Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1983 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6 e

16 cpv., della legge 7 maggio 1981, n. 180 (modifiche all'ordinamento

giudiziario militare di pace) promossi con quattro ordinanze emesse il

24 aprile 1982 dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti da

Coratella Marco, da Pratelli Nicolò, da Andreis Sergio e da Floridi

Remo, iscritte ai nn. 433, 434, 435 e 510 del registro ordinanze 1982

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29

settembre 1982.

Visto l'atto di costituzione di Andreis Sergio;

udito nell'udienza pubblica dell'1 dicembre 1982 il Giudice

relatore Alberto Malagugini;

udito l'avv. Mauro Mellini, per Andreis Sergio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In sede di esame del ricorso per cassazione proposto dal

Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare

di Appello avverso la sentenza con cui detta Corte Militare aveva

assolto dall'imputazione di tentata simulazione d'infermità il soldato

Coratella Marco, la Corte di Cassazione, prima sezione penale,

sollevava d'ufficio - con ordinanza del 24 aprile 1982 (r.o. 433/82) -

questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 16 cpv. legge

7/5/1981, n. 180 ("Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di

pace"), assumendo il contrasto di tali norme con la VI disposizione

transitoria della Costituzione, in relazione agli artt. 102, secondo

comma e 103, terzo comma, Cost., nelle parti in cui esse "prevedono la

soppressione del Tribunale Supremo Militare e l'attribuzione del potere

di decisione sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari ad

una sezione ordinaria, anziché specializzata, della Corte Suprema di

Cassazione".

Premesso che trattavasi di questione rilevante in quanto incidente

sulla legittimità della composizione di esso organo giudicante e

quindi sulla sua "potestas decidendi", la Corte rimettente osservava

innanzitutto che, rispetto ai Tribunali militari - in quanto

costituenti una giurisdizione speciale fornita di garanzia

costituzionale (art. 103, terzo comma, Cost.) - la VI disposizione

transitoria della Costituzione aveva escluso la "revisione" imposta per

gli organi speciali di giurisdizione; prescrivendo invece, in relazione

all'art. 111 Cost., il "riordinamento" del Tribunale Supremo Militare,

al fine (Corte Cost., n. 119/1957) di togliere a questo il carattere di

giudice supremo di legittimità rispetto alle decisioni dei tribunali

militari, ed al ricorso per Cassazione contro le sue sentenze la natura

di ricorso straordinario: così attuando, anche per la giustizia

militare, il principio dell'unità della giurisdizione, con il

sindacato di legittimità della Corte di Cassazione esteso a tutte le

sentenze degli organi giurisdizionali ordinari e speciali (art. 111,

secondo comma, Cost.).

Ora, ad avviso della Corte rimettente, l'uso del termine

"riordinamento", in luogo di quello di "revisione", induce ad escludere

che si sia inteso attuare l'art. 111, secondo comma, Cost. con la pura

e semplice soppressione del Tribunale Supremo Militare: tant'è che fu

abbandonata una disposizione in tal senso inserita nel progetto di

Costituzione elaborato dalla Commissione c.d. dei 75. Nemmeno, poi,

potrebbe ritenersi che il Costituente abbia inteso, con la VI disp.

trans., disporre l'istituzione, in luogo del T.S.M., di un organo

giurisdizionale di appello, non essendo sostenibile che si sia voluto,

per i soli tribunali militari, costituzionalizzare il principio del

doppio grado di giudizio di merito, non previsto per la giurisdizione

ordinaria e per le altre giurisdizioni speciali (Corte Cost. n. 47/65;

Cass., S.U. 3/7/1971, Podestà). Né varrebbe in contrario l'opinione

espressa dal Presidente della Commissione dei 75, dal momento che "non

fu neppure svolto, per l'assenza dei presentatori, un emendamento alla

VI disposizione transitoria, con il quale si prevedeva che fossero

"trasferite alla Corte di Cassazione le attuali funzioni

giurisdizionali del Tribunale Supremo Militare al quale saranno

attribuite le funzioni di giudice di secondo grado" Atti dell'Assemblea

costituente, 1948, pag. 2887)"

Se ne dovrebbe quindi dedurre, ad avviso della Corte rimettente,

che con la VI disp. trans. si sia "inteso imporre al legislatore

ordinario un "adattamento della struttura e delle funzioni del

Tribunale Supremo Militare" (sentenza 8/7/1957 n. 119 della Corte

costituzionale) ossia un "riordinamento", che consentisse di

salvaguardare la specialità della giurisdizione militare e di

utilizzare la specializzazione dei magistrati militari anche in sede di

controllo finale di legittimità. Ed il mezzo per conseguire tale

finalità non poteva essere che quello, previsto dall'art. 102, secondo

comma, Cost., della istituzione nell'ambito della Corte di Cassazione

di una sezione specializzata per la decisione sui ricorsi contro i

provvedimenti dei giudici militari. Sezione, facente parte integrante

della Corte di Cassazione, composta da magistrati della stessa Corte

nonché da magistrati militari, con presidenza e prevalenza numerica

attribuita ai primi, onde salvaguardare il principio dell'unità della

giurisdizione di legittimità spettante alla Corte di Cassazione in

base all'art. 111, secondo comma, Costituzione. Del resto, in tale

senso era orientata la quasi totalità delle iniziative parlamentari

successive all'entrata in vigore della Costituzione, con il parere

favorevole del Consiglio Superiore della magistratura".

D'altra parte, secondo la Corte rimettente, il riconoscimento della

giurisdizione militare attuato con l'art. 103, terzo comma, Cost.

andrebbe inteso "in funzione della rilevanza costituzionale attribuita

alla specialità della relativa materia e conseguentemente alla

specializzazione dei magistrati militari". Sarebbe perciò contrario a

tale disposizione escludere totalmente costoro dal giudizio definitivo

di legittimità sulle decisioni dei Tribunali militari e lasciare così

la giurisdizione militare "totalmente acefala"; non bastando certo, ad

evitare ciò, l'istituzione presso la Corte di Cassazione di un ufficio

del P.M. specializzato.

2. - La medesima questione veniva sollevata, con identica

motivazione, dalla stessa prima sezione penale della Corte di

Cassazione con altre tre ordinanze, pure emesse il 24 aprile 1982 nel

corso di altrettanti giudizi instaurati rispettivamente: 1) su ricorso

del Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare

di Palermo, ai sensi dell'art. 579 cod. proc. pen. per pluralità di

giudicati nei confronti di Pratelli Nicolò (r.o. 434/82); 2) con il

conflitto di competenza territoriale denunciato dal G.I. del Tribunale

militare territoriale di Torino nei confronti del G.I. del Tribunale

militare territoriale di Roma, nel corso del procedimento penale contro

Floridi Remo, imputato del reato di mancanza alla chiamata (r.o.

510/82); 3) sul ricorso per cassazione proposto da Andreis Sergio

avverso la sentenza 1/10/81 emessa nei suoi confronti dalla Corte

Militare di Appello di Roma (r.o. 435/82).

3. - Le quattro predette ordinanze, ritualmente notificate e

comunicate, venivano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del

29/9/82.

Nei giudizi così instaurati il Presidente del Consiglio dei

Ministri non è intervenuto.

4. - Nel giudizio di cui all'ultima delle citate ordinanze è

invece intervenuta la parte privata Andreis, rappresentata e difesa

dagli avv.ti Giuseppe Ramadori e Mauro Mellini. Dopo aver sostenuto che

la proposta questione trae origine da istanze corporative della

magistratura militare, la difesa osservava che al principio di unità

della giurisdizione e di unicità del sindacato di legittimità è

estranea la dedotta esigenza di specializzazione dell'organo giudicante

in funzione della specialità del giudice a quo: altrimenti opinando,

la si dovrebbe ritenere necessaria in ogni caso in cui la Corte di

Cassazione giudichi in materia attribuita nei gradi precedenti ad un

qualunque altro giudice speciale. Il sostenere, poi, che senza la

proposta sezione specializzata la giurisdizione militare rimane

"acefala" si risolverebbe in una mera critica alla Costituzione,

giacché questa ha voluto che rispetto al sindacato di legittimità le

giurisdizioni speciali (con l'eccezione del Consiglio di Stato e della

Corte dei Conti) siano appunto acefale.

D'altra parte "se si è prevista l'istituzione di sezioni

specializzate con la partecipazione di estranei alla magistratura, non

si può gabellare per sezione specializzata una sezione della

Cassazione di cui facciano parte non cittadini esperti ma magistrati

estranei alla magistratura ordinaria perché appartenenti ad una

magistratura speciale". In tal modo, in realtà, si darebbe vita non ad

una sezione specializzata ma ad un vero e proprio giudice speciale.

Si inserirebbero - inoltre - nella Corte di Cassazione magistrati

nominati dal Ministro della Difesa anziché dal Consiglio Superiore

della Magistratura: mentre, là dove il Costituente ha voluto che a far

parte della Corte di Cassazione vengano chiamati estranei alla

magistratura ordinaria (professori di diritto ed avvocati insigni) lo

ha stabilito espressamente ed ha nel contempo previsto che essi siano

designati dal C.S.M. (art. 106 Cost.).

Né potrebbe fondatamente richiamarsi, a sostegno della "sezione

specializzata" - per di più ove si neghi che una diversa soluzione

rientri nella discrezionalità legislativa - il disposto della VI disp.

trans. Cost. Il riordinamento del T.S.M. è stato infatti da questa

previsto come conseguenza da un lato dell'attribuzione dei ricorsi alla

Cassazione e dall'altro del fatto che tale organo era investito anche

di altre funzioni di carattere amministrativo: sicché non è dato

comprendere - secondo la parte intervenuta - come da una tale norma

possa farsi discendere "la necessità di attribuire la decisione di

tali ricorsi ad una Corte di Cassazione riordinata in modo da diventare

una riedizione del Tribunale Supremo Militare".

La difesa dell'Andreis lamentava infine che, nel sollevare la

questione in oggetto, non fosse stata neppure presa in esame l'opposta

eccezione d'incostituzionalità dell'istituzione di una Procura

Generale Militare presso la Corte di Cassazione da essa stessa proposta

nel giudizio a quo.

Su quest'ultima questione, di costituzionalità, dell'art. 5, primo

comma, della legge n. 180 del 1981, la difesa dell'Andreis si è

intrattenuta diffusamente nella pubblica udienza, instando perché la

Corte avesse a sollevarla di ufficio. Considerato in diritto :

1. - I quattro giudizi, stante l'identità della questione in essi

proposta, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La Corte di Cassazione, Sez. I penale, ha sollevato di

ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 16

capoverso della legge 7 maggio 1981, n. 180 "nelle parti in cui

prevedono la soppressione del Tribunale Supremo Militare e la

attribuzione del potere di decisione sui ricorsi contro i provvedimenti

dei giudici militari ad una sezione ordinaria, anziché specializzata,

della Corte Suprema di Cassazione".

Le disposizioni di legge denunziate, a dire del giudice rimettente,

sarebbero in contrasto con la VI disposizione transitoria della

Costituzione, in relazione agli artt. 102, secondo comma, e 103, terzo

comma della Costituzione stessa.

La questione non è fondata.

3. - Il giudice a quo muove dalla considerazione che il

Costituente, dettando le disposizioni sull'ordinamento giurisdizionale,

ha espressamente voluto mantenere, anche in tempo di pace, la

giurisdizione dei Tribunali militari, limitatamente ai reati commessi

da appartenenti alle Forze Armate (art. 103, terzo comma, ultimo

periodo Cost.): giurisdizione speciale, dunque, assistita da garanzia

costituzionale. Ciò premesso, la Corte di Cassazione, sulla scorta di

quanto affermato da questa Corte (sent. n. 119 del 1957), riconosce che

la Costituzione impone di attuare, "anche per la giustizia militare, il

principio della unicità della giurisdizione, con il sindacato di

legittimità della Corte di Cassazione esteso a tutte le sentenze degli

organi giurisdizionali ordinari e speciali, secondo il disposto

dell'art. 111 (secondo comma) della Costituzione" (con la sola

eccezione consentita per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di

guerra e con la limitazione prevista per i ricorsi contro le decisioni

del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti).

In altre parole il giudice a quo non dubita che il capoverso della

VI disposizione transitoria Cost. vada letto nel senso univoco

risultante dal testo letterale; nel senso, cioè, di considerare il

"riordinamento" ivi previsto preordinato al fine di togliere all'organo

di giurisdizione speciale allora denominato Tribunale supremo militare

"carattere e fisionomia di giudice supremo di legittimità, nei

riguardi delle decisioni dei tribunali militari" (sent. n. 119 del

1957, cit.).

Se così è, si deve convenire - senza necessità di fare ricorso

ai lavori preparatori - che dal combinato disposto del secondo comma

dell'art. 111 e del capoverso della VI disposizione transitoria della

Costituzione emergono due conseguenze ineludibili ed inscindibili: la

prima, che anche contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà

personale degli organi della giurisdizione speciale militare è sempre

ammesso ricorso in cassazione; la seconda, che l'organo della

giurisdizione speciale militare all'epoca denominato Tribunale supremo

militare - e come tale necessariamente individuato dal Costituente -

deve essere riordinato in modo da non potere più svolgere le funzioni

di giudice "supremo" di legittimità nei confronti delle decisioni dei

giudici militari.

4. - Questo essendo il chiarissimo dettato dei citati disposti

costituzionali, nella stessa lettura fattane dal giudice rimettente, è

agevole riconoscere che le argomentazioni da lui proposte per

contestare la legittimità costituzionale degli artt. 6 e 16 cpv.

della legge n. 180 del 1981 non possono essere condivise.

Invero, l'assunto della Corte di Cassazione si è che il

riordinamento del Tribunale Supremo Militare avrebbe dovuto consentire

"di salvaguardare la specialità della giurisdizione militare e di

utilizzare la specializzazione dei magistrati militari anche in sede di

controllo di legittimità".

A tal fine, il giudice a quo indica un sistema consistente nella

"istituzione nell'ambito della Corte di Cassazione di una sezione

specializzata per le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti dei

giudici militari"; sezione specializzata rientrante nella previsione

dell'art. 102, secondo comma, Cost. e che il giudice a quo immagina

composta da magistrati di cassazione e da magistrati militari "con

presidenza e prevalenza numerica attribuita ai primi".

È evidente che ad una prospettazione del genere è anzitutto

estraneo il "riordinamento" del Tribunale Supremo Militare, che

risulterebbe pur sempre privato - come deve essere - delle funzioni di

giudice di legittimità nei confronti delle decisioni dei giudici

militari.

In secondo luogo, la censura mossa con riferimento all'art. 103,

terzo comma, Cost. si risolve in una critica al dettato costituzionale

che espressamente configura la giurisdizione speciale militare come

"acefala" nel senso in cui il termine è usato dal giudice rimettente.

5. - In verità, il problema sollevato dalla Corte di Cassazione

attiene all'ordinamento giudiziario, mentre il riordinamento imposto

dal capoverso della VI disposizione transitoria attiene alla

giurisdizione. E la soluzione da essa Cassazione caldeggiata, proprio

perché attiene all'ordinamento giuridiziario, non può in alcun modo

ritenersi costituzionalmente obbligata. Basta, invero, por mente alla

formulazione dell'art. 102, capoverso, secondo periodo, Cost. per

rendersi conto che, in armonia con il disposto dell'art. 108, primo

comma Cost. l'istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di

"sezioni specializzate per determinate materie, anche con la

partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura" è

rimessa alla scelta discrezionale del legislatore, al quale soltanto

spetta di valutare l'opportunità di istituire per specifiche materie

siffatte sezioni specializzate, determinandone la composizione.

Per quanto riguarda il controllo di legittimità in ordine alle

sentenze e ai provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli

organi della giurisdizione speciale militare, rimesso, con oltre

trent'anni di ritardo, alla Corte di Cassazione, il legislatore non ha

ritenuto di operare una scelta del genere e la pertinente disposizione

della legge n. 180 del 1981 (art. 6) è immune dalle censure sollevate

sul piano costituzionale.

6. - Quanto all'art. 16 cpv. della medesima legge n. 180 del 1981,

è evidente il nesso di conseguenzialità che lega la denunzia di

questo disposto alla precedente, avente ad oggetto l'art. 6 della

medesima legge, nel contesto di un'unica inscindibile questione. Ne

deriva che la ritenuta infondatezza della prima implica necessariamente

l'infondatezza della seconda, essendo impensabile, perché chiaramente

irrilevante, una censura autonomamente mossa all'art. 16 cpv. legge n.

180 del 1981, portante abrogazione di norme precedenti se e in quanto

incompatibili Con altre successive, ove scissa dalla denunzia della

disposizione sopravvenuta, della cui efficacia abrogante si tratta.

7. - Infine, la sollecitazione della difesa Andreis a che questa

Corte sollevi d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 5

della medesima legge n. 180 del 1981, non può prendersi in alcuna

considerazione essendo mancato il benché minimo accenno alla rilevanza

della questione stessa nel presente giudizio incidentale di

costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6 e 16 cpv. della legge 7 maggio 1981, n. 180 nelle parti

in cui prevedono la soppressione del Tribunale Supremo Militare e

l'attribuzione del potere di decisione sui ricorsi contro i

provvedimenti dei giudici militari ad una sezione ordinaria, anziché

specializzata, della Corte Suprema di Cassazione, sollevata in

riferimento alla VI disposizione transitoria della Costituzione in

relazione agli artt. 102, secondo comma e 103, terzo comma, Cost.,

dalla Corte di Cassazione, Sezione I penale, con le ordinanze indicate

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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