Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1992 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14 della

legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), 19 della

legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle

procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i

trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia

previdenziale e pensionistica), 3, tredicesimo comma, della legge 29

maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e

norme in materia pensionistica), 9, della legge 15 aprile 1985, n.

140 (Miglioramento e perequazione dei trattamenti pensionistici e

aumento della pensione sociale) e 21, sesto comma, della legge 11

marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato), promosso con ordinanza emessa il

1° luglio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente

tra Barberis Franco ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 628 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consigli dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nella causa promossa da Barberis Franco ed altri nei

confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la riliquidazione della pensione

loro corrisposta, il Pretore di Milano ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 30 aprile 1969

n. 153, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella

parte in cui non limita la retribuzione assoggettata alla

contribuzione alla concorrenza dell'importo di volta in volta fissato

come massimale di pensione; dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981

n. 155, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53

della Costituzione; degli artt. 3, tredicesimo comma, della legge 29

maggio 1982 n. 297, 9 della legge 15 aprile 1985 n. 140, 21, sesto

comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, nella parte in cui dette norme non prevedono

l'applicazione delle variazioni dei massimali di pensione, in esse

rispettivamente stabiliti, alle pensioni liquidate nel 1983 e successive scadenze;

che, ad avviso del giudice a quo, non solo le norme censurate

determinerebbero irrazionali disparità di trattamento fra pensionati

in relazione al solo elemento casuale della data di collocamento a

riposo nonché fra i pensionati del settore pubblico e quelli del

settore privato, ma trascurerebbero altresì la necessità di

corrispondenza fra la contribuzione versata (calcolata su tutta la

retribuzione) e le pensioni (calcolate solo su una parte della

retribuzione);

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che la stessa questione, ora di nuovo sollevata, è

già stata dichiarata non fondata (sentenza n. 173 del 1986) e

manifestamente infondata (ordinanze nn. 120 del 1989; 171 del 1990

ecc.) e che non sono stati dedotti nuovi e diversi profili di

censura;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155

(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione

urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure

urgenti in materia previdenziale e pensionistica), 3, tredicesimo

comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento

di fine rapporto e norme in materia pensionistica), 9, della legge 15

aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione dei trattamenti

pensionistici e aumento della pensione sociale) e 21, sesto comma,

della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato), in riferimento agli

artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, sollevata

dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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