Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 159/1944

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta

nell'art. 5, primo comma, del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, contenente

sanzioni contro il fascismo, promosso con ordinanza 9 luglio 1956 della

Corte di cassazione, emessa nel giudizio di revisione del procedimento

penale a carico di De Anna Michele, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed iscritta al n. 258 del

Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1957 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

uditi gli avvocati Attilio De Anna e Ubaldo Pergola ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Dario Foligno.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con sentenza del 18 dicembre 1946 la Corte d'assise di Grosseto,

sezione speciale, concludendo il giudizio a carico di cinquantanove

imputati, dichiarò il capitano medico De Anna Michele colpevole:

a) del reato di collaborazionismo col tedesco invasore ai sensi

dell'art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, in relazione

all'articolo 51 del Codice penale militare di guerra;

b) di omicidio continuato per avere, in concorso di altri,

cagionato la morte mediante fucilazione di undici giovani renitenti

alla leva;

c) di peculato e furto.

Il De Anna fu condannato alla pena di morte mediante fucilazione.

Con sentenza del 23 marzo 1948 la Corte di cassazione, seconda

sezione penale, dichiarò sostituita con la pena dell'ergastolo la pena

di morte inflitta al De Anna, annullando senza rinvio la sentenza della

Corte di assise di Grosseto nella parte relativa alle imputazioni di

peculato e furto.

Con istanza senza data, la madre del De Anna, Pantani Carolina,

richiese la revisione della sentenza di condanna, nella parte rimasta

ferma dopo la sentenza della Cassazione e precisamente in relazione al

fatto di "aver partecipato all'eccidio di Monte Bottigli", nel quale

trovarono la morte gli undici renitenti alla leva. La Corte di

cassazione, con sentenza pronunciata in camera di consiglio il 5 maggio

1954, in accoglimento della istanza di revisione, annullò la sentenza

della Corte di assise di Grosseto e rinviò il De Anna al giudizio

della Corte di assise di appello di Perugia "per nuovo giudizio sul

concorso in fatti di omicidio per collaborazionismo militare". La Corte

di assise di Perugia, con sentenza del 22 giugno 1955, confermò la

sentenza della Corte di assise di Grosseto.

Contro tale sentenza fu proposto ricorso per cassazione per

violazione dell'art. 475, n. 3, in relazione all'art. 524 del Codice di

procedura penale, con riferimento ai principi che regolano il giudizio

di rinvio per revisione e la logica delle prove in penale.

Con deduzioni difensive del 20 giugno 1956 e con successiva istanza

del 9 luglio, il difensore del De Anna, assumendo che l'art. 5 del

D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, fosse in contrasto con l'art. 25,

secondo comma, della Costituzione, chiese il rinvio degli atti a questa

Corte.

La Corte di cassazione, ritenuta rilevante ai fini del decidere e

non manifestamente infondata la sollevata eccezione, con ordinanza 9

luglio 1956 sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte

costituzionale per la soluzione della questione relativa, rilevando,

fra l'altro, che l'art. 25 della Costituzione, ribadendo il principio

della irretroattività della legge penale, non poteva, con la sua

entrata in vigore, non mettere in evidenza un eventuale contrasto con

l'art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il

fascismo, che punisce, invece, fatti commessi anteriormente

all'emanazione del provvedimento. Inoltre - rilevava la Corte di

cassazione nella sua ordinanza - a prescindere dalla considerazione

che il reato di collaborazionismo posto in essere dal citato art. 5 non

coincide, né per gli estremi né per le pene, con i vari reati

previsti e puniti dal Codice penale comune e dal Codice penale militare

di guerra, e dei quali il De Anna si sarebbe reso colpevole, sta di

fatto che dal dispositivo della sentenza della Corte d'assise di

Grosseto risulta che la pena di morte, commutata, poi, in quella

dell'ergastolo, fu inflitta al De Anna unicamente in forza del citato

art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159; per cui, anche sotto tale

riflesso, la soluzione della sollevata questione di legittimità

costituzionale appariva influente e indispensabile ai fini della

decisione del merito.

L'ordinanza della Corte di cassazione fu notificata il 19 luglio

1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata il 18 dello

stesso mese ai Presidenti della Camera e del Senato e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre successivo.

Il 23 luglio 1956 furono depositate nella cancelleria della Corte

le deduzioni della difesa del De Anna e l'8 agosto 1956 l'atto di

intervento e le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il 21 novembre 1956 fu

ancora depositata nella stessa cancelleria una memoria della difesa del

De Anna. Altra memoria fu depositata dall'Avvocatura dello Stato il 22

febbraio 1957.

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito preliminarmente:

a) vizio di forma dell'ordinanza di rimessione degli atti a questa

Corte, in quanto l'ordinanza non risulta firmata da tutti i componenti

della Sezione;

b) difetto di requisito di pregiudizialità, in vista della

particolare natura del giudizio di revisione. Tale giudizio ha la

circoscritta finalità di accertare se il fatto sussista o se

l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso. Per concorde opinione

della dottrina e della giurisprudenza, il giudizio di revisione non

può essere concluso con l'applicazione dell'art. 152 del Codice di

procedura penale, e quindi non è possibile la dichiarazione che il

reato è estinto, che l'azione non poteva essere iniziata o proseguita,

che la legge non prevede il fatto come reato. E poiché la questione di

legittimità costituzionale sulle norme anteriori si risolve

nell'accertamento se la legge, che prevedeva un dato fatto come reato,

sussista o non sussista più, in virtù dell'efficacia elidente della

norma costituzionale, è ovvio che in tanto potrebbe ritenersi la

pregiudizialità della detta questione in quanto si potesse far luogo

all'applicazione dell'art. 152 nel giudizio di revisione. Impedita

l'applicazione di detta norma nel giudizio di revisione, esula ogni

ipotesi di pregiudizialità, anche agli effetti della elevazione della

questione di legittimità costituzionale.

Nel merito, la difesa dello Stato ha dedotto:

1) La legittimità costituzionale dell'art. 5 scaturisce anzitutto

dal suo carattere di norma costituzionale, conservato dalla

disposizione XVI della Costituzione, in relazione alle disposizioni XII

e XV. La disposizione XVI ha fatto salve le norme aventi rilevanza

costituzionale e, tra queste, la legislazione che va dai primi decreti

del governo Badoglio al D.L.L. 5 ottobre 1944, n. 249. La disposizione

XVI postula il coordinamento di queste norme con le precedenti leggi

costituzionali, coordinamento che esclude l'abrogazione di queste

ultime per effetto del secondo comma dell'art. 25 della Costituzione,

il quale è venuto a trovare limitazione in quel principio

costituzionalmente consacrato dalla disposizione XII e nella stessa

natura delle norme di che trattasi.

2) Posta la natura eccezionale dell'art. 5, la illegittimità

costituzionale non è configurabile in ordine a norme eccezionali o

temporanee, costituzionalmente legittime nel tempo in cui furono

emanate, che avessero esaurito o dovessero esaurire la loro

applicazione soltanto rispetto a reati consumati prima dell'entrata in

vigore della Costituzione.

3) La retroattività dell'art. 5 è soltanto apparente. È ovvio

che il problema della retroattività si pone limitatamente ai fatti

commessi durante il periodo che va dall'8 settembre 1943 sino al 29

luglio 1944, data di entrata in vigore del D.L.L. n. 159. Ma entro

tali limiti è da escludere che l'art. 5 abbia effetto retroattivo,

nel senso che esso configuri nuove ipotesi delittuose non previste

dalle leggi precedenti. La definizione del problema involge la

definizione del quesito relativo al rapporto tra il reato di

collaborazionismo e la fattispecie dei vari reati contro la fedeltà e

la difesa militare previsti dal Codice penale militare di guerra. Alle

norme di questo Codice l'art. 5 opera un chiaro rinvio, non soltanto ai

fini della determinazione della pena, ma anche in ordine alla

configurazione delle singole ipotesi delittuose. La locuzione "con

qualunque forma" di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col

tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è

adoperata non per fissare con carattere di novità tale estremo, ma

soltanto per potere con essa comprendere le ipotesi di cui agli artt.

51, 54 e 58 del Codice penale militare di guerra, ed all'uopo la

formulazione non poteva che essere ampia e generica. Laddove l'art. 5

del decreto legislativo ha disposto l'applicabilità ai non militari

delle norme in questione, il problema si è posto più vivacemente. Ma

anche in relazione a questa ipotesi trattasi soltanto di una

retroattività apparente.

L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che la Corte, in via

principale, dichiari che non v'ha luogo a giudizio di legittimità

costituzionale nei riguardi della questione dedotta; in subordine,

dichiari non sussistere illegittimità costituzionale della norma

denunciata e conseguentemente dichiari la legittimità costituzionale

della disposizione stessa.

Le deduzioni della difesa del De Anna possono così riassumersi:

1) L'eccezione dell'Avvocatura dello Stato relativa al difetto

della sottoscrizione dell'ordinanza della Corte di cassazione, oltre ad

essere meramente dilatoria, è infondata, perché non sussiste nessuna

disposizione per la quale le ordinanze devono essere firmate da tutti i

singoli componenti del collegio. A parte tutto, si deve rilevare che il

provvedimento è stato emesso in udienza e quindi, facendo parte del

processo verbale della medesima, in base all'art. 494 del Codice di

procedura penale deve essere sottoscritto soltanto dal presidente e dal

cancelliere.

2) Tutte le considerazioni riflettenti la natura del processo di

revisione non sono influenti. Con la sua ordinanza la Corte di

cassazione ha investito della questione la Corte costituzionale, la

quale non deve guardare al passato, ma solamente provvedere per

l'avvenire, dichiarando se l'art. 5 sia oppur non in contrasto con

l'art. 25 della Costituzione. Non si deve confondere la funzione

attuale della Corte costituzionale con quella che sarà l'opera della

Corte di cassazione dopo l'avvenuta risoluzione della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5. Se la illegittimità sarà

riconosciuta, questa norma sparirà dal novero delle leggi in vigore, e

la Corte di cassazione, riprendendo il giudizio sospeso, dovrà

decidere, essa, quali conseguenze debbano trarsi dalla scomparsa di

detta legge. Non è a dubitare, inoltre, che il giudizio di revisione

sia un vero e proprio giudizio, e giudizio di autorità

giurisdizionale. Le questioni relative alla interpretazione dell'art.

152, nonché degli artt. 553 - 574 Codice procedura penale, non sono

affatto questioni di carattere costituzionale; la Corte costituzionale

non può, né deve occuparsene.

3) Le disposizioni transitorie della Costituzione richiamate

dall'Avvocatura non interessano la questione in esame, trattandosi di

norme eventualmente limitative di potestà e diritti, che solo

genericamente ed empiricamente si possono chiamare "penali", mentre,

agli effetti della decisione, "veramente penali" sono soltanto le

disposizioni nelle quali si descrive un "reato" o si contempla una

"pena", nei sensi propri della legge penale.

4) Nessuna distinzione può farsi tra norme penali ordinarie e

norme eccezionali. Anche se l'art. 5 del D.L.L. 1944, n. 159, potesse

considerarsi una norma eccezionale, è evidente che "l'articolo 25

della Costituzione - non facendo veruna distinzione, e consacrando il

divieto assoluto ed incondizionato delle leggi retroattive - sta lì a

dimostrare che nessuna distinzione può ormai fare l'interprete, quante

volte la norma si trovi in contrasto con quella super - legge che è

appunto la Costituzione".

5) L'art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, in quanto

applicabile retroattivamente ai fatti commessi dal 9 settembre 1943 in

poi, è venuto a trovarsi in manifesto contrasto con l'articolo 25

della Costituzione, che sancisce il principio della irretroattività

penale, e, quindi, deve essere dichiarato costituzionalmente

illegittimo, se non altro in tutto ciò che rende applicabile la detta

disposizione a fatti anteriori al 29 luglio 1944.

6) In relazione all'asserito carattere apparente (e non reale o

sostanziale) della retroattività dell'art. 5, la difesa del De Anna

osserva, anzitutto, che la Corte costituzionale non è chiamata a

pronunziarsi su questo punto, essendo soltanto la Corte di cassazione

competente a decidere che cosa accadrà quando sarà stato eliminato

dalle norme applicabili l'art. 5 del decreto in questione. Altrimenti

la funzione della Corte costituzionale verrebbe trasformata, in quanto,

anziché limitarsi a conoscere della incostituzionalità, dovrebbe

farsi a sua volta interprete del Codice penale comune e di quello

militare, per determinare essa la norma eventualmente applicabile in

luogo di quella incostituzionale.

Riportandosi alle argomentazioni svolte nell'ordinanza della Corte

di cassazione, la difesa del De Anna sostiene che l'art. 5 non coincide

con le varie previsioni del Codice penale militare, né in quanto agli

estremi né in quanto alle pene. La locuzione "con qualunque forma" non

ha alcun riscontro in nessuna delle disposizioni né della legge

militare né della legge comune. È stata operata una equivalenza fra

nemico e tedesco, che muta nettamente la fattispecie. La legge

militare, inoltre, richiede il dolo specifico, che invece non è

richiesto dall'art. 5 in questione. L'art. 5 ha poi estese le norme

del Codice penale militare anche ai civili. Ed è infine da tener

presente quanto fu osservato nella parte conclusiva dell'ordinanza

della Corte di cassazione, cioè che dal dispositivo della sentenza

della Corte di assise di Grosseto risulta che la pena di morte,

commutata poi in ergastolo, fu inflitta al De Anna unicamente in forza

del ripetuto art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159.

La controversia, chiamata all'udienza del 7 marzo 1957 ed assegnata

a decisione, è stata riportata alla pubblica discussione nell'udienza

dell'8 maggio 1957.

In tale udienza i difensori hanno illustrato le deduzioni e

conclusioni già prospettate negli scritti difensivi. Considerato in diritto :

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito preliminarmente che

l'ordinanza di rinvio degli atti a questa Corte, essendo affetta da

nullità per non essere stata sottoscritta da tutti i componenti del

collegio giudicante, sarebbe inidonea a promuovere il giudizio di

legittimità costituzionale.

Non è dubbio che rientra nel potere della Corte il sindacato sulla

regolarità formale dell'ordinanza con cui viene dato inizio al

procedimento in questa sede; ma, nella specie, nessuna irregolarità di

forma si riscontra nell'ordinanza, facendo essa parte integrante del

verbale di dibattimento, che non si contesta essere stato regolarmente

sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

È anche infondata l'altra eccezione pregiudiziale dedotta

dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla rilevanza della questione di

legittimità costituzionale sul giudizio di revisione. Basterà

ricordare che la giurisprudenza ormai assodata della Corte è nel senso

che questo collegio deve accertare che il giudizio di rilevanza sia

stato compiuto dal giudice a quo. Ora, nella specie, di fronte alle

conclusioni del Pubblico Ministero secondo cui dovevano essere

dichiarate precluse ed improponibili le questioni prospettate sulla

configurazione del reato e sulla legittimità delle norme contenute nel

D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, la Corte di cassazione ha giudicato nel

senso che la definizione del ricorso sottoposto al suo esame fosse

subordinata alla soluzione della questione di legittimità

costituzionale. È chiaro, pertanto, che il giudice a quo ha emesso la

sua pronunzia sulla rilevanza, precludendo ogni revisione del giudizio

stesso in questa sede.

Prima di passare all'esame di merito della questione, la Corte deve

identificarne esattamente i termini. Risulta pacificamente da tutti

gli atti che il capitano De Anna era militare e come tale fu sottoposto

al procedimento penale. È quindi, ugualmente pacifico che la

questione, proposta in questa sede, ha soltanto per oggetto la

legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 5 del D.L.L. 27

luglio 1944, n. 159, in quanto si riferisce ai militari, restando

impregiudicata ogni questione sul secondo e sul terzo comma

dell'articolo stesso per quanto concerne i non militari.

L'Avvocatura dello Stato ha prospettato due questioni circa il

carattere costituzionale delle norme contenute nell'art. 5 sulla base

della disposizione transitoria XVI della Costituzione in relazione alle

disposizioni XII e XV e circa la natura eccezionale dell'art. 5,

rispetto a cui la questione di legittimità costituzionale non sarebbe

configurabile, trattandosi di norma costituzionalmente legittima nel

tempo in cui fu emanata e destinata ad essere applicata soltanto a

reati consumati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.

Tali questioni potranno essere esaminate dalla Corte solo se

risulti che il primo comma dell'art. 5 abbia efficacia retroattiva.

In caso contrario, è ovvio che le predette questioni dovranno

restare senza soluzione in questo giudizio, non avendo nel giudizio

stesso alcuna rilevanza, anche se, in linea generale, esse si

presentino molto interessanti.

Per rilevare se la norma in esame abbia efficacia retroattiva, la

Corte deve procedere alla sua interpretazione. In tale compito la Corte

non può non dare il dovuto peso alla preesistente interpretazione

giurisprudenziale. Ora, la Corte di cassazione, con una giurisprudenza

pressoché costante specialmente per quanto riguarda i militari, ha

ritenuto che l'art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, non ha un vero

e proprio carattere retroattivo, poiché non ha creato una nuova figura

di reato, ma ha rimandato puramente e semplicemente alle ipotesi

delittuose previste dal titolo secondo del Codice penale militare di

guerra anche quanto alla definizione del reato.

A tale interpretazione questa Corte ritiene di dovere aderire. A

considerare attentamente la norma contenuta nel primo comma dell'art. 5

del D.L.L. 27 luglio 1944, si scorge che sotto ogni aspetto essa

contiene un netto riferimento a norme del Codice penale militare di

guerra. Non solo i fatti preveduti nell'art. 5 vengono qualificati

delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato e puniti'

"a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra", ma

sono a tali disposizioni rapportati pressoché integralmente anche

nella denominazione: intelligenza, corrispondenza, collaborazione,

aiuto o assistenza; denominazioni che corrispondono ai termini di

aiuto, intelligenza, corrispondenza, che si riscontrano nelle rubriche

e nel testo degli artt. 51, 54, 58 del Codice penale militare di

guerra. Ma soprattutto vi è sostanziale corrispondenza nel contenuto

della fattispecie dell'art. 5 rispetto a quello delle fattispecie dei

su indicati articoli del Codice penale militare di guerra, e in

particolare dell'art. 51, la cui amplissima enunciazione comprende

qualsiasi fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico,

ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello

Stato italiano. Sostanziale corrispondenza che riguarda non solo

l'elemento oggettivo così ampiamente delineato, ma anche l'elemento

soggettivo, essendo evidente, per la natura dei fatti enunciati

dall'art. 5, la esistenza in essi di quel dolo specifico, che a torto

si vorrebbe escludere, in quanto è implicita nei fatti stessi la

specifica finalità di favorire le operazioni militari del nemico o di

nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato

italiano.

La norma non Contiene dunque che una riaffermazione di comandi

giuridici già esistenti nell'ordinamento, riaffermazione determinata

dalle particolari contingenze politico - militari del momento storico,

di fronte a cui la qualificazione del tedesco invasore come nemico

appare rispondente alla realtà, sia dal punto di vista militare che

dal punto di vista giuridico.

Esclusa l'efficacia retroattiva della norma in esame, non è luogo

a considerare la legittimità costituzionale della norma stessa né in

riferimento all'art. 25 della Costituzione né sotto gli altri profili

esposti e discussi dalle parti nel presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura dello

Stato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della norma contenuta nell'art. 5, primo comma, del D.L.L.

27 luglio 1944, n. 159, contenente sanzioni contro il fascismo,

sollevata con ordinanza della Corte di cassazione 9 luglio 1956, in

riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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