Corte costituzionale

Sentenza n. 1011/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/11/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge provinciale

riapprovata il 15 gennaio 1982, avente per oggetto: "Assistenza

sanitaria integrativa", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri, notificato il 3 febbraio 1982, depositato in

cancelleria il 9 febbraio successivo ed iscritto al n. 11 del

registro ricorsi 1982;

Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giacomo Mataloni, per il ricorrente,

e l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con il ricorso citato in epigrafe il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiede la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della

legge della Provincia autonoma di Bolzano, approvata il 9 giugno 1981

e riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 15 gennaio 1982,

dal titolo "Assistenza sanitaria integrativa", assumendone il

contrasto con gli artt. 5 e 9 dello Statuto per il Trentino-Alto

Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 5, lett.

e), del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modifiche nella

legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Dopo aver richiamato gli articoli della legge istitutiva del

servizio sanitario nazionale che demandano allo Stato la fissazione,

in sede di programmazione sanitaria nazionale, dei livelli delle

prestazioni da garantire a tutti i cittadini (anche al fine di

unificare gradualmente le prestazioni già erogate dai disciolti enti

e servizi mutualistici e previdenziali), il ricorrente ricorda che,

in attesa del piano sanitario nazionale, l'art. 5, primo comma, lett.

e), del d.l. n. 663 del 1979, nel fissare le condizioni di

uniformità e di eguaglianza per le suddette erogazioni, ha stabilito

che transitariamente l'assistenza integrativa deva esser mantenuta

"nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal

disciolto INAM, nonché dalle Casse mutue delle province autonome di

Trento e di Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31

dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura". Benché la

Provincia di Bolzano abbia rinviato alla predetta normativa con

l'art. 27 della legge 2 gennaio 1981, n. 1, successivamente la stessa

Provincia ha adottato la legge impugnata, con la quale ha stabilito

che, in attesa della fissazione dei livelli indicati dalle norme

richiamate dal citato art. 27, "la Giunta Provinciale è autorizzata

a determinare e rivedere annualmente le quote di rimborso delle

prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, concedibili dal

servizio sanitario provinciale, entro i limiti della variazione in

aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente".

Secondo il ricorrente, poiché la disposizione appena ricordata

autorizzerebbe l'Esecutivo provinciale ad eccedere i limiti previsti

dall'art. 5, primo comma, lett. e), del d.l. n. 663 del 1979 e

poiché quest'ultimo articolo conterrebbe un principio fondamentale

stabilito dalle leggi dello Stato, si sarebbe perpetrata da parte

della Provincia una violazione degli artt. 5 e 9 St. T.A.A. in

relazione ai limiti posti alla potestà legislativa concorrente della

stessa.

2. - Costituitasi regolarmente per chiedere il rigetto della

questione, la Provincia di Bolzano, nel ricordare che la stessa legge

istitutiva del servizio sanitario nazionale si preoccupa di

salvaguardare le peculiarità della Provincia stessa, osserva che

dall'art. 5 del d.l. n. 663 del 1979 non si può far discendere alcun

principio fondamentale in materia sanitaria, trattandosi di una

disposizione transitoria con un contenuto specifico. In ogni caso, la

legge impugnata non si porrebbe in contrasto con il citato art. 5,

poiché quest'ultimo, lungi dal riferirsi ai livelli delle

prestazioni dell'assistenza integrativa delle Casse mutue delle

Province di Trento e di Bolzano, riguarderebbe, piuttosto, le

prestazioni sanitarie superiori ai livelli INAM autorizzate

precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge (pubblicato,

per l'appunto, il 31 dicembre 1979), la cui validità sarebbe stata

conservata fino al termine del ciclo di cura.

Al contrario, sempre secondo la Provincia resistente, la legge

impugnata si limiterebbe a garantire l'operatività della legge

statale. Sulla base delle norme sulla Cassa mutua di Bolzano,

infatti, le prestazioni sanitarie integrative dovevano essere

determinate di anno in anno con deliberazioni del relativo Consiglio

di amministrazione. Ma la messa in liquidazione della Cassa stessa ha

determinato l'impossibilità di seguire tale meccanismo e ha

obbligato la Provincia, entro la cui competenza sono rifluiti i

poteri che facevano capo alla Cassa, a compiere essa stessa quanto

attribuito dall'art. 5 del citato d.l. n. 663 del 1979 alla disciolta

Cassa mutua.

Del resto, la legge impugnata, che ha il chiaro scopo di porre una

norma transitoria diretta a mantenere costanti le prestazioni

sanitarie integrative a fronte degli effetti della svalutazione

monetaria, risponde, secondo la resistente, allo spirito dell'art. 5,

primo comma, lett. e), del citato decreto-legge, essendo rivolta a

tutelare le specifiche esigenze della Provincia di Bolzano, dove le

carenze di strutture sanitarie bilingui richiedono un rilevante

ricorso all'assistenza integrativa. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale che il Presidente

del Consiglio dei Ministri pone con il ricorso introduttivo del

presente giudizio riguarda la legge della Provincia autonoma di

Bolzano, riapprovata il 15 gennaio 1982, dal titolo "Assistenza

sanitaria integrativa", la quale, ad avviso del ricorrente,

contrasterebbe con gli artt. 5 e 9 St. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972,

n. 670), in relazione all'art. 5, primo comma, lett. e), del d.l. 30

dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.

33. E ciò in quanto quest'ultimo articolo, nell'ancorare

l'assistenza sanitaria integrativa ai livelli delle prestazioni

ordinarie già erogate dalla Cassa mutua della Provincia di Bolzano

al 31 dicembre 1979, conterrebbe uno dei "principi stabiliti dalle

leggi dello Stato" che costituiscono un limite per la potestà

legislativa provinciale ai sensi degli artt. 5 e 9, n. 10, dello

Statuto regionale.

2. - Il ricorso non merita accoglimento.

Va premesso, innanzitutto, che l'art. 5, primo comma, lett. e),

del d.l. n. 663 del 1979 non può essere interpretato in uno dei

sensi prospettati dalle parti in giudizio. In realtà, la suddetta

disposizione si collega direttamente agli obiettivi generali posti

dagli artt. 3, 53 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (legge

istitutiva del servizio sanitario nazionale), essendo rivolta

all'unificazione delle prestazioni sanitarie - in ipotesi di quelle

di natura integrativa - da garantirsi a tutti i cittadini. Malgrado

l'evidente carattere di norma transitoria, tale disposizione,

contrariamente a quanto sostenuto dalla Provincia resistente, esprime

un principio fondamentale, secondo il quale l'erogazione

dell'assistenza sanitaria integrativa deve avvenire in condizioni di

uniformità e di eguaglianza su tutto il territorio nazionale: un

principio che è direttamente collegato alla garanzia di un diritto

sociale di tipo inviolabile (v. sentt. nn. 88 del 1979 e 184 del

1986), qual'è il diritto all'assistenza sanitaria (art.32 Cost.), il

cui godimento, conformemente alla propria natura, non può essere

assicurato che in modo eguale e uniforme per tutti i cittadini (v.,

ad es., sent. n. 294 del 1986). E, del resto, che si tratti di un

principio che si applica anche alla Provincia autonoma di Bolzano e

che, quindi, rappresenta un limite alla competenza legislativa

concorrente che la stessa Provincia vanta in materia sanitaria (ai

sensi degli artt. 5 e 9, n. 10, St. T.A.A.), risulta in modo certo

dall'espresso riferimento - contenuto nel citato art. 5, primo comma,

lett. e), del d.l. n. 663 del 1979 - alle prestazioni ordinarie

prestate "dalle Casse mutue delle province autonome di Trento e di

Bolzano" in ordine alla determinazione dei limiti che non possono

essere superati dalle prestazioni di assistenza integrativa da

erogare nelle province stesse.

Tuttavia, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la legge

impugnata non si pone in contrasto con il principio ora menzionato,

ove questo sia correttamente inteso.

3. - Il citato art. 5 del d.l. n. 663 del 1979 - nello stabilire

che le prestazioni di assistenza integrativa si debbono mantenere nei

limiti di quelle ordinarie erogate dall'INAM e dalle Casse mutue

delle Province di Trento e di Bolzano, facendo salve quelle

autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo

terapeutico - lascia chiaramente intendere che lo scopo del

legislatore non è, certo, quello di congelare le prestazioni

integrative all'ammontare pecuniario che era allora proprio delle

prestazioni ordinarie, ma è piuttosto quello di escludere

transitoriamente che si potessero erogare prestazioni

qualitativamente o tipologicamente diverse ovvero rimborsi più

elevati in confronto, rispettivamente, con i tipi e i livelli

sostanziali propri delle prestazioni ordinarie erogate dagli enti

sopra indicati.

Tale disposizione non è, certo, contraddetta dalla legge

impugnata, la quale, oltre a mantenerne fermo il precetto attraverso

il richiamo all'art. 27, primo comma, della legge prov. n. 1 del 1981

(il quale, nel secondo comma, fa salvo medio tempore quanto stabilito

dall'art. 5 del d.l. n. 663 del 1979), autorizza la Giunta

provinciale a determinare e a rivedere annualmente le quote di

rimborso delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa al

solo scopo di mantenerne intatto il valore sostanziale di fronte

all'erosione della svalutazione monetaria. E, proprio a tal fine, la

norma impugnata vincola rigorosamente la Giunta provinciale a non

superare, nella revisione delle quote, "i limiti della variazione in

aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente".

In altre parole, nella perdurante mancanza di piani sanitari di

livello statale e provinciale, la legge impugnata, mentre non

autorizza ad operare variazioni tipologiche o sostanziali incrementi

quantitativi, consente più limitatamente, e tutt'altro che

irragionevolmente, di conservare costanti nel tempo le prestazioni di

assistenza sanitaria integrativa fissate dalle leggi statali,

garantendone gli effettivi livelli dall'erosione di un'inflazione,

che, tra l'altro, all'epoca dell'adozione della stessa legge si

sviluppava a ritmi annuali particolarmente elevati. Nel far ciò, il

legislatore provinciale, anziché porsi in contrasto con il principio

espresso dall'art. 5, primo comma, lett. e), del d. l. n. 663 del

1979, diretto ad assicurare l'uniformità delle prestazioni

integrative ancorandole ai livelli effettivi raggiunti da quelle

ordinarie, ha in realtà posto una norma volta a garantire

concretamente quel medesimo principio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico della legge della Provincia autonoma di Bolzano,

riapprovata in data 15 gennaio 1982, dal titolo "Assistenza sanitaria

integrativa", sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal

Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 5 e

9, n. 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1011 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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