Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/12/1964 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, ultima

parte, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

13 novembre 1963 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale

a carico di Sartori Rodolfo, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze

1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del

14 marzo 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento contro Sartori Rodolfo, imputato del reato

previsto e punito dall'art. 590 del Codice penale, il Pretore di Pieve

di Cadore, con ordinanza del 10 luglio 1963, ha dichiarato non doversi

promuovere l'azione penale a sensi dell'art. 74 ultima parte del Codice

di procedura penale. Il Procuratore della Repubblica di Belluno,

esaminati gli atti del processo, ha disposto che si proceda a perizia

delle lesioni riportate dalla parte offesa. Ma il Pretore - con

ordinanza del 13 novembre 1963 - ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 74, ultima parte, del Codice di

procedura penale in riferimento agli artt. 101, primo capoverso, 107,

secondo capoverso, nonché in generale al titolo IV, sezione I, della

parte II della Costituzione.

Nella ordinanza si osserva che la norma impugnata attribuisce al

Procuratore della Repubblica il potere di dare ordini, in quanto il

Pretore non può sottrarsi all'obbligo di procedere, ed il potere di

annullamento del decreto di non doversi promuovere l'azione penale,

emesso da un organo giurisdizionale. Ma poiché detti poteri

caratterizzano il rapporto gerarchico, deve ritenersi che,

limitatamente all'istituto in parola, intercede un rapporto siffatto

fra il Procuratore della Repubblica ed il Pretore, tanto più

contrastante con le norme costituzionali in quanto trattasi di

sottoposizione di un organo giudicante ad un organo requirente.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 67 del 14 marzo 1964.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti. Considerato in diritto :

Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma dell'art. 74 del Codice

di procedura penale, in quanto prescrive che, dopo il decreto del

Pretore di non doversi promuovere l'azione penale, il Procuratore della

Repubblica può "richiedere gli atti e disporre invece che si proceda",

sarebbe in contrasto con le norme della Costituzione che intendono

escludere qualsiasi principio di gerarchia nell'ordine giudiziario: la

norma conferirebbe al Procuratore della Repubblica il potere di dare

ordini ed il potere di annullamento, i quali sarebbero fra gli elementi

costitutivi più importanti del rapporto gerarchico.

La questione non è fondata.

Nel processo penale, la legge regola i rapporti fra organo

requirente ed organo giudicante tenendo conto della specifica funzione

del P. M., cui compete promuovere ed esercitare l'azione penale.

Rispetto all'assunzione delle prove, il P. M. formula richieste alle

quali il giudice dà corso, in attuazione della esigenza di giustizia

sostanziale che nessuna indagine venga pretermessa nella ricerca della

verità. Quello del P. M., dunque, è un potere di richiesta che non si

risolve in quello di dare ordini, nonostante la impropria formula

legislativa della norma impugnata "dispone" e nonostante la necessaria

adesione del giudice alla richiesta stessa.

Nella ipotesi prevista dall'ultima parte dell'art. 74 del Codice di

procedura penale, secondo la quale, quando il Pretore ritenga di non

dovere promuovere l'azione penale, può intervenire il Procuratore

della Repubblica per una ulteriore valutazione, i due diversi organi

operano non in ragione di un rapporto gerarchico da superiore ad

inferiore, ma nella esplicazione di funzioni diverse, necessarie per il

raggiungimento dei fini che il processo persegue. Così come il

Procuratore generale od il Procuratore della Repubblica - impugnando

una sentenza del Tribunale o del Pretore - agiscono in quanto la legge

affida loro l'esercizio di una facoltà intesa ad appagare esigenze di

giustizia (artt. 512 e 513 del Codice di procedura penale),

l'intervento del Procuratore della Repubblica nel suindicato decreto

del Pretore deve essere inteso siccome esplicazione di una necessaria

funzione processuale, prevista per le stesse esigenze.

Né appare esatto che la norma impugnata conferisca al Procuratore

della Repubblica un potere di annullamento, siccome ritiene

l'ordinanza. Prima che l'art. 74 venisse modificato dall'art. 6 del D.

L. L.14 settembre 1944, n. 288, il provvedimento col quale il P.M.

ordinava la trasmissione degli atti in archivio aveva carattere

amministrativo ed era revocabile. Anche dopo la emanazione della nuova

disposizione di legge, il decreto col quale il giudice dichiara di non

doversi promuovere l'azione penale (questa formula non va confusa,

siccome fa l'ordinanza, con quella di non doversi procedere che

riguarda casi diversi) non chiude né definisce alcun procedimento

istruttorio, che anzi dichiara di non volere iniziare, e, riferendosi

soltanto all'esperimento di indagini, conserva il carattere di atto che

non preclude l'esercizio dell'azione penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 74, ultima parte, del Codice di procedura penale, sollevata

dal Pretore di Pieve di Cadore con ordinanza del 13 novembre 1963, in

riferimento agli artt. 101, primo capoverso, e 107, secondo capoverso,

nonché in generale al titolo quarto, sezione prima, della parte

seconda della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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