Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1980 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 76legge 20/1973
  • art. 81legge 20/1973
  • art. 36legge 11/1974
  • art. 39legge 11/1974
  • art. 40legge 20/1973
  • art. 72legge 20/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale: a) degli

articoli 40 e 72 della legge della Regione Lazio 29 maggio 1973, n. 20,

nonché degli artt. 76, comma sesto, e 81, commi terzo, quarto e sesto,

della legge medesima, come modificata dalla legge regionale 29 maggio

1973, n. 21; b) dell'art. 36, commi secondo, terzo, quarto, quinto e

sesto, della legge della Regione Campania 16 marzo 1974, n. 11, come

modificato dall'art. 3 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52,

nonché dell'art. 39, commi primo, secondo e terzo, della detta legge

regionale n. 11/1974, promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 3 ordinanze emesse il 18 febbraio 1976 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Billi Livio

ed altri, Costantini Maurizio, D'Ambrosio Antonio, Zattella Antonio ed

altri e Ventola Vito contro la Regione Lazio, iscritte ai nn. 592, 593

e 594 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 281 e 288 del 20 e del 27 ottobre 1976;

2) ordinanza emessa il 23 marzo 1976 dal Tribunale amministrativo

regionale della Campania sul ricorso proposto da Amoroso Aldo contro la

Regione Campania, iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29

settembre 1976;

Visti gli atti di costituzione di Ventola Vito e Amoroso Aldo e

delle Regioni Lazio e Campania;

udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1979 il Giudice relatore

Livio Paladin;

uditi gli avvocati Aldo Piras e Antonio Luigi Paoletti, per

Ventola, l'avv. Sergio Panunzio, per Amoroso, e l'avv. Giuseppe

Abbamonte, per le Regioni Lazio e Campania.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con tre contemporanee ordinanze - emesse il 18 febbraio 1976 -

il tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 72 della

legge 29 maggio 1973, n. 20, della Regione Lazio, nonché degli artt.

76, sesto comma, ed 81, terzo, quarto e sesto comma, della legge

medesima, così come modificati dalla legge regionale 29 maggio 1973,

n. 21. I tre giudizi erano stati introdotti da numerosi ricorsi di ex

dipendenti dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, dei lavori

pubblici, della sanità, trasferiti alla Regione Lazio ed inquadrati

nei ruoli dell'Amministrazione regionale con le "qualifiche funzionali

" di "funzionario direttivo", di "collaboratore" oppure di

"assistente", secondo le diverse ipotesi. Tutti i ricorrenti deducevano

l'illegittimità dei rispettivi decreti di inquadramento, lamentando di

essere stati immessi nei ruoli regionali con il riconoscimento della

sola anzianità maturata e non anche delle posizioni già raggiunte

nell'Amministrazione dello Stato, alla medesima stregua di altri

dipendenti "con qualifica iniziale". Ma il tribunale ha ritenuto che i

decreti di inquadramento avessero applicato rettamente le leggi

regionali n. 20 e n. 21 del 1973; ed ha però messo in dubbio, sotto

vari aspetti, la legittimità delle stesse norme legislative in

questione.

In primo luogo, nelle ordinanze di rimessione si prospetta la

lesione dell'art. 3 Cost. da parte dell'art. 81, terzo, quarto e sesto

comma, della ricordata legge regionale n. 20, modificata dalla legge

regionale n. 21 del 1973: dal momento che, in forza di tali norme,

"tutti i pubblici dipendenti della stessa carriera e con pari

anzianità subiscono" - si afferma - "identico trattamento all'atto

dell'inquadramento, senza alcuna differenziazione in relazione alla

qualifica già rivestita nel ruolo di provenienza", così violando il

principio costituzionale che vieta di trattare egualmente situazioni

diverse. L'irrazionalità delle norme impugnate sarebbe anzi

accentuata dalla previsione dell'art. 81, sesto comma, per cui i

dipendenti muniti di titolo di studio superiore ovvero che abbiano

svolto per almeno quattro anni mansioni superiori sono inquadrabili

"nella qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza",

venendo in tal modo preposti ai dipendenti meno anziani ma più

qualificati. Né le conseguenti ingiustizie di ordine economico

sarebbero sanate dall'art. 81, decimo comma: poiché il mantenimento

del trattamento superiore già eventualmente goduto presso

l'amministrazione di provenienza esaurirebbe ben presto la propria

funzione, del resto marginale, per effetto dell'"ordinaria progressione

economica".

In secondo luogo, l'art. 81 violerebbe anche gli artt. 35 e 36

Cost., negando "il giusto riconoscimento alla qualità del lavoro", che

nel pubblico impiego sarebbe viceversa assicurata da qualifiche tali da

consentire "la migliore valutazione dei meriti e delle capacità

individuali". In terzo luogo, le norme impugnate sarebbero inoltre in

contrasto con l'art. 117, nonché con l'ottava disp. trans. Cost. Il

giudice a quo sostiene, infatti, che il livellamento del personale

proveniente da una medesima carriera non si armonizzerebbe con il

principio della salvaguardia delle "posizioni di carriera ed economiche

già acquisite ... nel ruolo statale di provenienza", affermato dai

decreti legislativi del 14-15 gennaio 1972, in vista del primo

trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni a

statuto ordinario. A sua volta, attribuendo al personale trasferito la

qualifica superiore a quella goduta all'atto del trasferimento (con

l'alternativa di cinque aumenti periodici di stipendio, ma

limitatamente ai soli dipendenti che avessero raggiunto il vertice

della propria carriera), l'art. 68 del d.P.R. n. 748 del 1972

confermerebbe - secondo le ordinanze di rimessione - che la

legislazione regionale deve tener ferme le mansioni già svolte dal

personale proveniente dalle amministrazioni statali, conservando a

ciascuno la posizione spettantegli rispetto ai dipendenti della stessa

carriera, senza dunque operare gli ingiustificati "scavalcamenti" resi

possibili dalla legislazione regionale del Lazio.

In quarto luogo, del resto, le stesse norme regionali di principio

in materia di rapporto d'impiego potrebbero considerarsi lesive

dell'art. 117 Cost. Premessa una sintetica motivazione sulla rilevanza

di tali questioni, in quanto pregiudiziali rispetto a quelle già

sollevate, il giudice a quo sostiene anzitutto che nell'"attuale

assetto della corrispondente legislazione statale" sarebbe fondamentale

la valutazione del merito ai fini dell'avanzamento; laddove l'art. 76,

sesto comma, della legge regionale n. 20, modificato dalla legge n. 21

del 1973, non prevederebbe "un accertamento specifico ed imparziale del

merito" stesso, poiché subordinerebbe la progressione economica ai

soli giudizi annuali di merito o di non demerito, per di più espressi

"da titolari di organi elettivi o da funzionari ... legati ai primi da

un rapporto fiduciario". Inoltre, il TAR del Lazio osserva che il

sistema statale, in antitesi a quello regionale, si ispira al principio

dell'"articolazione delle carriere in qualifiche". Nonché con l'art.

117 Cost., la previsione di qualifiche uniche per ciascuna carriera,

contenuta nell'art. 40 della legge regionale n. 20 del 1973, si

porrebbe d'altronde in contrasto con l'art. 49, secondo comma, lett.

b), dello Statuto della Regione Lazio, che richiede invece l'adozione

di "qualifiche funzionali", esigendo con ciò stesso - secondo il

giudice a quo - "una determinazione di mansioni sufficientemente

specifica" e non "l'artificiosa riduzione ad unità di mansioni

notevolmente diverse fra loro".

Da ultimo, non operando una "sufficiente specificazione delle

funzioni", gli artt. 40 e 72 della legge regionale n. 20 del 1973, come

pure i citati artt. 76, sesto comma, ed 81, terzo, quarto e sesto

comma, contrasterebbero anche con le esigenze di "buon andamento" e

"d'imparzialità dell'amministrazione", sancite dal primo e dal secondo

comma dell'art. 97 Cost. Da un lato, infatti. l'individuazione delle

responsabilità presupporrebbe mansioni ben specificate. D'altro lato,

l'efficienza dell'apparato amministrativo richiederebbe "un adeguato

sistema di incentivi, morali o economici", che invece sarebbero stati

trascurati - illegittimamente - da parte del legislatore regionale.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione

Lazio, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza di tutte le

questioni predette. Nell'atto di costituzione, come pure in una

successiva memoria, si osserva anzitutto che non sarebbe possibile,

data la sostanziale diversità di strutture e di compiti che

sussisterebbe fra Regioni e Stato, un confronto fra il trattamento dei

dipendenti trasferiti all'Amministrazione regionale e quello dei

dipendenti rimasti inquadrati nell'Amministrazione statale. Né

comporterebbe un'illegittima disparità di trattamento la circostanza

che, nell'ambito delle singole qualifiche funzionali, affatto diverse

da quelle statali, spetti ai dipendenti regionali un identico

trattamento (salva la varia anzianità di servizio); tanto più che il

regime giuridico ed economico dei dipendenti stessi sarebbe "nettamente

più favorevole" di quello spettante ai dipendenti dello Stato.

Del pari, la Regione Lazio esclude che gli artt. 35 e 36 Cost.

richiedano trattamenti differenziati dei lavoratori, "secondo una

estesa articolazione gerarchica delle carriere". Basterebbe al

contrario - ciò che il TAR non contesta - che il trattamento economico

dei dipendenti regionali risulti adeguato alla quantità e qualità del

lavoro svolto.

Così pure, migliorando alquanto le posizioni economiche e di

carriera dei dipendenti trasferiti, la legislazione regionale avrebbe

scrupolosamente rispettato principi fondamentali della legislazione

statale vigente in materia. Né, d'altra parte, sarebbe sostenibile che

il pubblico impiego regionale sia strutturato in contrasto con l'art.

117 Cost., dal momento che non si potrebbe imporre alle leggi locali

una pedissequa uniformità rispetto alla corrispondente normativa dello

Stato.

Quanto infine all'art. 97 Cost., la difesa regionale afferma che il

sistema della qualifica funzionale non sarebbe difforme bensì più

conforme ai canoni costituzionali, che non il sistema tradizionale

della "strutturazione rigidamente gerarchica delle carriere".

3. - Si è costituito in giudizio anche il ricorrente Vito Ventola,

chiedendo viceversa che la Corte accolga le impugnative del giudice a

quo. Nella prospettiva delle ordinanze di rimessione, il ricorrente

ribadisce che il sistema delle qualifiche funzionali "è fonte di

sperequazioni e trattamenti ingiusti, sia perché lesivo per alcuni

delle posizioni di carriera... già acquisite, ... sia perché

irrazionalmente vantaggioso per altri": donde una congiunta violazione

degli artt. 3, 35 e 36 Cost. Corrispondentemente, tale sistema verrebbe

ad incidere in modo negativo sul corretto andamento degli uffici

regionali; e non si conformerebbe ai principi fondamentali, desumibili

dalla legislazione dello Stato, della "valutazione del merito

comparativo nell'ambito del pubblico impiego", nonché della

"conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite",

anche in occasione dei passaggi ad altre amministrazioni.

4. - Con ordinanza del 23 marzo 1976, il tribunale amministrativo

regionale per la Campania ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 36, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto

comma, e 39, primo, secondo e terzo comma, della legge 16 marzo 1974,

n. 11, della Regione Campania, così come modificata dalla legge

regionale 9 settembre 1974, n. 52.

Chiamato a pronunciarsi su un ricorso del dipendente regionale Aldo

Amoroso, già geometra capo presso l'Amministrazione statale dei lavori

pubblici e quindi inquadrato nel livello di concetto del personale di

ruolo della Regione Campania, il giudice a quo ha rilevato

preliminarmente che l'impugnato decreto di inquadramento aveva fatto

una corretta applicazione dell'art. 36 della legge regionale n. 11 del

1974 e successive modificazioni. Per altro, il tribunale ha quindi

preso in esame le eccezioni di legittimità costituzionale della

disciplina predetta, avanzate dallo stesso ricorrente. E dopo aver

ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità

sollevata in riferimento all'art. 117 ed alla ottava disp. trans.

Cost. (dato che i decreti legislativi di primo trasferimento si

limiterebbero ad enunciare il divieto di una reformatio in peius del

trattamento economico e normativo dei dipendenti statali trasferiti

alle Regioni ordinarie e dato che nessuno dei dipendenti stessi

potrebbe pretendere "di continuare ad esercitare le identiche mansioni

già esercitate presso l'amministrazione di provenienza ed a conservare

la stessa qualifica e lo stesso titolo che deteneva nel ruolo

precedente"), ha considerato rilevante e non manifestamente infondata

la questione di legittimità costituzionale delle ricordate norme

regionali sull'inquadramento, in relazione agli artt. 3, primo comma,

35, primo comma, 97, primo e secondo comma, della Costituzione.

Per prima cosa, nell'ordinanza di rimessione vien fatto notare che

i vari livelli di inquadramento del personale regionale non sono a loro

volta articolati in qualifiche, ma implicano solo uno "sviluppo

orizzontale"; sicché "non può impedirsi" - in contrasto con il

principio costituzionale di eguaglianza - "che l'impiegato già di

qualifica più elevata venga a trovarsi in una posizione deteriore

rispetto ad altro impiegato già di qualifica inferiore e tuttavia con

una maggiore anzianità di servizio, con ovvie ripercussioni non solo

sul trattamento economico ma anche sulla posizione in carriera...".

Del pari, sarebbe anche violato il principio della "tutela del

lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni", sancito dall'art. 35

Cost.: dal momento che verrebbero completamente disattesi "capacità e

meriti del personale transitato nei ruoli regionali".

Ancora, mancando in essa "ogni accenno alle attribuzioni ed alle

responsabilità corrispondenti all'anzianità presa a base per la

definizione dello status di ciascun impiegato", la normativa regionale

di inquadramento renderebbe possibile "una irrazionale distribuzione di

personale in carriere e qualifiche, incompatibile con le finalità che

l'art. 97 Cost. assegna al potere di organizzazione dei pubblici

uffici". Ed anzi la legittimità di tale normativa sarebbe tanto più

dubbia, in quanto vi è previsto l'inquadramento, nel livello

immediatamente superiore a quello di appartenenza, del personale di

ruoli atipici ovvero in possesso di titolo di studio superiore, nonché

del personale che abbia svolto mansioni della carriera superiore

(accanto ad ulteriori benefici per il personale direttivo dei disciolti

centri INAPLI, ENALC ed INIASA).

5. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione

Campania, eccependo anzitutto che il giudice a quo non avrebbe valutato

la rilevanza della questione sollevata: non considerando che il

ricorrente aveva beneficiato, per effetto dell'impugnato inquadramento,

di un trattamento economico di gran lunga superiore a quello goduto

quale dipendente dello Stato.

Nel merito, la difesa regionale contesta che le norme regionali in

discussione abbiano trascurato di determinare mansioni e qualifiche del

personale della Regione; e, più in generale, sostiene la superiorità

del sistema delle qualifiche funzionali, in quanto "basato sul lavoro

di gruppo e non sui livelli e rapporti gerarchici", rispetto al

pubblico impiego di stampo tradizionale. In ogni caso, i ruoli

regionali non implicherebbero "alcun indiscriminato capovolgimento di

situazioni soggettive, poiché non essendo stati stabiliti in alcun

modo vincoli di subordinazione scaturenti dall'anzianità, non può

ipotizzarsi" - afferma la memoria regionale - "una precedenza nella

carriera che derivi dagli aumenti periodici". D'altronde, si aggiunge,

nell'inquadramento sarebbe stata comunque evitata la reformatio in

peius del trattamento del personale trasferito. Né si potrebbe

sostenere che il principio di eguaglianza comporti "una

cristallizzazione degli status dei dipendenti nei rapporti tra gradi e

qualifiche, attraverso una sorta di insensibilità ai mutamenti dei

criteri di organizzazione degli uffici".

Sulla base di analoghe argomentazioni, la difesa regionale esclude

altresì la violazione dell'art. 97 Cost.: il quale non garantirebbe

affatto l'ordinamento gerarchico del pubblico impiego, ma solamente "la

determinazione delle sfere di competenza e la responsabilità dei

funzionari".

6. - A sostegno delle tesi svolte nell'ordinanza di rimessione, è

invece intervenuto il ricorrente Aldo Amoroso.

Nella sua memoria illustrativa il ricorrente osserva,

preliminarmente, che la rilevanza della presente questione di

legittimità costituzionale sarebbe stata ampiamente dimostrata dal TAR

per la Campania, attraverso l'individuazione degli effetti dannosi

derivati dall'impugnato decreto di inquadramento. Quanto poi al merito

della questione stessa, il ricorrente insiste sull'irrazionalità della

disciplina regionale in discussione, che avrebbe portato ad un

"livellamento in basso" o addirittura ad un capovolgimento delle

posizioni già acquisite presso l'amministrazione dello Stato, con

l'attribuzione di trattamenti deteriori nei confronti di quelli

assegnati ai dipendenti già statali più anziani, che pure rivestivano

qualifiche inferiori, come pure di altri dipendenti privilegiati per la

loro provenienza da ruoli atipici ovvero per i loro titoli di studio.

Anche a prescindere dalla violazione dei principi fondamentali cui

s'informa la legislazione dello Stato, il ricorrente conclude,

pertanto, nel senso della fondatezza della questione sollevata, in

riferimento a tutti i parametri costituzionali indicati dal giudice a

quo.

7. - Nella pubblica udienza, le parti costituite hanno ribadito ed

approfondito le rispettive argomentazioni. La difesa della Regione

Campania ha inoltre richiesto che la Corte acquisisca il testo del più

recente accordo nazionale sul trattamento del personale delle Regioni. Considerato in diritto :

1. - I giudizi promossi dai tribunali amministrativi regionali per

il Lazio e per la Campania si prestano ad essere riuniti, poiché in

tutte le ordinanze di rimessione si sollevano questioni di legittimità

concernenti una serie di norme legislative regionali sullo stato

giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti di amministrazioni

statali trasferiti alle Regioni, assumendo che ai ricorrenti

spetterebbero benefici maggiori o diversi, rispetto a quelli che sono

stati loro attribuiti dai relativi decreti di inquadramento.

Tuttavia, le argomentazioni svolte nelle varie ordinanze, al pari

delle conclusioni cui pervengono i due tribunali, differiscono alquanto

per le loro prospettive e per la loro ampiezza. Infatti il tribunale

amministrativo regionale per la Campania ha dichiarato la manifesta

infondatezza delle eccezioni di parte che deducevano la violazione

dell'art. 117 nonché dell'VIII disp. trans. Cost., proponendo invece

la questione di legittimità della disciplina regionale

sull'inquadramento e sul trattamento del personale trasferito da altre

amministrazioni (con particolare riguardo all'art. 36 della legge della

Regione Campania 16 marzo 1974, n. 11 , come modificato dall'art. 3,

secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge regionale 9

settembre 1974, n. 52, ed all'art. 39, primo, secondo e terzo comma,

della predetta legge regionale n. 11), per violazione degli artt. 3,

primo comma, 35, primo comma, e 97, primo e secondo comma, della

Costituzione. Viceversa il tribunale amministrativo regionale per il

Lazio ha non soltanto impugnato le norme sulla tabella organica e

sull'inquadramento del personale nei ruoli organici regionali (artt. 72

ed 81, terzo, quarto e sesto comma, della legge della Regione Lazio 29

maggio 1973, n. 20, come modificata dalla contemporanea legge regionale

n. 21), in riferimento agli artt. 3,35,36 e 97, primo e secondo comma;

ma ha sollevato la questione di legittimità dello stesso art. 81 come

pure di altre norme regionali costituenti - secondo il giudice a quo -

"il presupposto della disciplina dell'inquadramento" (artt. 40 e 76,

sesto comma, della legge regionale n. 20 del 1973), per contrasto con

l'art. 117 Cost., con l'ottava disposizione transitoria costituzionale,

con l'art. 49, secondo comma, lett. b), dello Statuto della Regione

Lazio; ed ha nuovamente invocato l'art. 97, primo e secondo comma,

della Costituzione, per sostenere l'illegittimità degli artt. 40 e 76,

sesto comma, della legge regionale n. 20 del 1973.

2. - Fra tutti questi motivi d'impugnazione, giova far precedere

l'esame delle censure che assumono la violazione di limiti propri delle

leggi regionali, quali i principi fondamentali stabiliti o comunque

desumibili dalle leggi dello Stato, le specifiche norme legislative

statali sul passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello

Stato stesso, l'ulteriore principio dettato dallo Statuto della Regione

Lazio in tema di "qualifiche funzionali": sia perché tali censure sono

formulate in termini così comprensivi da assorbire ogni altra

questione di legittimità delle norme laziali impugnate, qualora

venissero accolte dalla Corte; sia perché, d'altro lato, la

valutazione del loro fondamento consente di fissare alcune premesse,

utili per meglio analizzare le altre questioni proposte da entrambi i

giudici a quibus.

Ora, il tribunale amministrativo regionale per il Lazio deduce

anzitutto che la salvaguardia delle "posizioni di carriera ed

economiche già acquisite al momento del passaggio" dei dipendenti

statali trasferiti alla Regione - secondo una clausola ricorrente nei

decreti di primo trasferimento delle funzioni amministrative statali

alle Regioni di diritto comune, a cominciare dall'art. 8, primo comma,

del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1 - sarebbe attuativa di un "precetto

... implicito" nell'ottava disposizione transitoria costituzionale. Pur

fermo restando che previsioni legislative del genere non garantiscono

al personale trasferito sviluppi di carriera analoghi a quelli

peculiari dei ruoli originari, il giudice a quo ritiene dunque "che la

legislazione regionale sia tenuta a conservare al personale proveniente

dalle Amministrazioni statali il tipo di mansioni inerenti alla

qualifica già rivestita e la conseguente posizione rispetto ai

dipendenti della stessa carriera". Per contro, l'inquadramento operato

dall'art. 81 della legge regionale n. 20 del 1973 (come modificato, in

pari data, dalla legge regionale n. 21) livellerebbe le posizioni

medesime, senza tenerle in alcun conto, ed anzi produrrebbe - nei

rapporti fra i vari dipendenti interessati - "scavalcamenti" non

giustificati: vanificando, oltre tutto, i benefici previsti dall'art.

68 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, per cui gli impiegati statali

trasferiti alle Regioni a statuto ordinario si sono visti attribuire,

"con decorrenza giuridica ed economica dalla data del trasferimento...,

la promozione alla qualifica superiore" (salva l'alternativa di "cinque

aumenti periodici di stipendio", per i dipendenti che rivestissero già

"la qualifica terminale della rispettiva carriera").

Posta in questi termini, la censura non è fondata.

Per prima cosa, si potrebbe notare che il giudice a quo presuppone,

ma senza dimostrarlo, che la conservazione delle "posizioni di

carriera" già proprie dei dipendenti statali trasferiti alle Regioni

di diritto comune sia costituzionalmente imposta dall'ottava

disposizione transitoria, per sé considerata: laddove è ben noto che

il testo costituzionale si limita, su questo punto, ad affidare ad

apposite "leggi della Repubblica" la disciplina del "passaggio" dei

funzionari e dipendenti dello Stato; che, d'altra parte, nessun accenno

alla necessaria salvaguardia delle relative posizioni di carriera si

ritrova nell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base del

quale il Governo ha regolato, con decreti aventi valore di legge

ordinaria, il primo trasferimento delle funzioni e del personale

statale alle Regioni; e che, finalmente, nell'art. 124 del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616, al personale coinvolto nella seconda operazione di

trasferimento sono state "fatte salve le posizioni economiche

rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza", con una

significativa obliterazione delle posizioni di carriera.

Ai fini del presente giudizio, basta però rilevare che le clausole

dei decreti di primo trasferimento, quanto alle posizioni di carriera

ed economiche spettanti al personale trasferito, hanno formato

l'oggetto - da parte del tribunale amministrativo regionale per il

Lazio - di un'interpretazione eccessivamente estensiva. Come ha

giustamente notato in proposito il tribunale amministrativo regionale

per la Campania, le clausole in questione perseguono unicamente la

"transitoria esigenza di evitare una reformatio in peius dello status

dei dipendenti statali" interessati. Del resto, è questa

l'interpretazione che meglio si armonizza con l'autonomia legislativa

regionale, costituzionalmente garantita, su quella componente

dell'"ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti

dalla Regione", che è rappresentata dallo stato giuridico e dal

trattamento economico del corrispondente personale. Caricata di

significati ulteriori e trasformata in un vincolo permanente anziché

transitorio, la conservazione delle "posizioni di carriera" finirebbe

per rendere impossibile un'organica disciplina dello stato giuridico

dei dipendenti regionali, dando invece luogo ad una composita e

poliedrica legislazione di risulta, inevitabilmente modellata sui vari

stati giuridici delle varie amministrazioni ed istituzioni di

provenienza del personale trasferito: con la grave conseguenza di

pregiudicare per un indefinito periodo di tempo, non solo il

trattamento del personale stesso, ma l'assetto ed il funzionamento

degli uffici regionali.

Per risolvere negativamente la questione proposta dal giudice a

quo, è dunque sufficiente constatare che - in base all'art. 81, terzo

comma, della legge n. 20/1973 della Regione Lazio (riprodotto dal

quinto comma del nuovo testo contenuto nella legge n. 21) -

l'"assegnazione" del personale trasferito è stata operata con riguardo

"alla qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza

all'atto dell'inquadramento": assicurando a tali dipendenti, non certo

l'identità delle posizioni conseguenti al loro inquadramento nei ruoli

regionali rispetto alle posizioni originarie, ma quel tanto di

equivalenza fra le posizioni stesse che era consentita dalle peculiari

caratteristiche dell'ordinamento e della strutturazione degli uffici

regionali, risultanti dalla parte seconda della legge n. 20. Quanto poi

al trattamento economico, né i ricorrenti né il tribunale

amministrativo regionale per il Lazio affermano che i dipendenti dello

Stato trasferiti alla Regione siano stati svantaggiati nei confronti

del corrispondente personale rimasto inquadrato nei ruoli delle

amministrazioni statali. Anche i benefici previsti dall'art. 68 del

d.P.R. n.748 del 1972, sebbene riferiti a qualifiche ben diverse da

quelle elencate nell'art. 40 della legge laziale n. 20, hanno finito

per trovare riscontro nell'art. 81 bis, aggiunto all'art. 81 delle

leggi n. 20 e n. 21 del 1973, in virtù dell'art. 3 della legge

laziale 31 ottobre 1977, n. 41: dove si attribuisce al personale

interessato, in luogo dell'applicazione d'una nuova, comune tabella di

inquadramento, la facoltà di "optare per l'attribuzione di cinque

aumenti biennali di stipendio". Ed anzi l'art. 4, primo comma, della

ricordata legge n. 41 aggiunge che "a nessun dipendente può essere

attribuito un trattamento economico inferiore a quello che avrebbe

percepito presso l'ente di provenienza, se colà fosse stato in

servizio il giorno precedente a quello di entrata in vigore della legge

regionale 29 maggio 1973, n. 20, con la qualifica spettantegli anche a

seguito dell'applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ...".

3. - Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha però

messo in dubbio la costituzionalità delle norme sul rapporto d'impiego

dei dipendenti di quella Regione, anche in riferimento all'art. 117

Cost., per violazione dei principi fondamentali cui s'informa la

legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego. A questa

stregua, precisamente, il giudice a quo ha considerato rilevanti e non

manifestamente infondate le questioni di legittimità dell'art. 40

(sulla "classificazione delle qualifiche funzionali"), dell'art. 76,

sesto comma (sulla "progressione economica nell'ambito di ciascuna

qualifica") ed ancora dell'art. 81 della legge regionale n. 20 (come

sostituito dall'articolo unico della legge n. 21).

Di tali questioni è certamente ammissibile quella che concerne

l'art. 40 in collegamento con l'art. 81: dal momento che per valutare

la legittimità dei provvedimenti di inquadramento impugnati nei

giudizi pendenti dinanzi al tribunale amministrativo regionale per il

Lazio, che tale giudice ha ritenuto conformi alle norme regionali

sull'inquadramento stesso, è pregiudiziale l'indagine sulla

costituzionalità dell'intera disciplina legislativa delle qualifiche,

nel cui ambito i ricorrenti sono stati inquadrati. Ma la censura non è

fondata.

Le ordinanze in esame assumono che le norme regionali non avrebbero

osservato il principio di "articolazione delle carriere in qualifiche",

configurando invece un ristrettissimo numero di qualifiche uniche

(funzionario direttivo, collaboratore, assistente, ausiliario

specializzato, ausiliario qualificato, ausiliario), equivalenti in

sostanza alle tradizionali carriere del pubblico impiego statale

(direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria, per non dire delle

distinte funzioni dirigenziali). Senonché la visione del limite dei

principi, che emerge da questa impugnativa, si dimostra troppo rigida:

tanto da circoscrivere eccessivamente l'autonomia spettante alle

Regioni di diritto comune, non solo per ciò che riguarda lo stato

giuridico dei dipendenti regionali, ma anche - di riflesso - quanto

all'ordinamento dei rispettivi uffici. Non a caso, il giudice a quo

ritiene indispensabile che il legislatore regionale adotti un "modello

organizzativo" non troppo dissimile da quello statale, proprio perché

possa essere conservata - nel passaggio dallo Stato alla Regione - "la

sostanza della posizione raggiunta" dai singoli dipendenti trasferiti

dall'uno all'altro ente. Così ragionando, tuttavia, il tribunale non

avverte che lo stato giuridico dei dipendenti regionali non può esser

valutato per sé solo, ma va considerato in funzione dell'ordinamento

degli uffici e delle complessive caratteristiche dell'ente Regione. Al

di là della lettera dell'art. 117 Cost., che l'ordinamento degli

uffici si ponga - se non altro in sede logica - come un prius e non

come un posterius, risulta infatti dalle peculiarità

dell'amministrazione regionale, a partire dalle direttive sul carattere

necessariamente indiretto dell'amministrazione stessa, contenute nel

primo e nel terzo comma dell'articolo 118 Cost., che il d.P.R. n. 616

del 1977 ha poi specificato e variamente attuato: peculiarità che

rischierebbero di esser compromesse qualora la Regione dovesse

conformarsi all'apparato statale, organizzandosi secondo le esigenze di

una parte del personale trasferito.

A ciò si deve aggiungere che in tema di pubblico impiego, mancando

un'apposita legge-cornice in cui siano fissati ed eventualmente novati

i principi fondamentali del settore, le norme-principio non vanno

ricavate - come sembra credere il giudice a quo - dal solo statuto

degli impiegati civili dello Stato, contenuto nel d.P.R. 10 gennaio

1957, n. 3; ma sono desumibili da tutte le leggi statali succedutesi

nel disciplinare i più vari rapporti d'impiego, facenti capo allo

Stato - apparato come anche agli altri enti pubblici, comprese le

stesse Regioni: secondo un criterio che questa Corte ha affermato - sia

pure sinteticamente - nella sentenza n. 40 del 1972.

Da un lato, pertanto, non possono venire trascurate quelle

norme-principio sul pubblico impiego regionale, che si ritrovano negli

Statuti delle Regioni di diritto comune e in particolar modo nello

Statuto del Lazio. Seguendo una linea divergente dai criteri

informatori del tradizionale assetto del pubblico impiego statale,

tutti gli Statuti hanno infatti previsto un solo ruolo organico del

personale (per l'intera Regione o - quanto meno - per gli uffici

dipendenti dalla Giunta, fatta eccezione per il distinto ruolo del

personale del Consiglio); e svariate norme statutarie - fra le quali si

colloca, appunto, l'art. 49 dello Statuto laziale - hanno inoltre

disposto che un tale ruolo non sia suddiviso in carriere ma,

immediatamente, in qualifiche funzionali cui si accede mediante

concorso, per poi beneficiare al loro interno di una progressione

esclusivamente economica.

D'altro lato, è comunque decisivo che anche le ordinarie leggi

dello Stato sul pubblico impiego si siano discostate, progressivamente,

dallo schema di articolazione delle carriere e delle relative

qualifiche, già tracciato nello statuto degli impiegati civili dello

Stato. In primo luogo, una sistematica riorganizzazione delle carriere

degli impiegati statali, intesa a ridurre le qualifiche in atto, è

stata avviata dall'art. 11 della legge - delega 18 marzo 1968, n. 249

(prorogata e integrata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775), cui ha

fatto seguito il d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077: in parziale

attuazione delle proposte avanzate nel 1963 dalla Commissione per la

riforma dell'amministrazione dello Stato, che miravano già a far

coincidere qualifiche, attribuzioni e responsabilità. In secondo

luogo, un altro passo di determinante importanza è stato compiuto con

l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento

degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente:

che negli artt. 15 e 16 ha bensì previsto tre distinti ruoli del

personale stesso (amministrativo, tecnico e professionale), limitando

però a dieci le relative qualifiche funzionali. Il che suona conferma

- anche senza dover prendere in esame le vicende legislative più

recenti - di una linea di sviluppo dell'intero ordinamento del pubblico

impiego, dalla quale discende l'infondatezza della questione di

legittimità del combinato disposto degli artt. 40 ed 81 della legge

laziale n. 20 del 1973 (come modificata dalla legge n. 21), in

riferimento all'art. 117 Cost.

In atto, inammissibile per difetto di rilevanza è invece la

parallela questione sollevata con riguardo all'art. 76, sesto comma,

della legge n. 20. Vanamente, infatti, il tribunale amministrativo

regionale per il Lazio argomenta che nella disciplina impugnata "non è

previsto alcun procedimento per l'accertamento positivo del merito

individuale"; sicché la progressione economica si risolve

nell'attribuzione di classi di stipendio più elevate, a favore dei

dipendenti regionali che abbiano conseguito una certa anzianità ed un

giudizio non inferiore a "meritevole", nonché in aumenti periodici del

2,50% per ogni biennio di permanenza senza demerito nella rispettiva

classe di stipendio. Quale che sia la fondatezza di tale censura, sta

di fatto che in tutte le controversie pendenti dinanzi al tribunale

stesso si tratta di accertare unicamente la legittimità di una serie

di decreti di inquadramento nei ruoli regionali; senza che il giudice a

quo sia tenuto per ora ad affrontare - né direttamente né

indirettamente - alcun conseguente problema di progressione in

carriera.

In altre parole, i pregiudizi che alcuni dipendenti regionali

potrebbero subire, essendo state escluse le promozioni per merito

comparativo (con la sola eccezione del "passaggio di qualifica"),

rimangono del tutto ipotetici. E, su questo punto, ricorrenti non hanno

visto frustrata - in ipotesi - nulla più che una loro aspettativa,

sfornita di giuridica tutela dinanzi al giudice a quo.

4. - Le considerazioni già svolte consentono senz'altro di

concludere che deve esser respinta anche l'impugnativa promossa per la

pretesa violazione dell'art. 49, secondo comma, lett. b), dello

Statuto della Regione Lazio. Dai lavori preparatori e dallo stesso

testo dell'art. 49 si ricava, in effetti, che la suddivisione del

ruolo organico del personale in "qualifiche funzionali" ha corrisposto

all'intento di prefigurare un modello di pubblico impiego ben lontano

da quello tradizionalmente proprio delle amministrazioni dello Stato.

Né giova rilevare che altro è la "qualifica funzionale", altro la

"qualifica unica" sostanzialmente introdotta dal legislatore regionale

del Lazio, con l'effetto di determinare "l'artificiosa riduzione ad

unità di mansioni notevolmente diverse fra loro": dal momento che non

compete alla Corte di verificare, nei limiti d'un sindacato di

legittimità costituzionale, se ed in qual misura le qualifiche

individuate dalla legge laziale n. 20 del 1973 siano abbastanza

articolate, così da potersi ritenere veramente "funzionali", secondo

criteri desunti - come avverte lo stesso giudice a quo - dalla scienza

dell'amministrazione piuttosto che dall'ordinamento giuridico vigente.

5. - Entrambi i tribunali amministrativi regionali, per il Lazio e

per la Campania, hanno d'altra parte sollevato la questione di

legittimità delle rispettive norme regionali sull'inquadramento del

personale statale trasferito, in riferimento all'articolo 3 Cost.

Premesso che, in base al principio costituzionale di eguaglianza,

situazioni fra loro diverse non potrebbero subire un'identica

regolamentazione, tutte le ordinanze di rimessione lamentano che i

dipendenti inquadrati in una medesima qualifica oppure in un medesimo

livello funzionale sarebbero stati indiscriminatamente pareggiati,

salva soltanto la diversa anzianità di servizio: con la prevedibile

conseguenza che, difettando idonei correttivi, il personale già dotato

di una qualifica più elevata nel ruolo di provenienza potrebbe vedersi

posposto ad altro personale inferiore per qualifica d'origine,

venendone pregiudicato - come precisa il tribunale amministrativo

regionale per la Campania - non solo nel trattamento economico ma anche

nella posizione in carriera. Ed anzi l'irrazionalità di una tale

disciplina si rivelerebbe ancora più palese, in vista di quelle norme

di favore - rispettivamente contenute nell'art. 81, quarto comma, della

legge laziale n. 20 del 1973 (corrispondente all'art. 81, sesto comma,

del nuovo testo introdotto dalla legge n. 21) e negli artt. 36, terzo

comma, e 39, primo, secondo e terzo comma, della legge campana n. 11

del 1974 (come modificata dalla legge n. 52 del medesimo anno) - che

consentono l'inquadramento nella qualifica o nel livello funzionale

immediatamente superiori a quelli di appartenenza, a beneficio dei

dipendenti in possesso di un titolo di studio superiore a quello

richiesto o che abbiano già svolto mansioni proprie della carriera

superiore oppure provengano - nel caso della Regione Campania - da

ruoli atipici o contraddistinti da parametri comunque differenziati od

abbiano, ancora, diretto per almeno cinque anni i disciolti centri

INAPLI, ENALC ed INIASA.

Va subito notato, tuttavia, che quest'ultima impugnativa non è

rilevante ai fini dei giudizi a quibus: per nessuno dei quali risulta

che i ricorrenti abbiano invocato l'applicazione di norme speciali

sull'inquadramento nella qualifica o nel livello superiori a quello di

appartenenza. Quanto invece alle norme legislative locali che hanno

regolato in via generale l'inquadramento del personale trasferito nei

corrispondenti ruoli regionali, la questione non è fondata.

La necessità di giungere sul punto ad una decisione di rigetto

deriva, in prima linea, dal tipo stesso di sindacato e di giudizio che

entrambi i tribunali richiedono alla Corte. In effetti, le valutazioni

di legittimità costituzionale sul rispetto del principio di

eguaglianza, sebbene operabili e concretamente operate nelle forme più

diverse e nei più vari settori dell'ordinamento giuridico, comportano

per definizione che la normativa impugnata venga posta a raffronto con

un'altra o con altre normative (sia pure estendendo l'indagine alle

difettose previsioni ovvero alle lacune dell'ordinamento giuridico),

per stabilire in tal modo se il legislatore abbia dettato disposizioni

così poco ragionevoli da doversi ritenere costituzionalmente

illegittime. Nelle ordinanze di rimessione, viceversa, nessun

raffronto del genere è proposto, fatta soltanto eccezione per

l'accenno conclusivo dell'argomentazione svolta dal tribunale

amministrativo regionale per il Lazio: là dove si prospetta

un'ingiustificata disparità di trattamento fra il personale tuttora

inserito nei ruoli delle amministrazioni statali ed il personale

trasferito alla Regione. Ma è chiaro che una tale comparazione non

consente di mettere in luce alcuna violazione del principio di

eguaglianza: sia perché i due termini da comparare non sono omogenei;

sia perché l'autonomia legislativa regionale sull'ordinamento degli

uffici e sullo stato giuridico dei relativi dipendenti, in vista della

quale è stata già respinta la questione di legittimità delle norme

sull'inquadramento nei ruoli della Regione Lazio, sollevata in

relazione all'art. 117, esige - a più forte ragione - che sia

dichiarata l'infondatezza della connessa questione proposta in

riferimento all'art. 3 Cost.

Al di là di questo, ciò che i due tribunali vorrebbero che la

Corte valutasse, non consiste affatto nel divario fra la disciplina in

esame ed un tertium costituito da una differente disciplina

legislativa, statale o regionale; ma invece si risolve nelle rispettive

posizioni che singolarmente sono state attribuite ai dipendenti

regionali inquadrati in una certa qualifica o in un certo livello,

sulla base di provvedimenti che hanno puntualmente applicato - nei loro

confronti - la legislazione delle Regioni Lazio e Campania. Simili

valutazioni comportano, però, un immediato giudizio sulla giustizia

delle leggi (o delle conseguenze che ne possano discendere in sede

applicativa): che spetta alla Corte di effettuare, ma solo entro gli

schemi del sindacato di legittimità costituzionale sulle violazioni

del principio di eguaglianza.

Ciò basta per precludere l'accoglimento dell'impugnativa; anche se

potrebbe aggiungersi, in considerazione dei casi specifici, che ai

ricorrenti dev'esser garantita - in questa sede - "solo la posizione

giuridica ed economica acquisita da ciascuno, senza riguardo alle

rispettive posizioni di altri dipendenti" (come la Corte ha precisato

nella sentenza n. 27 del 1978, circa la cosiddetta "commassazione"

delle carriere del personale delle poste e telecomunicazioni).

6. - Infondata è anche la questione di legittimità delle predette

norme legislative laziali e campane sull'inquadramento, sollevata in

riferimento al primo comma dell'art. 35 Cost. Il principio della tutela

del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" si presenta già

letteralmente con una portata troppo ampia (come questa Corte ha

precisato nelle sentenze n. 22 del 1967, n. 10 del 1970, n. 98 del

1973), perché si possano trarne criteri di risoluzione degli specifici

problemi del pubblico impiego regionale, inerenti all'assegnazione del

personale trasferito, entro i ruoli organici di date Regioni a statuto

ordinario.

Lo stesso vale per la pretesa violazione dell'art. 36 Cost.,

addotta dal solo tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in

nome dell'esigenza che la retribuzione sia proporzionata "alla

quantità e qualità" del lavoro prestato. Rappresenta infatti un salto

logico desumere - come vorrebbe il giudice a quo - che al generalissimo

precetto dell'art. 36, primo comma, non possa non corrispondere un dato

modello del pubblico impiego, contraddistinto da qualifiche ben

articolate, nonché da procedimenti che assicurino "la migliore

valutazione dei meriti e delle capacità individuali". Essenziale è

soltanto che nell'ambito dei vari rapporti di lavoro, comunque

strutturati, non vi siano sproporzioni così gravi da ledere questa

norma costituzionale. E, per dimostrarlo, non basta d'altronde

stabilire una comparazione con i soli dipendenti regionali che

sarebbero stati ingiustamente privilegiati nell'inquadramento; ma

occorre - se mai - estendere la comparazione stessa, ricomprendendovi

anche i dipendenti meno favoriti che esercitino analoghe funzioni, sia

presso la Regione che presso altri enti pubblici.

7. - Resta da stabilire se le impugnate norme sulle qualifiche

funzionali e sulla tabella organica del personale della Regione Lazio,

nonché sul relativo inquadramento dei dipendenti statali trasferiti,

tanto nei ruoli del Lazio quanto in quelli della Campania, non abbiano

violato l'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione. Entrambi

i tribunali propongono alla Corte la questione, in base ad un triplice

ordine di considerazioni: primo, che il descritto sistema delle

qualifiche o dei livelli funzionali, non comportando una sufficiente

individuazione delle corrispondenti funzioni (e non ricollegandosi a un

adeguato complesso di incentivi, morali ed economici, che assicurino il

migliore svolgimento dei relativi compiti), darebbe luogo ad una

irrazionale organizzazione degli uffici, violando l'esigenza di buon

andamento dell'amministrazione; secondo, che parallelamente sarebbe

stato leso - pur senza che i due tribunali forniscano in proposito

alcuna motivazione specifica - il principio dell'imparzialità

dell'amministrazione stessa; terzo, che le normative regionali in

discussione contrasterebbero anche con il capoverso dell'art. 97, là

dove s'impone che nell'ordinamento degli uffici (e dunque

nell'inquadramento del personale ad essi addetto) vengano determinate

"le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie

dei funzionari". Ma in tutti i suoi profili, così ricostruiti, la

questione è comunque infondata.

In verità, la Corte ha dovuto prender atto che le scelte

effettuate dai legislatori del Lazio e della Campania,

nell'inquadramento del personale di tali Regioni, sono state contestate

da vari studiosi della pubblica amministrazione. Si è infatti notato

che i cinque livelli previsti in Campania e le sei qualifiche

funzionali configurate nel Lazio hanno prodotto un eccessivo

schiacciamento delle diverse posizioni di partenza, specie per quanto

riguarda l'unico livello o l'unica qualifica di funzionario direttivo;

e ciò, precisamente, in due Regioni per le quali è stato disposto un

massiccio trasferimento di tali funzionari, ben più consistente di

quello registratosi in altre amministrazioni regionali di diritto

comune. Per contro, l'accordo concluso il 17 ottobre 1972 fra le

segreterie confederali CGIL-CISL-UIL e gli assessori al personale delle

Regioni a statuto ordinario prevedeva l'introduzione di sette livelli,

due dei quali direttivi; mentre il primo contratto dei dipendenti

regionali, siglato il 14 settembre 1978 e quindi integrato d'intesa fra

i rappresentanti sindacali e delle Regioni a statuto ordinario, ha

aggiunto un ottavo livello funzionale, fatta sempre eccezione per gli

appositi incarichi di coordinatore.

Senonché, nella sede di un giudizio sulla legittimità

costituzionale delle leggi, la violazione del principio di buon

andamento dell'amministrazione non può essere invocata, se non quando

si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della

disciplina impugnata, rispetto al fine indicato dall'articolo 97, primo

comma, Cost. Con tutta evidenza, tale non è il caso delle norme in

questione. Il sistema dei livelli o delle qualifiche funzionali,

sebbene semplificati all'estremo come si è verificato in Campania e

nel Lazio, implica pur sempre almeno due ordini di vantaggi: vale a

dire, da un lato, la perequazione retributiva che in tal modo si attua

per classi di prestazioni considerate omogenee od affini; e, d'altro

lato, la mobilità del personale inquadrato nel medesimo livello o

nella medesima qualifica funzionale, che ne consegue non solo

all'interno di ciascun apparato regionale ma anche nell'ambito dei vari

rapporti di collaborazione fra Regioni ed enti locali (come ora è

previsto espressamente nel ricordato contratto dei dipendenti delle

Regioni a statuto ordinario). Il che vale ad escludere che sussista il

vizio di legittimità costituzionale, ipotizzato in tal senso dalle

ordinanze di rimessione.

D'altra parte, non occorre spendere parole per negare che sia stato

leso il contestuale principio di imparzialità dell'amministrazione:

giacché la pretesa violazione dell'art. 97, primo comma, Cost.

dev'essere negata - sotto questo aspetto - in base agli stessi

argomenti per cui si è già concluso che le disposizioni impugnate non

si pongono in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza.

Infine, le motivazioni già svolte fanno ritenere che non sia stato

leso neppure il capoverso dell'art. 97, richiamato dalle ordinanze di

rimessione in collegamento con gli scopi di buon andamento e

d'imparzialità dell'amministrazione, prescritti dal primo comma

dell'articolo stesso. Del resto, nessuna delle controversie instaurate

dinanzi ai due tribunali amministrativi regionali ha per oggetto

l'avvenuto o mancato conferimento di determinate attribuzioni; sicché

la disposizione del secondo comma dell'art. 97 non può venire in

diretta considerazione nel presente giudizio. Né giova replicare che

l'art. 97 sarebbe stato comunque violato, come accenna il tribunale

amministrativo regionale per la Campania, dal momento che quella

Regione non avrebbe affatto definito le attribuzioni e le

responsabilità corrispondenti ad ogni status dei suoi impiegati:

provvedendo invece a regolare il trattamento del proprio personale,

senza aver predisposto il relativo assetto delle funzioni e degli

uffici. Di per se stessa, questa sfasatura non determina alcuna

illegittimità costituzionale. Carenze e lacune del genere, che in

altre circostanze potrebbero apparire abnormi, trovano infatti una

giustificazione nei riguardi di enti costretti a misurarsi con i

problemi del loro primo impianto, quali erano - all'epoca - le Regioni

di diritto comune.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 76, sesto comma, ed 81, quarto comma, della

legge 29 maggio 1973, n. 20, della Regione Lazio (come modificata dalla

legge regionale 29 maggio 1973, n. 21), e degli artt. 36, terzo comma,

e 39, primo, secondo e terzo comma, della legge 16 marzo 1974, n. 11,

della Regione Campania (come modificata dalla legge regionale 9

settembre 1974, n. 52), rispettivamente sollevate dal tribunale

amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt.

3,35,36, 97, primo e secondo comma, 117 Cost., e dal tribunale

amministrativo regionale per la Campania, in riferimento agli articoli

3 e 97, primo e secondo comma, Cost.;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 40, 72, 81, terzo e sesto comma, della legge 29 maggio

1973, n. 20, della Regione Lazio (come modificata dalla legge regionale

29 maggio 1973, n. 21), e dell'art. 36, secondo, quarto, quinto e sesto

comma, della legge 16 marzo 1974, n. 11, della Regione Campania (come

modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52),

rispettivamente sollevate dal tribunale amministrativo regionale per il

Lazio, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 97, primo e secondo comma,

117 Cost., nonché alla VIII disp. trans. Cost. ed all'art. 49, secondo

comma, lett. b), dello Statuto della Regione Lazio, e dal tribunale

amministrativo regionale per la Campania, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 35, primo comma, 97, primo e secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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