Corte costituzionale

Sentenza n. 1021/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo

comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente

"Mutualità fascista - Istituto dell'assistenza di malattia ai

lavoratori"), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1987 dal

Tribunale di La Spezia, nel procedimento civile vertente tra

Bevilacqua Camillo e I.N.A.I.L. ed altro, iscritta al n. 411 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello

Stato Emilio Lecca per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento di appello avverso la sentenza,

con la quale il Pretore di La Spezia aveva respinto la domanda di

Bevilacqua Camillo, nei confronti dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.,

per la corresponsione del trattamento di malattia di cui alla legge

11 gennaio 1943, n. 138, ritenendo prescritto il relativo diritto a

causa dell'inutile decorso del termine di un anno, di cui all'art. 6,

ultimo comma, di tale legge, l'adito Tribunale di La Spezia ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di

legittimità costituzionale della testé citata norma.

Ha, in particolare, osservato che, trattandosi, nella specie, di

un'azione da promuovere nelle forme del rito del lavoro e perciò con

ricorso e non con citazione; conseguendosi l'effetto interruttivo

soltanto con la notifica del ricorso stesso e del pedissequo decreto

pretorile di fissazione dell'udienza; dovendosi, quindi,

necessariamente attendere, prima di poter determinare l'effetto

interruttivo della prescrizione, che il Pretore abbia emanato tale

decreto; la situazione normativa così determinata creerebbe una

disparità di trattamento tra il creditore della prestazione

previdenziale e gli altri creditori, cui è, invece, consentito di

procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio senza

alcun indugio causato da attività altrui: donde la violazione

dell'art. 3 Cost.

L'ordinanza, poi, omette di esplicitare le ragioni del pur

lamentato contrasto della norma censurata con l'art. 38 Cost.

L'ordinanza stessa, ritualmente notificata e comunicata, è stata

altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si sono

costituiti l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello

Stato.

Quest'ultima ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della

questione osservando che la norma censurata si limita a fissare la

durata del termine prescrizionale, mentre la presunta disparità di

trattamento potrebbe, in astratto, ricollegarsi non a tale

disposizione, bensì alla diversa struttura del processo del lavoro

rispetto a quello ordinario (essendo, solo nel primo, necessario

attendere, per la notificazione dell'atto introduttivo, la pronunzia

del decreto pretorile di fissazione dell'udienza) o anche alla norma

che fa dipendere l'effetto interruttivo della prescrizione dal

compimento di atti ricettizi. Altre - e non identificate dal giudice

a quo - sarebbero state, quindi, le norme da censurare come causa

della disparità di trattamento, nei termini in cui è stata

lamentata, non, invece, l'art. 6 della legge n. 138 del 1943, che,

per il ricordato contenuto, non incide sul tema della interruzione

della prescrizione, coinvolto da siffatta censura.

Ad avviso della stessa Avvocatura, la questione è, poi, da

ritenere manifestamente infondata perché neanche la diversa

struttura dei suddetti procedimenti può esporre a pericolo il

diritto del creditore di prestazioni previdenziali rispetto a quello

del creditore di altre prestazioni, quanto al decorso dei rispettivi

termini prescrizionali ed alla possibilità di procurarne la

tempestiva interruzione. Questa, invero, può essere conseguita non

solo attraverso la domanda giudiziale, ma anche, ai sensi dell'art.

2943 cod. civ., attraverso atti stragiudiziali idonei alla

costituzione in mora, che, anche in materia previdenziale, sono

utilmente sperimentabili dal creditore diligente e timoroso del fatto

che lo spatium deliberandi concesso al giudice competente per la

pronunzia del decreto suddetto si risolva in una sostanziale

abbreviazione del termine di prescrizione del diritto fatto valere.

Considerazioni non dissimili svolge anche la difesa dell'I.N.P.S.

osservando altresì che tale spatium deliberandi è, per legge (art.

415, secondo comma), di minima entità, così da non incidere

significativamente sulla durata del termine in questione, senza,

peraltro, che possano rilevare, ai fini del giudizio di

costituzionalità, evenienze patologiche, come il colpevole ritardo

del giudice nel rendere il provvedimento nei tempi imposti dalla

legge medesima.

Assunta, quindi, in astratto, la sicura congruità del termine

prescrizionale di cui alla norma censurata, che non rende

eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, tutto si riduce

ad un mero problema di diligente comportamento del creditore, cui non

difettano strumenti idonei per conseguire il risultato della

tempestività di tale esercizio.

La difesa dell'I.N.A.I.L. si è limitata ad una generica

contestazione della fondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di La Spezia dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio

1943, n. 138, che fissa in un anno il termine di prescrizione del

diritto alle prestazioni di malattia ivi previste, in riferimento

agli artt. 3 e 38 Cost., rilevando che, dovendosi procedere con il

rito del lavoro, l'effetto interruttivo della prescrizione,

conseguente alla notificazione della domanda giudiziale, si verifica

solo a seguito della notifica del ricorso e pedissequo decreto di

fissazione dell'udienza, emesso precedentemente dal giudice del

lavoro adito, sicché il trattamento del creditore delle prestazioni

di cui alla norma denunciata risulta ingiustificatamente diverso e

deteriore rispetto a quello di altri creditori, i quali, avvalendosi

del rito ordinario, notificano l'atto introduttivo del giudizio senza

la perdita del tempo richiesta dalla interferenza del giudice.

2. - È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità

sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in base al rilievo che la

lamentata disparità di trattamento non deriverebbe dalla norma

denunciata che fissa la durata del termine prescrizionale, ma dalle

norme che regolano il rito del lavoro (artt. 414 e 415 c.p.c) e

dettano le modalità della introduzione del giudizio (proposizione

della domanda con ricorso; suo deposito nella cancelleria del giudice

competente; fissazione, da parte del giudice, della udienza di

discussione con decreto da emettersi entro cinque giorni dal deposito

del ricorso; notifica, a cura dell'attore, del ricorso e pedissequo

decreto al convenuto entro 10 gg. dalla data di pronuncia del

decreto).

L'eccezione non può essere accolta.

La denunciata illegittimità costituzionale, pur avente ad oggetto

l'art. 6, ultimo comma della legge n. 138 del 1943, concerne

ovviamente le citate norme del rito del lavoro, le quali sarebbero

coinvolte nell'eventuale declaratoria di illegittimità

costituzionale se la questione proposta risultasse fondata.

3. - Ma la questione non è fondata.

Anzitutto, le caratteristiche strutturali e procedimentali che

distinguono il rito ordinario dal rito del lavoro sono tali da non

consentire raffronti nei quali sia ragionevole assumere l'uno come

modello di perfezione cui l'altro, pena la incostituzionalità, sia

tenuto ad adeguarsi, o viceversa (sent. n. 65 del 1980).

Inoltre, le modalità e i tempi della procedura speciale, comuni a

tutti i giudizi che si introducono con ricorso, hanno, per quanto

riguarda la fattispecie, una modesta incidenza sul termine

prescrizionale dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative

di cui alla norma in esame (appena 5 gg. nel massimo), sicché il

termine non si riduce sino al punto di importare la violazione dei

diritti di difesa del creditore.

La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la incongruità

del termine di prescrizione può ammettersi, ed è rilevante, solo

quando esso sia di durata tale da non rendere effettiva la

possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e di

conseguenza appaia inoperante la tutela del diritto (cfr. sent. n.

110 del 1982).

Infine, ed è quello che maggiormente rileva, nella fattispecie,

il diritto del creditore risulta sufficientemente garantito e

protetto, in quanto l'atto introduttivo del giudizio non è il solo

mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione

prevista dalla norma denunciata, ma ve ne sono altri, anche di natura

extragiudiziale, che il creditore può agevolmente utilizzare (art.

2943, ultimo comma, cod. civ.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138

(Costituzione dell'Ente "Mutualità fascista - Istituto

dell'assistenza di malattia ai lavoratori"), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Tribunale di La Spezia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1021 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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