Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, ultimo

comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo

unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la

cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle

Pubbliche Amministrazioni), promosso con ordinanza emessa il 16

dicembre 1996 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente

tra INPDAP e la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., iscritta al n. 62

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il

pretore di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55,

quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del

testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e

la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle

Pubbliche Amministrazioni), in base al quale "non si possono

perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri

iscritti dall'Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti

degli enti locali".

La rubrica dell'art. 55, con la sua collocazione nel titolo III del

d.P.R. n. 180, concernente la cessione dello stipendio, dimostra che

l'espressione usata dal legislatore "non perseguibilità" non

riguarda il sequestro e pignoramento di cui al titolo I, ma gli

effetti della cessione dello stipendio sulla corresponsione

dell'indennità al termine del servizio attivo: di qui, la rilevanza

della questione. La norma denunciata, osserva il giudice a quo fa

eccezione alla regola fissata dall'art. 43, terzo comma del citato

d.P.R. n. 180, secondo cui - quando vi sia cessione dello stipendio -

l'indennità maturata al termine del servizio "è ritenuta fino alla

concorrenza dell'intero debito residuo", per cui gli effetti della

cessione dello stipendio non si estendono alla "indennità premio di

servizio", in origine corrisposta dall'INADEL e, ora, dall'INPDAP.

Essa ha perso, invero, la sua caratteristica di premio alla fedeltà

del dipendente, e va qualificata come trattamento di fine rapporto.

In via più generale, prosegue l'ordinanza, la legge 8 agosto 1995,

n. 335, mira a omogeneizzare i vari tipi di trattamento di fine

servizio, richiamando per il pubblico impiego l'art. 2120 del codice

civile.

Anche nella recente giurisprudenza costituzionale si è affermata

la comparabilità di tali trattamenti, superando la netta separazione

fra sfera pubblica e privata (sentenze nn. 243 e 99 del 1993), sì

che sarebbe irragionevole la disciplina che l'art. 55, ultimo comma,

riserva al dipendente pubblico beneficiario dell'indennità premio di

servizio rispetto agli altri per i quali vale il meccanismo di cui

agli artt. 43, terzo comma, e 55, primo e secondo comma, del d.P.R.

n. 180. Ma vi sarebbe, soprattutto, disparità con i lavoratori del

settore privato, per i quali non esiste alcun limite alla cessione

del trattamento di fine rapporto (art. 1260 del codice civile).

Il pretore aggiunge che per l'indennità di buona uscita

corrisposta dall'ENPAS va applicato l'art. 45, ultimo comma, del

d.P.R. citato.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo

l'inammissibilità per scarsa chiarezza dell'ordinanza e sostenendo,

comunque, l'infondatezza della questione. E se non vi è dubbio che

l'indennità in esame debba ormai considerarsi alla stregua di un

trattamento di fine rapporto, va tuttavia considerato che pure

l'indennità di buona uscita conferita dall'ENPAS non può essere

perseguita (art. 45, ultimo comma). Non vi è quindi disparità fra

dipendenti pubblici; né va accolta la censura che si fonda sulla

comparazione con l'impiego privato, perché valgono esigenze di

garanzia connesse alla funzione svolta dai dipendenti pubblici,

discrezionalmente apprezzate dal legislatore. Si tende, certo, al

graduale avvicinamento delle normative, ma - conclude l'Avvocatura -

sussistono ancora ragguardevoli differenze fra il trattamento di fine

rapporto regolato da norme privatistiche e quello dei dipendenti

pubblici, tanto da giustificare una disciplina distinta in tema di

"perseguibilità" da parte di terzi. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180

(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro,

il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei

dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), in base al "quale non si

possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai

propri iscritti dall'Istituto nazionale per l'assistenza dei

dipendenti degli enti locali". Vi sarebbe lesione del principio di

eguaglianza, perché la norma denunciata introdurrebbe una deroga

all'interno della disciplina riservata ai dipendenti pubblici; ed

emergerebbe altresì un'ingiustificata disparità rispetto ai

lavoratori del settore privato, per i quali vale la previsione

dell'art. 1260 del codice civile senza alcun limite alla cessione del

trattamento di fine rapporto.

2. - Si deve convenire con il giudice a quo che l'espressione

usata dal legislatore "non perseguibilità" non riguarda le

fattispecie di sequestro e pignoramento, di cui al titolo primo del

d.P.R. n. 180, ma concerne gli effetti della cessione dello

stipendio sulla corresponsione dell'indennità quando abbia termine

il servizio attivo. La norma denunciata fa eccezione alla regola

fissata dall'art. 43, terzo comma, del citato d.P.R. n. 180, in base

al quale - ove la cessazione dal servizio dia titolo a una indennità

- si fa luogo a ritenuta fino alla concorrenza dell'intero debito

residuo, per cui la "non perseguibilità" disposta dall'art. 55,

ultimo comma, esclude l'applicabilità di siffatta procedura.

Bisogna però soggiungere che analoga - e più vistosa - eccezione

è introdotta dall'art. 45, ultimo comma, del d.P.R. n. 180 per

l'"indennità di buona uscita" corrisposta dall'ENPAS ai dipendenti

statali; anche in questo caso è prevista la "non perseguibilità", e

non si palesa esatta la ricostruzione suggerita dal giudice a quo

allorché insiste sul carattere eccezionale dell'art. 55, quarto

comma, nell'ambito della disciplina vigente per gli stessi dipendenti

pubblici.

3. - Vi è certo una differenza di trattamento fra i dipendenti

pubblici in esame e gli statali, da una parte, e i lavoratori del

settore privato, dall'altra, per i quali vale la previsione dell'art.

1260 del codice civile, su cui fa leva l'ordinanza per denunciare la

lesione dell'art. 3 della Costituzione, alla luce dell'evoluzione

legislativa che ha trasformato l'indennità premio di servizio in un

vero e proprio trattamento di fine rapporto.

Il giudice a quo dimentica, però, che la norma sulla "non

perseguibilità" - che pure risulta per tanti aspetti anacronistica -

si inserisce in un meccanismo normativo tipico del pubblico impiego,

quello della cessione dello stipendio, pari a un quinto; e che i due

sistemi, pubblico e privato, non sono allo stato comparabili,

nonostante il processo di graduale assimilazione rilevato dal

Pretore, che trova eloquente riconoscimento nella giurisprudenza

costituzionale (fra le varie, v. le sentenze nn. 243 e 99 del 1993) e

nella recente legislazione. Ed è appena il caso di ricordare che

per i dipendenti pubblici assunti dal 1 gennaio 1996 i trattamenti di

fine servizio, comunque denominati, sono regolati dall'art. 2120 del

codice civile (legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 5).

La normativa vigente nel settore privato non può essere assunta,

su questo punto particolare, come valido tertium comparationis: la

pronuncia della Corte, sollecitata dal giudice a quo dovrebbe

inevitabilmente rimodellare il sistema delineato dal d.P.R. n. 180,

intervenendo - senza limitarsi all'indennità premio di servizio -

anche su quella di buona uscita, al fine di evitare sperequazioni

all'interno dello stesso comparto pubblico, con evidente lesione

della discrezionalità del legislatore. Spetta perciò al Parlamento

valutare l'opportunità di una revisione complessiva di tale

meccanismo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180

(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro,

il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei

dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Torino, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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