Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1986 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l.

lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 (Modificazioni alla competenza degli

uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici

a favore dei medesimi), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1984

dal Pretore di Trecastagni nel procedimento civile vertente tra Puglisi

Antonio e Comune di Viagrande, iscritta al n. 1213 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 65 bis dell'anno 1985;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Puglisi Antonio, messo di conciliazione, conveniva in giudizio

dinanzi al Pretore di Trecastagni il Comune di Viagrande chiedendone la

condanna al pagamento della giusta retribuzione per il lavoro svolto

come messo della locale conciliazione.

Il Pretore, per una parte della pretesa retribuzione (diritti di

cronologico, di notificazione e di trasferta; l'indennità di

integrazione), sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 : a) in quanto i

diritti di cronologico, di notificazione e di trasferta, spettanti in

misura pari alla metà di quelli spettanti all'ufficiale giudiziario,

apparivano palesemente inadeguati a retribuire il lavoro svolto e ciò

in riferimento all'art. 36 Cost. e all'art. 35, primo comma Cost.; b)

non era giustificabile la disparità di trattamento tra i messi della

conciliazione e gli aiutanti ufficiali giudiziari che esercitano le

stesse funzioni di notificazione presso uffici diversi e con

promiscuità di competenza (delega del Pretore ai messi di

conciliazione) anche per quanto riguardava l'indennità integrativa,

riconosciuta solo ad essi e ciò in riferimento all'art. 3 Cost..

Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante,

disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte e gli incombenti di

rito.

L'ordinanza era pubblicata regolarmente nella Gazzetta Ufficiale n.

65 bis dell'anno 1985.

Si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri

a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato. Premesso che l'ordinanza

non dava conto della rilevanza della questione, nel merito ne rilevava

la infondatezza. Osservava che gli ufficiali giudiziari e i loro

aiutanti hanno lo stato giuridico di impiegato statale e che detta

qualità spiegava l'erogazione del compenso integrativo che aveva la

funzione di garantire loro un minimum retributivo; che, invece, i messi

di conciliazione non erano legati da un rapporto di pubblico impiego

né con il Comune né con l'amministrazione della Giustizia e che le

loro attribuzioni erano di gran lunga di minor portata rispetto a

quelle degli ufficiali giudiziari e dei loro aiutanti per cui, stanti

il diverso stato giuridico ed il diverso impegno professionale, era

giustificata la diversità dei sistemi retributivi e il minor

trattamento complessivamente riservato ai messi di conciliazione; che

la insussistenza di un rapporto esclusivo con l'amministrazione rendeva

inutile il richiamo all'art. 36 Cost. che è applicabile al rapporto

autonomo solo quando esso, in riferimento alla complessità dei mezzi,

costituisce unica fonte di sostentamento.

La causa era rimessa, per la decisione, alla camera di consiglio. Considerato in diritto :

Il Pretore di Trecastagni, con l'ordinanza in epigrafe, denuncia

l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. lgt. del 1

Febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16,

che, per i messi di conciliazione, fissa la misura dei diritti di

cronologico e di notificazione, nonché l'indennità di trasferta nella

metà di quella che spetta agli ufficiali giudiziari con l'esclusione,

peraltro, dell'indennità integrativa, in quanto viola:

a) l'art. 3 Cost. perché, attesa la sostanziale parità di

funzioni di notificazione fra i messi di conciliazione e gli aiutanti

ufficiali giudiziari, il deteriore trattamento riservato ai primi è

privo di ragionevole giustificazione anche perché essi non

percepiscono l'indennità integrativa (ex art. 16 del d.P.R. n.

1229/59);

b) l'art. 35 Cost. perché detta decurtazione non è compatibile

con il generale principio della tutela del lavoro;

c) l'art. 36 Cost. perché l'entità dei compensi, come sopra

determinati, non è conforme ai parametri di equa retribuzione imposti

da tale norma.

Anzitutto la Corte ritiene, in via preliminare, che non si possa

dubitare della rilevanza della questione in quanto risulta

inequivocabilmente che il giudice a quo era chiamato a decidere sulla

pretesa dell'attore a una giusta retribuzione della quale fanno parte i

diritti e l'indennità di cui trattasi. E non poteva emettere la

decisione del giudizio principale indipendentemente dalla decisione

della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale delle

norme da applicare (sent. n. 300/83).

Nel merito la questione non è fondata.

Invero, le due situazioni poste a raffronto, quella cioè dei messi

di conciliazione e quella degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti

ufficiali giudiziari, non sono né identiche né omogenee per cui la

diversità di trattamento, fatto ai primi dal legislatore, non è

irrazionale.

L'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario hanno

uno status ben determinato e disciplinato da norme apposite e

particolari (D.P.R. 28 dicembre 1959, n. 1229, e successive modifiche;

legge 11 giugno 1962, n. 546; legge 12 luglio 1975, n. 339).

Sono impiegati dello Stato; conseguono la qualifica e sono immessi

in ruolo a seguito di pubblico concorso articolato su prove scritte ed

orali e le operazioni relative sono svolte da apposita Commissione

nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e presieduta da un

magistrato. Hanno un organico ben determinato e in maniera fissa (art.

101 del T. U. n. 1229/59).

Accanto ai diritti hanno una serie di doveri. Sono sottoposti ad

apposita Commissione di Vigilanza e di disciplina (art. 49 del T. U. n.

1229/59), alla vigilanza del Presidente della Corte d'appello quelli

che operano nel distretto; del Presidente del Tribunale quelli che

operano nel circondario e del Pretore quelli addetti all'ufficio di

Pretura nonché a quella dell'ufficiale giudiziario dirigente. Sono

soggetti a sanzioni disciplinari (art. 60, T. U. n. 1229/59).

Contraggono particolari responsabilità per gli atti del loro ufficio.

Sono retribuiti con un sistema speciale (artt. 122, T. U. n.

1229/59 e segg.) che utilizza i proventi costituiti dai diritti che

sono autorizzati ad esigere ed una percentuale sui crediti recuperati

all'erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi, sulle somme

introitate dall'erario per la vendita dei corpi di reato.

Le somme introitate ai suddetti titoli sono versate in una cassa

comune e ripartite tra tutti gli ufficiali giudiziari, al netto delle

detrazioni.

Hanno diritto all'indennità di trasferta per gli atti compiuti

fuori dall'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede (art 133, T.U. n.

1229/59).

Hanno poi diritto ad una indennità integrativa a carico

dell'erario (art. 148, T. U. n. 1229/59) nel caso in cui, con la

percezione dei diritti, al netto del due per cento delle spese di

ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non vengano a

percepire uno stipendio iniziale pari a quello previsto per il

personale appartenente alla sesta qualifica funzionale.

Tale importo è elevato in relazione all'anzianità di servizio

maturata dall'ufficiale giudiziario ed all'ammontare dello stipendio

spettante ai detti dipendenti di pari anzianità di servizio.

Anche gli aiutanti ufficiali giudiziari (artt. 160 e segg. T. U.

n. 1229/59) hanno uno status bene determinato. Sono anche essi

impiegati dello Stato ed assunti in servizio a seguito di pubblico

concorso su prove scritte ed orali, le cui operazioni sono svolte da

una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia.

Sono retribuiti (art. 167, T. U. n. 1229/59): a) mediante i

proventi costituiti dai diritti di notificazione, dai diritti fissi

postali sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, dai diritti

di chiamata di causa; b) con la terza parte della percentuale sul

recupero dei crediti erariali spettanti agli ufficiali giudiziari che,

quindi, hanno detta quota a loro carico. Essi ripartiscono tra loro in

quota eguale i detti proventi, diritti e percentuale, al netto delle

spese di ufficio e dell'importo del trattamento economico da

corrispondere a quelli in soprannumero.

Spetta anche agli aiutanti (art. 169, T. U. n. 1229/59)

l'indennità integrativa a carico dell'erario nel caso in cui, con i

diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e

del dieci per cento per la tassa erariale, non percepiscono lo

stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta

qualifica funzionale.

Tale importo è progressivamente elevato in relazione alla

anzianità di servizio maturata dall'aiutante, all'ammontare dello

stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale di

pari anzianità di servizio.

Va infine notato che anche ai coadiutori spettano dei proventi

costituiti, tra l'altro, dal diritto di cronologico, dal diritto di

copia e dal diritto di chiamata di causa e il dirigente dell'ufficio

provvede alla ripartizione (art. 177, T.U. n. 1229/59).

I messi di conciliazione, invece, sono nominati dal Presidente del

Tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica; sono scelti tra

persone dipendenti dal Comune o tra altre persone che, residenti nel

luogo, diano garanzie di capacità e moralità (art. 249, R.D. 28

dicembre 1924, n. 2271; art. 9, l. 25 giugno 1940, n. 763; art. 28,

R.D. 30 gennaio 1941, n.12). Svolgono la loro attività sotto la

sorveglianza del conciliatore (artt. 256, 258 del R.D. n. 2271 del

1924 e art. 9, R.D. n. 12 del 1941).

Per quanto riguarda l'onere economico e l'organizzazione del

servizio, occorre rilevare che sono a carico dei comuni le spese

obbligatorie per il funzionamento degli uffici di conciliazione (art.

91, T.U. com. e prov.); che le somme riscosse per i diritti di

cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, sono devolute

ai comuni e destinate al funzionamento degli uffici di conciliazione,

ivi compreso il pagamento dei compensi ai messi.

Per quanto riguarda lo status dei messi di conciliazione, nulla

quaestio per i dipendenti del Comune che sono già legati ad esso da un

rapporto di lavoro o di impiego.

Per i non dipendenti, invece, il rapporto che, in ogni caso, si

instaura con il Comune - per cui trattasi di rapporto di impiego

pubblico - in astratto può configurarsi come svolto tanto in regime di

autonomia quanto in regime di subordinazione.

E la qualificazione dipende dal suo concreto atteggiarsi.

In via generale si ritiene che, negli uffici con scarso indice di

lavoro, il messo svolge attività lavorativa molto limitata,

consistente nella notificazione di pochissimi atti, oltre la

conseguente e scarsissima opera accessoria di registrazione. Egli,

quindi, sarà impegnato saltuariamente ed occasionalmente; non potrà

avere vincoli di rilievo ma godrà certamente di piena autonomia di

organizzazione.

Invece, negli uffici di maggiore dimensione, nei quali può

accadere che vi sia una massa di atti da compiere, tali da richiedere

un impegno quotidiano e continuativo, si rende necessario l'intervento

di un capo al quale competerà la responsabilità organizzativa e

funzionale dell'ufficio con i correlativi poteri di distribuzione del

lavoro e di emanazione di direttive vincolanti per il messo le cui

energie lavorative attueranno, quindi, una collaborazione nell'ufficio

di appartenenza e determineranno il suo inserimento nello stesso, onde

la configurabilità di rapporto di lavoro subordinato.

Ma in nessuna delle situazioni che si possono verificare può dirsi

che la posizione del messo sia identica od omogenea a quella

dell'ufficiale giudiziario.

Mentre l'ufficiale giudiziario non può compiere alcun altro

lavoro, così come, di regola, qualunque altro impiegato dello Stato,

il messo, se dipendente comunale, svolge il suo lavoro abituale al

Comune e solo accessoriamente e saltuariamente quello di messo comunale

e, comunque, sarà retribuito come impiegato comunale ed avrà come

accessori, proventi, diritti ed indennità di trasferta.

Invece, se non dipendente comunale, potrà svolgere altro lavoro.

In ogni caso ha una responsabilità molto limitata che,

generalmente, si fa risalire al Comune.

Inoltre, per quanto riguarda l'entità dei proventi e dei diritti,

si deve anche considerare che essi sono percepiti nella totalità dal

solo messo di conciliazione, mentre per gli ufficiali giudiziari e gli

aiutanti, per i quali normalmente costituiscono la retribuzione, sono

divisi con i vari appartenenti all'ufficio e, per quanto riguarda il

diritto di cronologico, anche con i coadiutori.

Trova quindi ragionevole giustificazione ed è razionale il diverso

trattamento fatto ai messi di conciliazione rispetto agli ufficiali

giudiziari per quanto riguarda i diritti di cronologico e di

notificazione, mentre i diritti di trasferta sono ridotti proprio

perché essi si svolgono in spazi molto limitati e non certo a notevole

distanza.

Per quanto riguarda l'indennità integrativa, essa viene

corrisposta solo se le somme costituenti la retribuzione sono di

entità inferiore allo stipendio rispettivamente del sesto livello

funzionale per gli ufficiali giudiziari e del quarto livello funzionale

per gli aiutanti. Ed in ogni caso è corrisposta per la differenza tra

le somme percepite come diritti e stipendio pari alle suddette

qualifiche funzionari.

Quindi, non irrazionalmente il legislatore non ha previsto la

corresponsione anche al messo di conciliazione della indennità

integrativa stante il diverso status professionale e lo speciale

sistema retributivo previsto solo per gli ufficiali giudiziari e gli

aiutanti.

Va anche notato che, in base alle vigenti disposizioni, le

notificazioni a mezzo posta, regolate di recente da nuove disposizioni

di legge (L. 20 novembre 1982, n. 890), costituiscono il mezzo

ordinario e generale di notificazione, mentre quelle a mezzo ufficiale

giudiziario o aiutante o messo di conciliazione costituiscono ormai un

mezzo eccezionale.

Non sussiste nemmeno la denunciata violazione dell'art. 36 Cost..

Invero, i detti diritti e l'indennità di trasferta costituiscono

solo una componente della retribuzione, cioè una esigua parte,

evidentemente la meno rilevante. E questa Corte ha più volte deciso

che l'art. 36 non si applica alle singole componenti della retribuzione

ed alle prestazioni accessorie e che per accertare la legittimità

della retribuzione del lavoratore occorre fare riferimento all'intera

retribuzione nel suo complesso (sentt. n. 227/82; n. 229/83; n.

176/80).

Infine, non sussiste violazione dell'art. 35 Cost..

Invero, il detto art. 35 enuncia solo un principio generale di

garanzia del lavoro mentre è demandata al legislatore, in concreto, la

disciplina per la protezione delle varie forme di attività lavorative,

nei limiti del rispetto dei criteri di ragionevolezza (sent. n.

128/83).

Trattasi di una norma di principio che non appresta alcuna

ulteriore e specifica tutela al lavoratore (sent. n. 189/82).

Pertanto, la questione sollevata, per tutti i profili denunciati,

risulta essere infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 del d.l. lgt. 1 febbraio 1946, n. 122, modificato dalla

legge 3 febbraio 1957, n. 16, sollevata dal Pretore di Trecastagni con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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