Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1967 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del R.D. 11

dicembre 1887, n. 1550; del R.D. 2 luglio 1896, n. 313; del R.D. 5

luglio 1896, n. 314; del R.D. 23 marzo 1924, n. 442; del R.D. 23

dicembre 1924, n. 2337, della legge 17 aprile 1925, n. 473; del R.D.

16 agosto 1926, n. 1489; del R.D. 21 gennaio 1929, n. 61 e del R. D.

7 giugno 1943, n. 651 (norme in materia araldica), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 13 dicembre 1965 dal Tribunale di Roma nei

procedimenti civili vertenti tra Gaetani Lovatelli Loffredo, Calcagnini

Estense Celio, Cetti Serbelloni Gian Galeazzo ed altri, Ferria Contin

Eugenio ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed

altri, iscritte ai nn. 61, 62, 63 e 76 del Registro ordinanze 1966 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14

maggio 1966;

2) ordinanza emessa il 18 giugno 1966 dal Tribunale di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Caballini Vincenzo e la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 192 del Registro ordinanze 1966

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 18

novembre 1966;

3) ordinanza emessa il 7 novembre 1966 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Lopez y Royo Francesco e la Presidenza

del Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze

1967 - e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del

25 febbraio 1967.

Visti gli atti di Costituzione di Gaetani Lovatelli Loffredo,

Calcagnini Estense Celio, Cetti Serbelloni Gian Galeazzo, Ferria Contin

Eugenio, Caballini Vincenzo e del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio;

uditi il vice avvocato generale dello Stato Vittorio Pentinaca, per

il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Sandro

Diambrini Palazzi, Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini, Gian Galeazzo

Stendardi, Alberto Predieri e Giorgio Cansacchi, per Gaetani Lovatelli,

Calcagnini Estense, Cetti Serbelloni, Ferria Contin e Caballini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso dei procedimenti civili, tutti aventi ad oggetto la

domanda di aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari,

rispettivamente promossi: a) da Loffredo Gaetani Lovatelli, in proprio

e nel nome dei figli minori, contro il sindaco di Roma, quale ufficiale

di stato civile, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e contro

Lelia Gaetani Howard, Giovannella Gaetani Granier e Topazia Gaetani

Markewitch; b) da Celio Calcagnini Estense; c) da Gian Galeazzo Cetti

Serbelloni ed altri; d) da Eugenio Ferria Contin ed altri contro la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tribunale di Roma, con

quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 13 dicembre 1965, ha

sottoposto all'esame di questa Corte la legittimità costituzionale di

numerosi complessi di disposizioni relative alla materia araldica e

nobiliare.

Il Tribunale, dopo aver ricordato i contrasti giurisprudenziali in

merito all'interpretazione della XIV disposizione transitoria e finale

della Costituzione, osserva che per accertare l'esistenza di un titolo

non riconosciuto alla data del 28 ottobre 1922 è necessario applicare

le leggi araldiche emanate in epoca posteriore, alcune norme delle

quali condizionano lo stesso diritto al titolo, e rileva che sorge

altresì questione sulla permanenza del diritto all'iscrizione del

titolo in alcuni pubblici registri, secondo la disciplina da quella

stessa legislazione dettata.

Le ordinanze riferiscono che nel corso dei quattro giudizi

l'Avvocatura dello Stato, con l'adesione del pubblico ministero, ha

eccepito l'inapplicabilità delle norme araldiche a causa della loro

incompatibilità con l'art. 3 della Costituzione ed ha osservato che,

nell'ipotesi dell'accertamento del diritto a un titolo non

riconosciuto, il giudice non si limita a conservare effetti già

esauriti, ma attribuisce alla legislazione nobiliare nuova ed attuale

efficacia, conferendo al titolo un sostanziale riconoscimento. Da ciò,

secondo il Tribunale, scaturisce una vera e propria questione di

legittimità costituzionale, avente ad oggetto sia le norme emanate in

epoca successiva al 28 ottobre 1922 sia quelle anteriori a tale data.

Il giudice a quo conclude osservando che, nonostante l'esistenza di

seri dubbi sulla esattezza della tesi sostenuta dall'Avvocatura dello

Stato, non può escludersi con certezza l'incompatibilità fra le norme

ordinarie in discussione e la Costituzione e conseguentemente solleva

la questione di legittimità costituzionale, rilevante e non

manifestamente infondata, del R.D. 23 dicembre 1924, n. 2337; del R.D.

23 marzo 1924, n. 442; della legge 17 aprile 1925, n. 473; del R.D. 21

gennaio 1929 n. 61; del R.D. 16 agosto 1926, n. 1489; del R.D. 7 giugno

1943, n. 651; del R.D. 11 dicembre 1887, n. 1550; del R.D. 2 luglio

1896, n. 313 e del R.D. 5 luglio 1896, n. 314, in riferimento

all'art. 3 ed alla XIV disposizione della Costituzione.

2. - Le quattro ordinanze, regolarmente comunicate e notificate,

sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 14 maggio

1966.

Innanzi a questa Corte si sono costituiti il Presidente del

Consiglio dei Ministri (atto 29 gennaio 1966), rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il signor Loffredo Gaetani

Lovatelli (atto 24 febbraio 1966), rappresentato e difeso dall'avv.

Giuliano Bracci; il signor Celio Calcagnini Estense (atto 22 febbraio

1966), rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Diambrini Palazzi; i

signori Cetti Serbelloni (atto 26 maggio 1966), rappresentati e difesi

dagli avvocati Luciano Mela, Giorgio Cansacchi e Gian Galeazzo

Stendardi; ed i signori Ferria Contin (atto 5 aprile 1966),

rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Scassellati Sforzolini.

L'Avvocatura dello Stato, dopo aver ricordato il contenuto dei vari

atti di legislazione araldica (tutti connessi alla prerogativa regia ed

agli artt. 79 e 80 dello Statuto del Regno), sostiene la loro assoluta

inconciliabilità con la Costituzione e, in particolare, osserva che la

XIV disposizione, nel cancellare in ossequio al principio di

eguaglianza ogni distinzione nobiliare, ha voluto far salvo agli ex

insigniti delle soppresse distinzioni il diritto, comune ad ogni

cittadino, alla conservazione e tutela del proprio nome, sicché la

c.d. cognomizzazione del predicato non può non riferirsi se non a

coloro il cui titolo nobiliare sia stato già riconosciuto in data

anteriore al 28 ottobre 1922: ed infatti, se al secondo comma della XIV

disposizione si desse una più lata interpretazione, si perverrebbe

all'assurdo di porre nel nulla il primo comma (in via incidentale e

indiretta si opererebbe un nuovo riconoscimento di titoli nobiliari),

si trasformerebbe in permanente la norma transitoria, si terrebbero

impegnati in vertenze del genere pubblici uffici amministrativi e

giudiziari, e si renderebbe paradossalmente incostituzionale, per

contrasto con l'art. 3, il secondo comma della XIV disposizione.

Quest'ultino, secondo l'Avvocatura, deve essere correttamente

interpretato nel senso che esso prende in considerazione solo i titoli

i quali al 28 ottobre 1922 avessero ottenuto quel riconoscimento senza

del quale un titolo è da considerare privo di rilevanza giuridica e,

quindi, di giuridica esistenza. Dai lavori preparatori, ai quali non si

può assurdamente negare ogni rilievo giuridico, risulta infatti -

così prosegue l'Avvocatura - che l'Assemblea costituente non volle

affatto distinguere fra "riconoscimento" ed "esistenza" dei titoli,

sicché la legislazione araldica è sicuramente in contrasto sia con

l'art. 3 che con la XIV disposizione, e l'incostituzionalità

dell'ordinamento araldico necessariamente travolge anche quelle norme

in base alle quali si pretende di attribuire agli uffici della pubblica

amministrazione oneri ed incombenze in una materia oramai priva di ogni

rilevanza. L'Avvocatura conclude perciò chiedendo che venga

dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme indicate nelle

ordinanze di rimessione e di ogni altra norma facente parte

dell'ordinamento araldico.

Secondo la difesa del Gaetani Lovatelli, invece, alla legislazione

araldica non può negarsi validità agli effetti dell'applicazione

della XIV disposizione, giacché ad essa occorre far riferimento sia

per quanto attiene all'esistenza del titolo sia per l'accertamento

incidentale necessario in ogni giudizio di cognomizzazione.

Un dubbio di costituzionalità potrebbe porsi, in astratto, nei

casi di richiesta di cognomizzazione di un predicato non riconosciuto a

norma della legislazione araldica, ma anche in questo più limitato

aspetto la questione apparirebbe infondata alla luce dell'ampia

formulazione della norma costituzionale e del valore dichiarativo dei

provvedimenti di riconoscimento.

La difesa del signor Celio Calcagnini Estense sostiene che nel

secondo comma della XIV disposizione la parola "esistenti", riferita ai

titoli anteriori al 28 ottobre 1922, va collegata alla esistenza

storico-araldica del titolo da cognomizzare e che il diritto al

predicato, una volta venuto meno il diritto al riconoscimento del

titolo nobiliare come tale, è un semplice diritto anagrafico di

cognomizzazione, che incide sulla formazione del nome e cognome

spettante alla persona fisica in forza dell'art. 6 del Codice civile: e

poiché è la stessa Costituzione a volere che, nei limiti di tale

diritto, la ricerca debba di necessità effettuarsi in base alla

legislazione araldica vigente al momento della sua entrata in vigore,

la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente

infondata.

Ad avviso della difesa dei signori Cetti Serbelloni, il rapporto

fra la legislazione anteriore al 1948 e la Costituzione va posto in

termini non di legittimità costituzionale ma di abrogazione tacita a

norma dell'art. 15 delle preleggi e, di conseguenza, la competenza a

giudicarne non appartiene alla Corte ma all'autorità giudiziaria, alla

quale spetta di accertare gli effetti abroganti che una norma

precettiva, quale è quella contenuta nella XIV disposizione, spiega

sulle leggi anteriori. Dopo aver ricordato i contrasti interpretativi e

la soluzione data dalla Cassazione nel senso che sono cognomizzabili i

predicati dei titoli esistenti prima del 1922 ancorché non

riconosciuti dalla Consulta, la difesa sostiene che l'interpretazione

della norma costituzionale non spetta alla Corte, tanto più nel caso

di specie, nel quale l'interpretazione da eliminare è ormai "generale

e convalidata". D'altra parte un contrasto costituzionale potrebbe

ravvisarsi solo ove l'interpretazione data dalla Cassazione alla XIV

disposizione risultasse incompatibile con il sistema precettivo della

Costituzione: il che non è, perché entrambe le tesi interpretative di

quella norma sono compatibili con la lettera e con lo spirito della

Costituzione, ed anzi quella accolta dalla Cassazione risulta meglio

conciliabile col precetto costituzionale, perché evita di conferire

una efficacia costitutiva e definitiva agli atti della Consulta che la

Costituzione volle abolire. Nel merito la difesa osserva che per

raggiungere l'effetto della cognomizzazione è necessario

pregiudizialmente accertare la spettanza del titolo, e poiché ciò

discende dalla stessa XIV disposizione non può ravvisarsi un contrasto

tra la legislazione araldica e l'art. 3 della Costituzione. Il

principio di eguaglianza, d'altra parte, non esclude un trattamento

diverso di situazioni obiettivamente diverse, e perciò, se è vero che

le diverse condizioni sociali, razziali etc., non possono di per sé

generare una diversità di trattamento, non può dirsi che esse non

possono essere rilevanti per giustificare effetti giuridici

differenziati: il riconoscimento incidentale del diritto ad un titolo

non è destinato a perpetuare distinzioni sociali, ma serve solo a

permettere a certe persone, in relazione ad una situazione storica ad

esse inerente, di portare un certo cognome.

Né, secondo la difesa, la legislazione araldica contrasta con la

XIV disposizione, perché la cognomizzazione del predicato non si

identifica col riconoscimento del titolo, e perfino l'interpretazione

sostenuta dall'Avvocatura dello Stato non escluderebbe la necessità

del ricorso alla legislazione araldica tutte le volte in cui si

controvertesse in merito alla legittimità di un atto della Consulta

araldica. Quanto al dubbio se la legislazione da prendere in

considerazione sia quella anteriore o quella posteriore al 28 ottobre

1922, ferma l'eccezione preliminare che si tratta di questione di

abrogazione, si sostiene che essa va risolta nel senso che le leggi

successive a quella data sono abrogate, e ciò perché: a) la

limitazione del diritto alla cognomizzazione dei predicati esistenti

prima del 1922 implica l'accertamento della loro spettanza in base alle

leggi allora vigenti; b) la abrogazione retroattiva della prerogativa

regia comprende le manifestazioni normative di questa; c) le modifiche

alle norme sulla successione nei titoli, in quanto abolirono con

semplici regi decreti un diritto soggettivo creato dall'art. 79 dello

Statuto, furono anticostituzionali o, quanto meno, inidonee allo scopo.

Sullo specifco punto dell'incostituzionalità dell'art. 3 del

R.D.L. 20 marzo 1924, n. 442 (convertito in legge 14 aprile 1924, n.

89) e dell'art. 73 del R.D. 7 aprile 1943, n. 651, la difesa osserva

che il precetto ivi contenuto si limita ora a disporre la iscrizione

nei registri araldici delle sentenze di cognomizzazione, e non già di

sentenze costitutive di spettanza di titoli nobiliari, e, sottolineata

la differenza fra "registrazione" e "riconoscimento" quale emerge dalla

stessa legislazione araldica, sostiene che si deve escludere che sia

stata abrogata una norma che si limita a statuire la semplice

registrazione di una sentenza di cognomizzazione, tanto più che la

procedura di registrazione è certamente tuttora mantenuta per diversi

altri provvedimenti (es. concessione di stemmi ai comuni, emissione del

titolo di città etc.). La difesa conclude pertanto chiedendo che la

questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non fondata.

Analoghe tesi sono state prospettate dalla difesa dei signori

Ferria Contin, la quale, dopo aver ricordato i termini nei quali la

questione è stata rimessa alla Corte, sostiene che la XIV disposizione

ha abrogato le norme successive al 28 ottobre 1922, ha abrogato quelle

anteriori a tale data per la parte relativa al riconoscimento dei

titoli, ma ha recepito queste ultime nei limiti in cui esse dettano

regole utilizzabili per l'accertamento dei predicati cognomizzabili

perché afferenti a titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922: dal che

deve trarsi la conclusione che l'intera questione, risolvendosi in

un'ipotesi di abrogazione o, per le norme anteriori al 1922, di

recezione nella XIV disposizione, non rientra nella competenza di

questa Corte.

Nel merito la difesa dei Ferria Contin esclude la violazione

dell'art. 3 della Costituzione, atteso che il legislatore può emanare

norme differenziate per situazioni obiettivamente diverse: nella specie

il riconoscimento incidentale del diritto al titolo non è diretto

all'attribuzione di trattamenti preferenziali non dovuti, ma solo alla

cognomizzazione del predicato, e tende quindi a consentire l'esercizio

di un determinato e limitato diritto. Quanto alla XIV disposizione, si

osserva che alla legislazione araldica prefascista occorrerebbe pur

sempre far ricorso ove occorresse decidere controversie tra portatori

di titoli nobiliari già riconosciuti dalla Consulta, e ciò conferma

che si tratta di norme coerenti con la Costituzione. Le stesse

disposizioni che impongono le iscrizioni e annotazioni nei libri

araldici non attengono al riconoscimento di un titolo, ma costituiscono

esecuzione di un provvedimento di ben altro contenuto.

La difesa conclude chiedendo che la questione venga dichiarata non

fondata.

3. - L'Avvocatura dello Stato, i signori Cetti Serbelloni ed i

signori Ferria Contin hanno depositato memorie nelle quali

ulteriormente illustrano le tesi già prospettate. L'Avvocatura, dopo

aver denunciato il contrasto insanabile della legislazione araldica con

l'art. 3 della Costituzione, mette in evidenza che il secondo comma

della XIV disposizione non può che riferirsi a coloro il cui titolo

nobiliare e conseguente predicato sia stato già riconosciuto e

recepito nell'ordinamento vigente alla data del 28 ottobre 1922,

giacché una diversa interpretazione metterebbe nel nulla il disposto

del primo comma e produrrebbe aberranti conseguenze. L'uso del termine

"esistente" non può condurre a diversa conclusione, perché i titoli

nobiliari che non avessero ottenuto riconoscimento di grazia o di

giustizia non avevano rilevanza giuridica, come è dimostrato dalle

sanzioni che colpivano chi ne avesse fatto uso senza la previa

iscrizione nei registri araldici, e dai lavori preparatori della

Costituente emerge inequivocabilmente che non si volle minimamente

distinguere fra riconoscimento ed esistenza del titolo. L'Avvocatura

prosegue richiamando l'attenzione sull'insanabile contrasto fra la

Costituzione e la legislazione araldica, dal quale deriva che questa

ultima non può essere applicata neppure per l'esame ed il giudizio di

atti e fatti giuridici verificatisi sotto il suo impero: il divieto di

riconoscimento ex novo dello status nobiliare rende evidente che le

norme di diritto araldico, in qualunque epoca emanate, sono in

contrasto con la norma costituzionale che quel divieto ha sancito, e la

competenza ad accertarlo è indubbiamente della Corte costituzionale,

custode e garante dell'esatta osservanza della Costituzione.

La difesa dei signori Cetti Serbelloni sostiene che il primo comma

della XIV disposizione rende "inesistenti" per l'ordinamento attuale i

titoli nobiliari, sicché si può parlare di una "non disciplina" della

materia e, quindi, della mancanza di un presupposto della questione di

legittimità costituzionale, atteso che non è configurabile il

contrasto fra "una disciplina ed una totale assenza di disciplina".

Ciò spiega, secondo la stessa difesa, perché non sussista alcuna

violazione dell'art. 3 della Costituzione: se, infatti, la disciplina

giuridica dei titoli nobiliari non trova oggi alcuna applicazione per

la mancanza di un bene al quale essa possa applicarsi, le relative

norme non hanno modo di entrare in conflitto con l'art. 3. Tuttavia, se

pur un problema siffatto potesse porsi, esso andrebbe risolto

negativamente, perché la "pari dignità sociale" dei cittadini

significa esclusivamente la considerazione di cui un soggetto gode

nell'ambito sociale e si sottrae, perciò, ad ogni vincolo normativo,

nessuna legge potendo mai imporre una maggiore o minore considerazione

sociale di determinate attività o di determinate persone.

La difesa prosegue osservando che la legislazione araldica, se ha

perduto ogni efficacia per quanto riguarda i titoli nobiliari, la

conserva per quanto attiene alla tutela di un altro bene, che è il

cognome, col solo limite che gli elementi che entrano a comporlo siano

anteriori al 28 ottobre 1922: ciò non nel senso di un già intervenuto

riconoscimento formale, ma sotto il profilo di una loro esistenza non

illegittima in relazione all'ordinamento del tempo. Un'obiettiva

interpretazione della XIV disposizione non può prescindere dal rilievo

che il titolo nobiliare esiste a prescindere dal suo riconoscimento, e

la distinzione nel tempo operata dalla norma costituzionale dimostra

che il punto di riferimento è costituito dall'atto di concessione e

che di conseguenza alle regole in cui questo si collocava occorre far

capo ai fini della inserzione del predicato nel cognome. Ogni difforme

interpretazione, secondo la difesa, violerebbe un diritto fondamentale

tutelato dagli artt. 2 e 22 della Costituzione: in particolare se si

ritenesse che possono conseguire l'aggiunta del predicato al cognome

solo coloro che ottennero il riconoscimento dalla Consulta araldica, si

priverebbero di un diritto, che la Costituzione ha inteso garantire,

quanti a suo tempo tale riconoscimento non ottennero e si introdurrebbe

una decadenza contrastante col principio che l'art. 2934 del Cod. civ.

enuncia per tutti i diritti della personalità.

Né a diversa conclusione può indurre il carattere transitorio

della XIV disposizione, atteso che la transitorietà è assicurata dal

fatto che solo una cerchia oramai ben definita di soggetti può

chiedere l'aggiunta del predicato al nome. La difesa conclude mettendo

in rilievo che la disposizione costituzionale implica

l'inapplicabilità di tutta la legislazione posteriore al 28 ottobre

1922 e comporta che i predicati esistenti prima di tale data vengano

cognomizzati secondo le procedure previste dal R.D. n. 314 del 1896 e

dall'ordinamento dello stato civile.

La difesa dei signori Ferria Contin procede, preliminarmente, ad un

analitico esame dei singoli testi normativi sottoposti all'esame della

Corte, pervenendo alla conclusione che alcuni di essi - nella memoria

specificati - non hanno forza di legge ovvero, in quanto contrastanti

con lo Statuto del Regno non hanno validità, e quindi non possono

costituire oggetto di una controversia di legittimità costituzionale.

D'altra parte - si aggiunge -, dal momento che gli artt. 79 e 80 dello

Statuto recepirono nell'ordinamento unitario le norme nobiliari

preunitarie e dal momento che queste non sono state validamente

abrogate, per quanto riguarda l'ordine di successione dal R.D. 16

agosto 1926, n. 1489 e per quanto riguarda concessione, riconoscimento

ed uso dal R.D. 21 gennaio 1929, n. 61 o dal R.D. 7 giugno 1943, n.

651, nessuna incidenza sul processo a quo può spiegare la decisione

della Corte, chiamata a pronunziarsi su norme postunitarie, diverse da

quelle preunitarie in virtù delle quali i signori Ferria Contin hanno

proposta l'azione.

Ciò posto la difesa rileva che, così precisato il thema

decidendum, appare chiaro che il Tribunale di Roma ha proposto alla

Corte una mera questione di interpretazione della XIV disposizione, non

proponibile come tale e sulla cui soluzione le norme denunciate non

esercitano alcuna influenza, e prosegue rilevando che la scelta fra

l'una o l'altra interpretazione di quella norma non dipende in nessun

modo dalla compatibilità o meno delle norme denunciate con la

Costituzione, ma discende dalla valutazione che l'interprete crede di

dover dare alla volontà dei costituenti. Né può venire in

discussione il principio di eguaglianza che, se violato dal diritto di

cognomizzare il predicato, sarebbe violato tanto se quel diritto

competesse ai soli ex titolati riconosciuti quanto se lo si

riconoscesse agli ex titolati come tali: violato, dunque, dalla stessa

XIV disposizione. A tale aberrante conclusione, secondo la difesa, si

perviene partendo dall'erronea premessa secondo la quale il secondo

comma del precetto costituzionale costituisce un'eccezione al principio

espresso nel primo, laddove, invece, si tratta di cosa ben diversa: e,

cioè, l'esistenza ante 1922 di un titolo nobiliare appoggiato ad un

predicato costituisce un fatto al quale l'ordinamento riconnette il

solo diritto di operare l'aggiunta al cognome. Ciò significa che le

norme araldiche restano fuori dell'ordinamento repubblicano, ma non

toglie che ad esse occorra far capo, come a fonti storiche, per

accertare alla loro stregua l'esistenza del presupposto di fatto cui la

cognomizzazione è legata. Dal che consegue - così conclude la difesa

- che non sussiste alcun problema di costituzionalità delle norme

araldiche.

4. - Con ordinanza emessa il 18 giugno 1966 nel procedimento civile

pendente tra il signor Vincenzo Caballini, in proprio e quale

rappresentante dei figli minori, e la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, il Tribunale di Bologna, dopo aver rilevato che al fine di

stabilire se possa farsi luogo alla cognomizzazione del predicato di un

titolo nobiliare non riconosciuto dalla Consulta araldica anteriormente

al 1 gennaio 1948 occorre risolvere il problema della conciliabilità

della legislazione araldica con l'art. 3 della Costituzione, osserva

che una soluzione positiva determinerebbe la trasformazione della XIV

disposizione da transitoria in permanente e, in accoglimento di

un'eccezione formulata dal P.M., solleva, perché rilevante e non

manifestamente infondata, la relativa questione di legittimità

costituzionale, rimettendo gli atti a questa Corte "per la risoluzione

della questione di illegittimità costituzionale, per contrasto, con

l'art. 3 e con la disposizione transitoria XIV della Costituzione,

delle norme del R.D. 11 dicembre 1887, n. 1550; del R.D. 2 luglio 1896,

n. 313; del R.D. 5 luglio 1896, n. 314; del R. D. 23 marzo 1924, n.

442; della legge 17 aprile 1925, n. 473; del R.D. 16 agosto 1926, n.

1489; del R.D. 21 gennaio 1929, n. 61; del R.D. 7 giugno 1943, n. 651;

nonché della questione relativa al carattere permanente o transitorio

della XIV disposizione finale della Costituzione".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 12 novembre 1966.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri, ha depositato un atto di

deduzioni (2 dicembre 1966) ed una successiva memoria, sostenendo le

tesi già descritte negli altri giudizi.

Si è costituito altresì il signor Caballini, rappresentato e

difeso dagli avvocati Federico Mase' Dari e Giannetto Cavasola, il

quale, negli scritti difensivi depositati il 17 settembre 1966 ed il 27

aprile 1967, chiede che la questione sia dichiarata non fondata. A

sostegno di tale conclusione la difesa sottopone all'attenzione della

Corte le seguenti osservazioni: 1) la c.d. cognomizzazione del

predicato, legittima perché prevista dalla stessa Costituzione, non

viola l'art. 3 della Costituzione perché non attribuisce alcun

privilegio, tale non potendo definirsi il conferimento di un

determinato cognome. 2) L'interpretazione del secondo comma della XIV

disposizione sostenuta dall'Avvocatura è inesatta perché nel

vocabolario comune, nella terminologia giuridica ed in quella araldica

il vocabolo "esistenti" è diverso dal vocabolo "riconosciuti", come

dimostra lo stesso esame dei due commi del precetto costituzionale. 3)

Le leggi araldiche, la dottrina e la giurisprudenza suffragano la tesi

che l'atto di riconoscimento ha natura puramente dichiarativa, e non è

immaginabile che i costituenti abbiano ignorato questa realtà, alla

quale le espressioni usate nella XIV disposizione perfettamente

corrispondono: e l'interpretazione che ne consegue, secondo la quale la

cognomizzazione è ammessa per predicati di titoli esistenti ancorché

non riconosciuti è di gran lunga prevalente sia nella dottrina che

nella giurisprudenza. 4) Da ciò consegue la permanenza in vigore delle

norme in base alle quali occorre accertare se un titolo esistente o no

prima del 28 ottobre 1922, e ciò a meno che non si voglia rendere

assurdamente inoperante la XIV disposizione. 5) Il primo comma di

quest'ultima rende inoperante l'ordinamento araldico per ciò che

riguarda i titoli nobiliari in sé considerati, ma non preclude che, al

fine della cognomizzazione, venga accertato in base a quelle norme il

fatto storico dal quale discende la cognomizzazione (la quale non

riguarda il titolo, ma il predicato): a questi limitati effetti la

legislazione araldica non viola l'eguaglianza dei cittadini. 6) La XIV

disposizione, demandando ad una futura legge la soppressione della

Consulta, fornisce un ulteriore indice dell'attuale vigenza

dell'ordinamento araldico, sempre imperniato sulla istituzione e sul

funzionamento di quell'organo, fino al punto che è difficile sceverare

la materia a questo attinente dall'intero complesso normativo. 7) Circa

la distinzione fra legislazione anteriore o posteriore al 28 ottobre

1922 - peraltro indifferente ai fini della decisione del processo a quo

- il rinvio della soppressione della Consulta ad una futura legge

sembra presupporre che per intanto restino in vita tutte le leggi

vigenti al momento dell'entrata in vigore della Costituzione. 8) Ai

fini della qualificazione della XIV disposizione come transitoria o

permanente conta solo il suo contenuto, e questo non è tale da

limitare nel tempo né il divieto di riconoscimento dei titoli

nobiliari né il diritto alla cognomizzazione, esercitabile ogni

momento, quando ne ricorrano i presupposti.

5. - Le stesse questioni di legittimità costituzionale sono state

sollevate dal Tribunale di Roma con altra ordinanza emessa il 7

novembre 1966 nel procedimento pendente fra il signor Francesco Lopez y

Royo contro il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Tribunale, dopo aver riportato i termini nei quali l'Avvocatura

dello Stato aveva eccepito l'illegittimità costituzionale della

legislazione araldica, afferma che non è infondato il dubbio circa la

conformità alla Costituzione delle norme araldiche emanate in epoca

anteriore o successiva al 28 ottobre 1922, giacché in base ad esse il

giudice dovrebbe in sostanza svolgere un'attività di riconoscimento

dei titoli nobiliari, in contrasto col divieto contenuto nel primo

comma della XIV disposizione; e se anche non si dovesse seguire la tesi

dell'Avvocatura dello Stato - secondo la quale il diritto alla

cognomizzatione riguarda i soli predicati riconosciuti prima del 1922 -

sussisterebbe pur sempre il dubbio se possa applicarsi la legislazione

posteriore a tale data ed in quali limiti e con quali modalità debba

essere osservata quella anteriore. Affermando che questi problemi, i

quali nascono dalla incerta compatibilità della legislazione ordinaria

con la Costituzione, danno luogo ad una questione di legittimità

costituzionale, il Tribunale ne rimette l'esame a questa Corte negli

stessi termini delle precedenti ordinanze.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1967.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza e difesa

del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia nell'atto di deduzioni

(depositato il 16 marzo 1967) che nella successiva memoria ha

illustrato le tesi già sostenute nei precedenti giudizi.

6. - Nell'udienza pubblica le parti costituite hanno oralmente

illustrato le rispettive tesi ed hanno insistito nelle descritte

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le sei ordinanze del Tribunale di Roma e del Tribunale di

Bologna propongono le stesse questioni di legittimità costituzionale,

e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente trattati nell'udienza

pubblica, vanno riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Dalle motivazioni delle ordinanze di rimessione risulta che i

vari testi normativi sottoposti all'esame della Corte (alcuni indicati

con errori, di data e di numero, che vengono corretti nel dispositivo

della presente decisione) sono stati impugnati non in tutte le singole

disposizioni, ma solo nelle parti in cui essi trovano applicazione: a)

per l'aggiunta al nome di predicati attinenti a titoli nobiliari

anteriori al 28 ottobre 1922, ancorché non riconosciuti; b) per la

sottoposizione delle vicende del relativo diritto e delle forme e dei

modi della sua tutela giudiziaria ad una disciplina difforme da quella

del comune diritto al nome.

Le questioni, così delimitate nel loro oggetto, rientrano nella

competenza di questa Corte. Le ordinanze, infatti, pongono il problema

della compatibilità di atti aventi forza di legge con disposizioni

costituzionali, e perciò chiedono che sia accertato, nei modi previsti

dall'ordinamento, se il giudice debba applicare o disapplicare norme

sulla cui conformità alla Costituzione cade un dubbio non

manifestamente infondato. E per quanto il rapporto fra la c.d.

legislazione nobiliare e la XIV disposizione transitoria e finale non

si ponga, segnatamente per la questione descritta sub a), in rigorosi

termini di abrogazione, ma piuttosto di strumentalità (nel senso,

cioè, che il ricorso a quelle leggi sarebbe mezzo per l'applicazione

della norma costituzionale, ove questa fosse intesa nel modo meno

restrittivo), è da rilevare che il principio enunciato fin dalla

sentenza n. 1 del 1956 giustifica la sussistenza della competenza di

questa Corte tutte le volte in cui l'applicabilità di una legge

ordinaria sia strettamente condizionata, come nella specie accade, al

riscontro con un precetto costituzionale.

3. - Gli atti impugnati - eccetto quelli convertiti in legge (così

il R.D.L. 20 marzo 1924, n. 442, convertito con legge 17 aprile 1925,

n. 473, ed il R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2337, convertito con legge 21

marzo 1926, n. 597)-trovano la loro fonte nella c.d. prerogativa regia

riconosciuta dall'art. 79 dello Statuto, e perciò, in quanto

costituiscono espressione di una potestà normativa primaria

direttamente attribuita dalla Costituzione allora vigente, essi sono

dotati di forza di legge (secondo un principio che, già riconosciuto

dalla giurisprudenza, trovò conferma nell'art. 1 dell'ordinamento

dello stato nobiliare approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 651), senza

che nel loro ambito, a causa di particolarità inerenti al procedimento

seguito o in considerazione del contenuto delle norme, siano da

distinguere testi che abbiano un puro carattere regolamentare. La forza

di legge esclude altresì che possa essere di qualche rilievo il

contrasto che si assume esistente fra il contenuto di alcune

disposizioni (in particolare di quelle che hanno ad oggetto la

successione nei titoli preesistenti allo Stato unitario, regolata in

maniera difforme rispetto a quella prevista dalla legislazione

anteriore) e l'art. 79 dello Statuto.

4. - La decisione delle questioni proposte dalle ordinanze di

rimessione comporta la necessità di accertare se il secondo comma

della XIV disposizione, nello stabilire che i predicati dei titoli

nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del

nome, si riferisca solo ai titoli che già avessero ottenuto il

riconoscimento nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento

nobiliare ovvero anche a quelli che comunque fossero oggetto di un

diritto risalente ad epoca anteriore a quella data.

Alla soluzione del problema non può recare nessun contributo

l'indagine, espressamente sollecitata dal Tribunale di Bologna, sul

carattere permanente o transitorio della disposizione costituzionale, e

ciò perché la definizione di una norma come transitoria implica solo

che, nel passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina, alcuni fatti

o rapporti, in considerazione della loro collocazione cronologica, sono

sottratti alla efficacia del nuovo regolamento, ma non esclude che la

norma possa trovare applicazione, per un tempo indefinito, tutte le

volte in cui quei fatti o quei rapporti siano oggetto di valutazione

giuridica. Né, per altro verso, alcun argomento risolutivo può

trarsi dal fatto che l'ultimo comma della XIV disposizione demanda ad

una futura legge, tuttora non emanata, la soppressione della Consulta

araldica. Dovendosi ritenere che la norma è da riferirsi all'intera

organizzazione predisposta per l'adempimento delle funzioni

amministrative nella materia araldica (che è più ampia di quella

strettamente nobiliare), la circostanza che il Costituente non ne abbia

direttamente disposta l'eliminazione non significa che in attesa della

futura legge siano state conservate tutte le attribuzioni previste

dalla legislazione che la istituì e la regolò, come è dimostrato

dalla sicura e non controversa caducazione di tutti quei compiti che

strettamente erano inerenti ad un ordinamento giuridico nel quale i

titoli nobiliari trovavano piena cittadinanza. Con ciò si vuol dire

che non dalle competenze dell'ufficio araldico si può risalire

all'interpretazione della XIV disposizione, ma, al contrario, da questa

si deve dedurre quali siano attualmente le sue residue funzioni.

La Corte ritiene che il reale significato della norma

costituzionale in esame non possa essere accertato se non alla luce del

principio espresso dal primo comma della disposizione, secondo il quale

l'ordinamento repubblicano non riconosce i titoli nobiliari. Ed infatti

l'incertezza intorno all'interpretazione della qualifica "esistenti"

riferita ai titoli anteriori al 28 ottobre 1922, non può essere

superata da considerazioni meramente letterali. Vero è che nel passato

ordinamento un titolo nobiliare era da considerare "esistente"

indipendentemente dal "riconoscimento" amministrativo o

giurisdizionale, che aveva solo una funzione di accertamento (peraltro

necessario al legittimo uso ufficiale del titolo), ma è da escludere

che la lettera della norma costituzionale si riferisca all'esistenza

del titolo in contrapposto al suo riconoscimento; la contrapposizione,

invero, è solo fra titoli anteriori e titoli posteriori al 28 ottobre

1922, e la preposizione normativa esprime in forma lessicalmente

positiva la esclusione dei secondi dal c.d. diritto alla

cognomizzazione. Sicché, equivalente la frase "esistenti prima del 28

ottobre 1922" a quella "non conferiti dopo il 28 ottobre 1922", è

chiaro che l'interpretazione letterale non è idonea alla risoluzione

del diverso problema qui in esame, che va, perciò raggiunta con

l'impiego di altri canoni ermeneutici: ed anzitutto, attraverso il

coordinamento dei due primi commi della disposizione, nel senso che al

secondo deve essere attribuito quel significato che maggiormente si

concilii col primo. È questo, infatti, ad esprimere la scelta di fondo

operata dal Costituente, e con essa ogni altra norma relativa alla

materia va di necessità coordinata.

Ciò posto, è da mettere in rilievo che il divieto di

riconoscimento dei titoli nobiliari non attiene solo all'attività

giudiziaria o amministrativa necessaria, come accadeva nel precedente

ordinamento, per l'accertamento ed il conseguente legittimo uso di un

titolo già di per sé esistente (e ciò conferma che dalla diversa

terminologia usata nel primo e nel secondo comma non può trarsi

argomento favorevole alla tesi sostenuta dalle parti private), ma

comporta che i titoli nobiliari non costituiscono contenuto di un

diritto e, più ampiamente, non conservano alcuna rilevanza: in una

parola, essi restano fuori del mondo giuridico. Da questa premessa, che

nessuno contesta, inevitabilmente discende che l'ordinamento non può

contenere norme che impongano ai pubblici poteri di dirimere

controversie intorno a pretese alle quali la Costituzione disconosce

ogni carattere di giuridicità. E perciò, una volta attribuiti al

primo comma quel contenuto e queste conseguenze, è certo da escludere

che il secondo possa essere interpretato in un senso che con l'uno e

con le altre sarebbe in contrasto. Ciò accadrebbe ove si accogliesse

la tesi che, al fine della cognomizzazione, il giudice debba accertare

l'esistenza del titolo in capo a questo o a quel soggetto, valutarne le

vicende alla stregua delle regole proprie del regime successorio

nobiliare e dare piena applicazione alla legislazione araldica fino al

punto - secondo la teoria che appare più coerente con le promesse - da

potersi pronunziare solo previo contraddittorio dell'interessato con

l'ufficio araldico (legislativamente definito come rappresentante della

regia prerogativa) e con provvedimento destinato ad essere iscritto

negli appositi libri nobiliari. Né importa che l'accertamento andrebbe

compiuto non in funzione del legittimo uso del titolo, ma come

strumentale rispetto al diverso diritto relativo all'aggiunta del

predicato al nome; ed infatti, nonostante questa finalità, il titolo

costituirebbe pur sempre oggetto di un diritto e di una vera e propria

tutela giuridica, laddove l'uno e l'altra sono perentoriamente esclusi

dal principio enunciato nel primo comma.

Tale irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari impedisce, dunque,

che essi possano essere giudizialmente accertati e perciò il secondo

comma della XIV disposizione va interpretato nel residuo senso che

l'aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova

la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente, ma nel già

intervenuto riconoscimento, che assume il ruolo di presupposto di fatto

del diritto alla cognomizzazione.

Siffatta conclusione, oltre a rispondere all'esigenza di una

corretta interpretazione sistematica desunta dal necessario

coordinamento dei due primi commi della XIV disposizione, trova pieno

conforto nei lavori preparatori, dai quali si ricava che intento del

Costituente fu quello di evitare che dal disconoscimento dei titoli

nobiliari potesse derivare una lesione del diritto al nome (il che,

ovviamente, esclude la cognomizzazione attuale di predicati mai

riconosciuti e perciò mai legittimamente usati come elemento di

individuazione del casato) ed è, nel contempo, l'unica che appaia

conciliabile con la "pari dignità sociale" garantita dal primo comma

dell'art. 3 della Costituzione. Su quest'ultimo punto, infatti, va

respinta la tesi sostenuta dai signori Cetti Serbelloni, secondo la

quale tale formula sarebbe priva di ogni possibile contenuto giuridico,

giacché essa esprime un principio generale che da un lato importa

l'illegittimità di tutte le misure legislative che colleghino

particolari distinzioni di rilevanza sociale a circostanze che non

siano dipendenti da capacità e da meriti personali, dall'altra

concorre ad interpretare le stesse norme costituzionali nel senso più

rispettoso di sffatta esigenza. Ora, come è induhhio che il primo

comma della XIV disposizione è chiaramente ispirato al fine di meglio

garantire, nel senso anzidetto, la parità dei cittadini, cos è certo

che il secondo comma deve essere inteso in modo da escludere che per

altra via venga consentita una perdurante ed indefinita efficacia della

legislazione nobiliare.

5. - Da quanto fin qui si è detto discende che non sono

compatibili con il secondo comma della XIV disposizione gli atti

impugnati, per la parte in cui essi dovrebbero trovare applicazione per

l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari i quali, ancorché

siano anteriori al 28 ottobre 1922, non abbiano formato oggetto di

riconoscimento durante il vigore del vecchio ordinamento.

Va aggiunto che l'interpretazione della norma costituzionale nei

sensi innanzi descritti e la considerazione che il diritto alla

cognomizzazione impone che il predicato segua in tutto la sorte del

nome giustificano altre due conseguenze: a) che le vicende del diritto

attribuito dal secondo comma della XIV disposizione devono ormai essere

valutate non secondo le norme che regolavano la successione nei titoli

nobiliari, ma alla stregua di quelle che disciplinano i modi di

acquisto del nome; b) che la tutela di tale diritto sotto ogni aspetto

(sia per quanto attiene alle forme del procedimento ed ai soggetti

legittimati a prendervi parte sia per quanto riguarda l'esecuzione dei

provvedimenti) deve seguire le regole che il vigente ordinamento detta

per la tutela del diritto al nome. Queste conclusioni ricevono

ulteriore conferma dall'art. 3 della Costituzione, essendo certo che

l'assoggettamento del diritto all'aggiunta del predicato al regime

proprio dei titoli nobiliari non potrebbe trovare alcuna

giustificazione in un ordinamento che a questi, con norma

costituzionale, nega ogni autonoma rilevanza. Anche per questa parte,

dunque, va dichiarata la illegittimità costituzionale degli atti

legislativi sottoposti al controllo della Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del R.D. 11 dicembre

1887, n. 5138, del R D. 2 luglio 1896, n. 313, del R D. 5 luglio 1896,

n. 314, del R D. L. 20 marzo 1924, n. 442 (convertito con legge 17

aprile 1925, n. 473), del R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2337 (convertito

con legge 21 marzo 1926, n. 597), del R D. 16 agosto 1926, n. 1489,

del R D. 21 gennaio 1929, n. 61 e del R.D. 7 giugno 1943, n. 651, nei

limiti in cui ad essi si dà applicazione per l'aggiunta al nome di

predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922 ma non

riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione; nonché

nei limiti in cui essi sottopongono il diritto predetto e la relativa

tutela giudiziaria ad una disciplina diversa da quella disposta

dall'ordinamento per il diritto al nome.

Così deciso in Roma, nella sede sella Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO -

LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari