverso trattamento secondo che la parte lesa faccia o meno la

richiesta indicata" nell'art. 596, comma terzo, n. 3.

La differenza di disciplina sussiste, ma non dà luogo ad una

ingiustificata disparità di trattamento.

Considerato che sulla base del principio consacrato nel primo comma

dell'art. 596 sono tutti gli imputati di uno dei reati previsti e

puniti dagli artt. 594 e 595 a non essere ammessi alla prova

liberatoria, e che la contraria eccezione opera solo per quelli nei cui

confronti la persona offesa abbia richiesto formalmente che il giudizio

si estenda ad accertare la verità o falsità del fatto ad essa

attribuito, deve riconoscersi che tale eccezione è giustificata,

perché la tutela dell'onore sostanziale della persona offesa (quando

si tratti di un privato cittadino e non ricorra l'ipotesi di cui al n.

2 dello stesso terzo comma dell'art. 596) costituisce in sede penale un

plus (con il conseguente allargamento del tema processuale) su cui è

ragionevole che abbia modo di incidere con le sue determinazioni

proprio ed unicamente la persona offesa. Ed allora, non possono dirsi

eguali le due situazioni messe a raffronto, perché la parte offesa, in

un caso, ritiene sufficiente la tutela dell'onore formale (apprestata

dal primo comma dell'art. 596) e, nell'altro caso, vuole ottenere la

tutela del proprio onore sostanziale; le situazioni complessivamente ed

unitariamente considerate sono quindi differenti e perciò appare

adeguatamente e razionalmente giustificata la denunciata differenza del

trattamento giuridico dell'offensore.

E non è neppure in contrasto con l'art. 5 della Costituzione,

l'art. 596, comma terzo, n. 1, nella parte in cui esclude la "prova

liberatoria della verità del fatto determinato, nel caso in cui la

parte lesa non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale".

E ciò perché:

- il diritto alla prova liberatoria, come per l'ipotesi di cui al

n. 3 spetta in presenza della richiesta ivi prevista, così, nel caso

in esame, spetta al singolo imputato "se la persona offesa è un

pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce

all'esercizio delle sue funzioni";

- fuori di questi casi (oltre che di quello di cui al n. 2) c'è

(come regola) l'esclusione della prova liberatoria;

- l'eccezione (diversamente da quanto ritiene il pretore di

Grottaglie) è giustificata, perché esistono al riguardo condizioni

obiettive, le quali riflettono l'esigenza di carattere generale a che

il pubblico ufficiale non si trinceri dietro lo scudo della tutela

esteriore, ed invece si faccia interamente luce sull'addebito ed i

cittadini possano esercitare un controllo sia pure indiretto

sull'andamento della pubblica Amministrazione e sul comportamento del

relativo personale, e quindi condizioni obiettive che ragionevolmente

consigliano la tutela più ampia dell'onore e della reputazione del

pubblico ufficiale;

- e perché, correlativamente, le situazioni, oggettivamente

considerate, non sono eguali (richiedendosi l'offesa dell'onore o del

decoro, o della reputazione di un privato, ovvero di un pubblico

ufficiale ed in questo ultimo caso, che il fatto ad esso attribuito si

riferisca all'esercizio delle sue funzioni) e giustamente meritano di

essere trattate in modo non eguale.

In conclusione, le norme sull'exceptio non possono dirsi

incostituzionali in quanto vulneranti il principio di garanzia

dell'eguale dignità dei cittadini davanti alla legge: la tutela

dell'onore sostanziale presenta una sua ragione di essere in quanto la

si riguardi in sé o in relazione a quella di altri rilevanti interessi

concorrenti, tutela quest'ultima che è attuata attraverso la garanzia

del rispetto della verità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 596, commi secondo e terzo, nn. 1 e 3, del codice penale,

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, della

Costituzione, dai pretori di Lecco e di Grottaglie con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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