Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1960 · relatore Tomaso Perassi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,

comma terzo, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza 27 novembre 1958 emessa dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra l'Associazione Industriale Lombarda e

la Società p. a. A.N.I.C., iscritta al n. 9 del Registro ordinanze

1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del

21 febbraio 1959;

2) ordinanza 26 febbraio 1959 emessa dal Tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra l'Associazione Industriale Lombarda e

la Società p. a. Alfa Romeo con l'intervento del Ministero delle

partecipazioni statali, iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1959 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 23

maggio 1959;

3) ordinanza 27 aprile 1959 emessa dal Tribunale di Firenze nel

procedimento civile vertente tra l'Associazione Industriali della

Provincia di Firenze e la Società p. a. Larderello, iscritta al n. 72

del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 164 dell'11 luglio 1959.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 1959 la relazione

del Giudice Tomaso Perassi;

uditi gli avvocati Aldo Dedin, Cesare Tumedei, Giancarlo Fre e

Cesare Grassetti, per l'Associazione Industriale Lombarda e per

l'Associazione Industriali della Provincia di Firenze; Antonio

Sorrentino, Enrico Redenti, Camillo Giussani e Giacomo Delitala, per le

Società A.N.I.C., Alfa Romeo e Larderello; e il sostituto avv.

generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del

Ministero delle partecipazioni statali, entrato in vigore il 7 febbraio

1957, dopo avere stabilito che le partecipazioni statali devono essere

inquadrate in enti autonomi di gestione, operanti secondo criteri di

economicità, e che il primo inquadramento deve essere attuato entro il

termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, reca,

nell'ultimo comma, la seguente disposizione: "Entro lo stesso termine

cesseranno i rapporti associativi delle aziende a prevalente

partecipazione statale con le organizzazioni sindacali degli altri

datori di lavoro".

In base a questa disposizione, la Società p. a. A.N.I.C., in data

13 dicembre 1957, e la Società p. a. Alfa Romeo, in data 21 dicembre

1957, inviarono le proprie dimissioni alla Associazione Industriale

Lombarda, facendo presente che tali dimissioni, rassegnate in forza di

un comando di legge, dovevano avere effetto immediato, benché lo

statuto dell'Associazione prevedesse un termine di preavviso. Analogo

comportamento seguì la Società p. a. Larderello, che in data 26 marzo

1958 comunicò il proprio recesso all'Associazione Industriali della

Provincia di Firenze, alla quale era iscritta.

Sia l'Associazione Industriale Lombarda che l'Associazione

Industriali della Provincia di Firenze citarono però, rispettiva -

mente, le Società A.N.I.C. ed Alfa Romeo e la Società Larderello

dinanzi all'Autorità giudiziaria, chiedendo che le convenute fossero

condannate a pagare i contributi associativi per i periodi di preavviso

previsti, in caso di dimissioni, dagli statuti di ciascuna

Associazione. Le domande dell'Associazione Lombarda contro l'A.N.I.C. e

l'Alfa Romeo furono proposte dinanzi al Tribunale di Milano con atti

notificati, rispettivamente, il 30 maggio 1958 ed il 24 maggio 1958. La

domanda dell'Associazione di Firenze contro la Larderello fu proposta

dinanzi al Tribunale di Firenze con atto notificato il 12 novembre

1958. A motivo delle tre domande fu dedotto che la disposizione

contenuta nell'ultimo comma dell'art. 3 della citata legge 22 dicembre

1956, n. 1589, sul distacco delle aziende a prevalente partecipazione

statale dalle organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro,

doveva considerarsi costituzionalmente illegittima perché in contrasto

col principio della libertà di organizzazione sindacale, sancito

dall'art. 39 della Costituzione. Fu fatta quindi esplicita istanza, in

ciascuno dei tre procedimenti, per la rimessione degli atti, per

competenza, alla Corte costituzionale.

Sia il Tribunale di Milano che il Tribunale di Firenze ritennero

che la risoluzione della dedotta questione di legittimità

costituzionale fosse indispensabile per la decisione di ciascuna causa

e che, d'altra parte, la questione stessa non fosse manifestamente

infondata. Così la questione è stata rimessa al giudizio di questa

Corte con tre distinte ordinanze:

a) ordinanza 27 novembre 1958, emessa dal Tribunale di Milano nel

procedimento fra l'Associazione Industriale Lombarda e la Società

A.N.I.C.;

b) ordinanza 26 febbraio 1959, emessa dal Tribunale di Milano nel

procedimento fra l'Associazione Industriale Lombarda e la Società Alfa

Romeo;

c) ordinanza 27 aprile 1959, emessa dal Tribunale di Firenze nel

procedimento fra l'Associazione Industriale di Firenze e la Società

Larderello.

Le tre ordinanze debitamente notificate alle parti e comunicate ai

Presidenti delle due Camere del Parlamento, sono state pubblicate sulla

Gazzetta Ufficiale, in data, rispettivamente, 21 febbraio, 16 aprile ed

11 luglio 1959.

Dinanzi a questa Corte, in ciascuno dei tre procedimenti promossi

con le indicate ordinanze, si sono costituite le parti dei rispettivi

giudizi principali. Nel procedimento promosso con l'ordinanza 26

febbraio 1959 del Tribunale di Milano si è costituito anche il

Ministero delle partecipazioni statali, che aveva spiegato intervento

nel giudizio principale dinanzi al Tribunale di Milano. In tutti e tre

i procedimenti ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Le deduzioni svolte negli atti di costituzione possono essere così

sintetizzate:

Le Associazioni industriali sostengono che l'incostituzionalità

dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1956 è in re

ipsa, perché deriva dal solo fatto dell'intervento legislativo nella

materia della libertà dell'organizzazione sindacale, che non può

tollerarne nessuno.

Tale libertà - precisa al riguardo la difesa delle Associazioni -

è sancita nell'art. 39 della Costituzione senza quelle riserve di

legge che figurano nelle dichiarazioni relative ad altri diritti

civili; l'intervento del legislatore è consentito in un solo caso,

quando cioè si voglia imporre la registrazione dei sindacati presso

uffici locali o centrali. Per effetto della norma di legge impugnata,

le aziende a partecipazione statale si son dovute distaccare dalle

organizzazioni alle quali avevano liberamente aderito: se non avessero

eseguito prima l'ordine legislativo, il distacco si sarebbe

automaticamente avverato il 7 febbraio 1958. Limitando così

l'autonomia delle determinazioni negoziali delle parti nei rapporti

associativi, la norma impugnata ha violato il principio della libertà

sindacale non solo nei confronti delle aziende, ma anche nei confronti

delle organizzazioni.

Le Associazioni industriali concludono, quindi, chiedendo che

l'art. 3, comma terzo, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sia

dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 39 della Costituzione.

Le Società A.N.I.C., Alfa Romeo e Larderello eccepiscono, innanzi

tutto, che la norma impugnata non tocca il problema della libertà

dell'organizzazione sindacale. Il fatto stesso che la legge accordi un

intervallo di tempo per la cessazione dei rapporti associativi, sta a

dimostrare - secondo la difesa delle tre Società - che il cosiddetto

"sganciamento" delle aziende a partecipazione statale dalle

organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro non discende

automaticamente dalla legge, ma è collegato a una manifestazione di

volontà delle singole aziende interessate. Lo Stato, in altre parole,

avrebbe stabilito di assumere un certo comportamento nell'interno delle

aziende a cui partecipa: il comando legislativo non sarebbe rivolto

alle aziende, ma ai rappresentanti dello Stato in seno alle stesse, ed

il solo effetto esterno della norma impugnata sarebbe quello di

attribuire efficacia immediata al recesso deliberato dalle singole

aziende, nonostante i termini di preavviso previsti dagli statuti delle

varie associazioni.

In secondo luogo, le tre Società sostengono che l'art. 39 della

Costituzione sancisce soltanto il principio della pluralità dei

sindacati (in contrasto con il precedente ordinamento del sindacato

unico) ed il principio della esenzione dei sindacati da ogni ingerenza

governativa. Il diritto di libera scelta del sindacato da parte degli

interessati non sarebbe garantito dall'art. 39, bensì dall'art. 18

della Costituzione. Ma, a parte il rilievo che l'incostituzionalità

della norma impugnata non è stata dedotta in relazione all'art. 18

della Costituzione, tale articolo - secondo la difesa delle tre

Società - in quanto diretto a garantire i diritti della personalità

umana in una fondamentale manifestazione, non potrebbe ovviamente che

riferirsi alle sole persone fisiche, e non anche a persone giuridiche,

come le "aziende", sia pure costituite in forma associativa.

Il principio della libertà dell'organizzazione sindacale -

afferma, infine, la difesa delle tre Società - non può essere inteso

nel senso che la legge non possa affatto regolarlo: incostituzionale

sarebbe soltanto una norma che vietasse l'esercizio del diritto di

associazione, non una norma diretta a limitare la facoltà di scelta. E

una simile limitazione deve ritenersi giustificata per tutti gli enti

con cui lo Stato svolge la sua attività nel settore dell'economia, sia

che trattisi di aziende statali o enti pubblici in senso tradizionale

sia che trattisi di enti pubblici economici o di società per azioni,

non essendo concepibile che tali enti facciano parte delle medesime

organizzazioni sindacali degli imprenditori privati e siano quindi

soggetti a direttive determinate da interessi privati, non sempre

compatibili con le finalità pubbliche che lo Stato persegue.

Le tre Società concludono chiedendo alla Corte che sia dichiarata

costituzionalmente legittima la norma in questione.

L'Avvocatura dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei

Ministri e per il Ministero delle partecipazioni statali, pur

condividendo l'interpretazione della norma impugnata, data dalla difesa

delle Associazioni sindacali in causa (che cioè lo "sganciamento" si

sarebbe verificato ope legis, scaduto il termine previsto nella norma,

anche se non fosse stato deliberato dai competenti organi delle singole

aziende), sostiene però anch'essa che non è vietato al legislatore

ordinario di disciplinare concretamente l'esercizio dei diritti

garantiti dalla Costituzione in tema di associazione e organizzazione

sindacale, stabilendo per particolari imprese od aziende uno specifico

ed autonomo modo di organizzazione. Nella specie, il legislatore non

avrebbe vietato alle aziende a prevalente partecipazione statale di

aderire a qualsiasi associazione sindacale, ma, riservandosi di

provvedere al loro inquadramento in apposite organizzazioni, avrebbe

soltanto vietato ad esse di continuare a far parte delle associazioni

sindacali delle imprese private. La norma impugnata non avrebbe violato

il diritto individuale di associazione né avrebbe modificata

l'organizzazione sindacale già esistente, e perciò sotto nessun

aspetto potrebbe ritenersi in contrasto con l'art. 39 della

Costituzione.

L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo alla Corte di

dichiarare che non sussiste la illegittimità costituzionale dell'art.

3, comma terzo, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, in relazione

all'art. 39 della Costituzione; di conseguenza dichiarare che la legge

stessa per la parte de qua è valida ed efficace ad ogni effetto.

Tutte le parti hanno tempestivamente depositato memorie.

L'Associazione Industriale Lombarda, nella memoria depositata il 15

ottobre 1959, confuta, innanzi tutto, la tesi difensiva delle tre

Società in causa, secondo cui l'art. 39 della Costituzione esaurirebbe

la sua portata nel garantire la pluralità sindacale e l'autonomia

organizzativa delle associazioni sindacali, facendo rilevare che una

simile interpretazione porterebbe a conseguenze assurde, come ad es. la

legittimità di eventuali sindacati obbligatori o anche la possibilità

di subordinare con legge ordinaria la formazione volontaria di

associazioni sindacali ad autorizzazioni di polizia. L'art. 39, invece,

si ricollega secondo la difesa della Associazione - al principio

enunciato nell'art. 18 della Costituzione, facendone applicazione al

fenomeno dell'associazione diretta ai fini di tutela professionale.

Libertà dei singoli di organizzarsi sindacalmente e libertà degli

organismi associativi in tal modo costituiti, sarebbero quindi i due

aspetti complementari e inscindibili del principio enunciato nel primo

comma dell'art. 39. E anche ammesso che l'art. 18 si riferisca alle

sole persone fisiche, una corrispondente limitazione sarebbe sempre da

escludere nella sfera di efficacia soggettiva dell'art. 39, perché

porterebbe alla assurda conseguenza - contro la ratio della norma - che

la libertà sindacale sarebbe garantita per tutti i lavoratori, che

sono naturaliter persone fisiche, mentre per i datori di lavoro sarebbe

garantita soltanto per quelli che siano persone fisiche, escludendo le

imprese dotate di personalità giuridica. Le sole esclusioni

ammissibili per l'art. 39, in assenza di qualsiasi discriminazione

soggettiva, sarebbero - secondo la difesa dell'Associazione - soltanto

quelle che possono trarsi da limiti logici, intrinseci alla ratio del

principio costituzionale: la facoltà di organizzarsi sindacalmente

come datori di lavoro si dovrebbe cioè ritenere esclusa solo per lo

Stato, le Provincie, i Comuni e gli altri Enti pubblici tradizionali,

in quanto si presentino nella veste di soggetti autoritari, i cui

rapporti con i prestatori di opera siano disciplinati da norme di legge

o di regolamento. La esclusione non potrebbe mai comprendere le imprese

a partecipazione statale, di cui la difesa dell'Associazione si

sofferma ampiamente a dimostrare la natura privatistica.

Poste queste premesse in ordine alla portata dell'art. 39 della

Costituzione, la difesa dell'Associazione insiste nel rilevare che

l'unica riserva di legge in tema di associazione sindacale è quella

contenuta nel secondo comma dell'art. 39, sulla registrazione

obbligatoria dei sindacati. Nessun'altra possibilità di intervento

sarebbe consentita al legislatore ordinario. Non sarebbe lecito

distinguere fra titolarità ed esercizio del diritto di libertà

sindacale, per dedurne la legittimità di norme intese a regolare

soltanto le modalità di esercizio del diritto stesso, perché avere il

diritto di libertà sindacale altro non significherebbe, in concreto,

che liceità costituzionalmente garantita di tutti i possibili

comportamenti, positivi od omissivi, che attengono al contenuto del

diritto medesimo. Né si potrebbero giustificare limitazioni del

diritto di libertà sindacale, in base alle norme contenute nel secondo

e nel terzo comma dell'art. 41 della Costituzione e in base

all'interesse pubblico inerente alle aziende a partecipazione statale:

non in base all'art. 41 della Costituzione, perché il secondo e il

terzo comma di tale articolo incontrano un limite nelle libertà

garantite da altre norme costituzionali e quindi anche nella libertà

di organizzazione sindacale; non in base a considerazioni di interesse

pubblico, dato il regime privatistico cui sarebbero sempre sottoposte

le aziende a partecipazione statale anche prevalente.

Per quanto concerne specificamente la norma impugnata, la difesa

dell'Associazione si sofferma a indagarne la portata, anche sulla

scorta dei lavori preparatori, per confutare la tesi difensiva avversa,

secondo cui con essa il legislatore avrebbe voluto soltanto esonerare

le aziende a partecipazione statale che avessero deciso di staccarsi

dalle organizzazioni della Confindustria dal rispetto dei termini di

preavviso previsti dagli statuti di dette organizzazioni. Anche così

interpretata, la norma sarebbe stata sempre incostituzionale - secondo

la difesa dell'Associazione - essendo nella libertà sindacale insito

il principio della piena cogenza degli obblighi sindacalmente

contratti. Ma in realtà la norma, determinando automaticamente il

"distacco", avrebbe violato sia la libertà delle singole imprese

aderenti, costrette a sganciarsi d'autorità dall'associazione

prescelta e ad entrare in organizzazioni sindacali di un certo tipo,

sia la libertà dell'associazione in quanto tale, menomata per atto

d'imperio nella sua costituzione numerica.

Quanto, infine, al rilievo che lo Stato sarebbe sempre libero di

impartire una direttiva ai propri rappresentanti in seno alle singole

aziende, la difesa dell'Associazione rileva che tali direttive

sarebbero in contrasto coi principi accolti nel nostro cod. civ.,

secondo cui la volontà sociale si forma in assemblea e in consiglio di

amministrazione, in seguito a libera discussione e con le garanzie

concesse a tutela delle minoranze.

L'Associazione Industriali della Provincia di Firenze si riporta

alle deduzioni svolte dall'Associazione Industriale Lombarda,

soffermandosi a dimostrare come i principi espressi dall'art. 39 della

Costituzione risultino in piena armonia con gli indirizzi affermatisi

sul piano internazionale e codificati nell'art. 2 della Convenzione n.

87 adottata il 17 giugno 1948 a S. Francisco dalla Conferenza della

organizzazione internazionale del lavoro. Questa convenzione, anzi,

offrirebbe validi lumi per l'interpretazione dell'art. 39 della

Costituzione, perché fu elaborata nello stesso periodo di tempo in cui

fu elaborata la nostra Costituzione e perché i delegati italiani che

parteciparono ai relativi lavori preparatori e approvarono appieno le

norme inserite nella detta Convenzione, furono gli stessi che

elaborarono poi nell'Assemblea costituente l'art. 39, prendendo parte

alle relative discussioni.

Le Società A.N.I.C., Alfa Romeo e Larderello, in tre memorie

depositate il 14 ottobre 1959, insistendo nella propria interpretazione

degli artt. 18 e 39 della Costituzione, sollevano innanzi tutto

un'eccezione di improponibilità della questione di legittimità

costituzionale, sostenendo che le Associazioni industriali in causa non

avrebbero interesse a veder risolta tale questione: non potrebbero

sostenere di veder coartata o pregiudicata la propria libertà, ma

verrebbero a discutere della libertà (o non libertà) delle Società

convenute. Né potrebbero dolersi innanzi alla Corte costituzionale del

recesso ante tempus che sarebbe stato autorizzato dalla legge

impugnata, perché così facendo solleverebbero una questione di mero

diritto patrimoniale e di retroattività della legge nuova rispetto a

rapporti precostituiti.

Nel merito la difesa delle tre Società insiste nella propria tesi,

secondo cui la norma impugnata non avrebbe disposto automaticamente lo

"sganciamento" delle aziende con prevalente partecipazione statale, ma

avrebbe prescritto un determinato comportamento a coloro che

rappresentano gli interessi dello Stato in seno alle amministrazioni

delle singole aziende. E facendo rilevare che in qualsiasi assemblea di

soci vi possono essere gruppi o correnti programmatiche diverse e che

gli amministratori eletti con i voti di una determinata corrente

debbono attenersi al relativo programma, nei limiti del mandato loro

conferito, sostiene che la direttiva impartita con la norma impugnata

agli amministratori delle aziende a prevalente partecipazione statale

avrebbe potuto formare oggetto anche di una semplice circolare, essendo

pienamente lecita e conforme, anzi, alle stesse finalità per cui è

stato costituito il Ministero delle partecipazioni statali.

Ma anche a voler ritenere fondate - conclude la difesa delle tre

Società - le tesi avverse, secondo cui l'art. 18 (e quindi anche

l'art. 39) della Costituzione si riferisca anche alle persone

giuridiche e l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, determini

come effetto automatico lo "sganciamento", non si potrebbe mai

pervenire alla conclusione che la norma impugnata sia incostituzionale.

L'esercizio di ogni diritto è necessariamente soggetto a determinate

limitazioni, più o meno ampie, ancorché quel diritto sia riconosciuto

come connesso alla manifestazione di una libera volontà. Nei caso dei

sindacati, il fatto stesso che essi siano "di categoria" implica una

discriminazione fra gruppi di prestatori d'opera o di datori di lavoro,

discriminazione il cui criterio non è arbitrario, ma risponde a

caratteristiche obiettive. Di qui la giustificazione di una norma come

quella impugnata, che, avuto riguardo alle caratteristiche delle

aziende a prevalente partecipazione statale, abbia ritenuto che le

stesse non possano esercitare il loro diritto di associazione sindacale

nella stessa "categoria" delle imprese senza partecipazione statale ma

lo debbano esercitare in una "categoria" distinta ed apposita. Un

riconoscimento generico ma indubbio della competenza del legislatore

ordinario in materia di libertà sindacale sarebbe costituito, del

resto - secondo la difesa delle tre Società - dall'art. 41 della

Costituzione, dove afferma che "la legge determina i programmi e i

controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata

possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". La legge sulle

partecipazioni statali e sulla creazione del relativo Ministero sarebbe

appunto diretta a indirizzare e coordinare, precisamente "a fini

sociali", un ramo dell'attività economica pubblica, dove questa può

intrecciarsi con quella privata. La disposizione sullo "sganciamento"

si inserirebbe perfettamente nel quadro di tale ordinamento

particolare, la cui costituzionalità, nel suo complesso, non è stata

mai posta in dubbio.

L'Avvocatura dello Stato, nella memoria depositata il 15 ottobre

1959, dopo aver ribadito le proprie tesi sulla interpretazione della

norma impugnata, sul concetto di libertà sindacale nel nostro

ordinamento costituzionale e sulla possibilità di limitazioni

all'esercizio del diritto di associazione da parte del legislatore

ordinario, fa rilevare che, nel caso concreto, il legislatore non ha

nemmeno esercitato un potere normativo diretto sulla organizzazione

sindacale; vi è stata soltanto una autolimitazione dello Stato, che ha

esercitato una facoltà analoga a quella di qualsiasi azienda privata

che decida, ad un dato momento, di sciogliersi da una organizzazione

non ritenuta più idonea al soddisfacimento dei propri interessi. La

legge con cui lo Stato ha ritenuto di esercitare l'anzidetta facoltà

non soltanto non ha dato luogo ad espropriazione o a menomazione di

diritti quesiti (venendo meno, in conseguenza del recesso, anche gli

obblighi correlativi dell'associazione), ma non ha neanche influito

sulla "organizzazione sindacale" vera e propria, cioè sul modo di

essere strutturale e costituzionale dell'associazione, la quale resta

quella che è, libera nella sua organizzazione e nel suo funzionamento,

anche se diminuita nel numero degli aderenti e degli introiti.

L'Avvocatura passa quindi ad esaminare le finalità perseguite

dallo Stato con l'intera legge istitutiva del Ministero delle

partecipazioni ed in particolare con le norme sull'inquadramento

sindacale autonomo delle partecipazioni, per dimostrare come tali

finalità rientrino tra quelle che, in materia economica sono assegnate

al legislatore ordinario dall'art. 41 della Costituzione, e conclude,

infine, confutando la tesi avversa secondo cui la natura privatistica

delle aziende a prevalente partecipazione statale vieterebbe direttive

da parte dello Stato. Considerato in diritto :

Le tre cause, discusse nella stessa udienza, poiché hanno per

oggetto la stessa questione, devono essere decise con una unica

sentenza.

Nelle memorie depositate il 14 ottobre 1959, le tre Società

convenute hanno pregiudizialmente sollevato il dubbio sulla

proponibilità della presente questione di legittimità costituzionale

rilevando che le associazioni industriali, che l'hanno proposta nei

giudizi di merito, non possono lamentare di avere subito una

illegittima coartazione della loro libertà in contrasto con l'art. 39

della Costituzione, dacché la denuncia di incostituzionalità della

norma dell'art. 3, terzo comma, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589,

non sarebbe sorretta da un loro interesse legittimo. Ma questo aspetto

della questione attiene al giudizio di rilevanza che è stato compiuto

dai giudici a quo, i quali hanno ritenuto di proporre alla Corte la

questione di legittimità costituzionale della norma nei termini nei

quali la questione stessa era stata sollevata. Secondo la

giurisprudenza che questa Corte è venuta affermando con le sentenze n.

30 del 23 gennaio, n. 42 del 1 marzo e n. 102 del 25 giugno 1957,

l'eccezione di improponibilità è pertanto da respingere.

Nemmeno può essere accolta, così come è stata formulata, la tesi

delle Associazioni industriali, secondo la quale tutte le volte che la

Costituzione ponga un diritto pubblico subiettivo o proclami un diritto

di libertà, senza insieme rinviare, per il suo regolamento, alla legge

ordinaria, il legislatore non abbia alcuna potestà di emanare norme

nella relativa materia.

È di tutta evidenza, viceversa, ed è stato affermato da questa

Corte, che il legislatore ordinario può intervenire anche quando un

diritto sia stato posto nei termini più ampi e senza limitazioni dalla

norma costituzionale, tutte le volte che il suo intervento sia

necessario per regolare modalità di esercizio del diritto e sempre

che, così intervenendo, non violi in nessun modo il diritto proclamato

dalla Costituzione.

La questione, perciò, sta nell'accertare quale è l'effettiva

portata del comma terzo dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n.

1589, per vedere se esso violi o no il principio della libertà

sindacale proclamato dall'art. 39 della Costituzione.

Nelle argomentazioni addotte dalle Associazioni industriali di

Milano e di Firenze, prese in considerazione dalle ordinanze che hanno

proposto la questione di legittimità costituzionale, si assume che il

comma terzo del citato art. 3 importi la cessazione automatica dei

rapporti associativi sindacali delle imprese a prevalente

partecipazione statale, con le organizzazioni degli altri datori di

lavoro; che esso perciò vulnera sia la libertà di dette imprese di

organizzarsi sindacalmente, sia la libertà delle associazioni cui esse

partecipano, e che conseguentemente viola l'art. 39 della Costituzione.

Ma questa Corte ritiene che la norma in esame vada interpretata

diversamente, come è sostenuto in particolare dalla difesa della

S.p.a. Alfa Romeo.

Il disposto di questo comma - che fu la traduzione in norma

giuridica di ripetuti ordini del giorno del Parlamento rivolti a

ottenere dal Governo in questa materia un certo comportamento - va

considerato nel complesso di tutto l'articolo, e quindi in armonia con

i primi due commi dei quali può in sostanza considerarsi una semplice

conseguenza.

L'art. 3 detta:

"Le partecipazioni di cui al precedente articolo verranno in -

quadrate in enti autonomi di gestione, operanti secondo criteri di

economicità.

"Il primo inquadramento delle partecipazioni dovrà essere attuato

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

"Entro lo stesso termine cesseranno i rapporti associativi delle

aziende a prevalente partecipazione statale con le organizzazioni

sindacali degli altri datori di lavoro. Detta norma non riguarda...

ecc."

Non c'è dubbio che il disposto dei primi due commi si riferisce ad

un'azione concreta da compiere in futuro dal Governo. Anche nel terzo

comma si adopera il futuro; anzi il termine che si assegna coincide con

quello fissato per il Governo nei primi due commi. Deve dedursene che

anche la disposizione di questo comma abbia per oggetto un'attività

che il Governo dovrà svolgere in futuro in conformità del precetto

della legge, la quale in so stanza vuole che il Governo curi che gli

organi delle società, nelle quali lo Stato ha prevalente

partecipazione, adottino le deliberazioni occorrenti per il recesso

delle società dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

privati.

Dal fatto che il terzo comma non indica il giorno preciso in cui lo

sganciamento dovrebbe avvenire, ma prevede il termine di un anno dalla

pubblicazione della legge, può dedursi che nel pensiero del

legislatore lo sganciamento avrebbe potuto attuarsi (come poi in fatto

- come si vedrà appresso - venne attuato) anche in momenti diversi,

sia pur entro l'anno, e quindi con atti particolari di volta in volta

messi in essere dagli organi delle società.

Deve quindi ritenersi che il terzo comma non ha effetto automatico,

in quanto la cessazione del vincolo associativo non avviene ipso jure,

ma è subordinata alla manifestazione di volontà delle società di cui

trattasi.

Ed in questo senso la norma è stata intesa dal Governo per la sua

attuazione.

Ciò risulta, infatti, da una circolare del 15 novembre 1957 del

Ministero delle partecipazioni statali con la quale si invitavano gli

organi competenti a prendere le deliberazioni necessarie perché lo

sganciamento divenisse effettivo e, più ancora, dal fatto che, pur

dopo il decorso del termine fissato nella norma in questione, alcune

società, tra quelle alle quali la norma si riferisce, non avevano

ancora effettuato il distacco dalle organizzazioni sindacali alle quali

appartenevano, come appare da numerose interrogazioni e interpellanze

presentate e svolte davanti alla Camera dei Deputati e al Senato, e

dalla risposta a queste del Ministro delle partecipazioni statali

(Senato, seduta del 14 febbraio 1958): tanto che furono fatte

sollecitazioni al Governo perché lo sganciamento fosse reso effettivo

non soltanto come era stato fino allora per la "quasi totalità", ma

per tutte le società a prevalente partecipazione statale. Circostanze

tutte che sarebbero senza significato, se invece non confermassero

l'interpretazione della norma sopra difesa.

Confermato così che la norma del terzo comma non ha efficacia

automatica, ne deriva che essa contiene disposizioni per lo svolgimento

di un'attività amministrativa che, nel caso, gli organi dello Stato

avrebbero potuto svolgere anche senza il precetto della legge, data la

situazione in cui lo Stato si trova rispetto alle società nelle quali

abbia una prevalente partecipazione, che praticamente gli consente di

determinare la volontà degli organi sociali.

E pertanto non è violato il principio della libertà sindacale

proclamato dall'art. 39 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con un'unica sentenza sui tre procedimenti riuniti

indicati in epigrafe:

respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalle tre società

convenute;

dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del

Tribunale di Milano in data 27 novembre 1958 e in data 26 febbraio 1959

e del Tribunale di Firenze in data 27 aprile 1959, sulla legittimità

costituzionale dell'art. 3, terzo comma, prima parte, della legge 22

dicembre 1956, n. 1589, contenente norme sulla "Istituzione del

Ministero delle partecipazioni statali", in riferimento all'art. 39

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - FRANCESCO

PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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