Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 58r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 58,

all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme

sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro con quella sul

trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e

linee di navigazione interna in regime di concessione"), promossi con

due ordinanze emesse l'11 e il 25 maggio 1983 dal Pretore di Firenze

nei procedimenti civili vertenti tra Chiantini Alfiero contro S.p.a.

SITA e De Vita Giovanni contro S.p.a. LAZZI, iscritte ai nn. 430 e 431

del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 273 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanze emesse l'11 e il

25 maggio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 58, all. A, al r.d. 8

gennaio 1931, n. 148 - in relazione all'art. 47 dello stesso allegato -

in quanto escluderebbe qualsiasi forma di tutela giurisdizionale

avverso i provvedimenti sanzionatori, anche a carattere espulsivo,

emessi dal direttore nei confronti di dipendenti d'imprese esercenti

servizi di autolinee in concessione;

che i giudizi instaurati debbono essere riuniti, stante l'identità

della questione sollevata.

Considerato che questione analoga è stata ritenuta non fondata

"nei sensi in cui in motivazione", con la sent. n. 240 del 1984, in

quanto il ricorso al giudice amministrativo deve ritenersi consentito

avverso tutte indistintamente le sanzioni disciplinari inflitte al

personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in

regime di concessione, quale che sia l'organo che le ha irrogate;

che non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 58, all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148

("Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di

lavoro con quella sul trattamento giuridico-economico del personale

delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione"), sollevata dal Pretore di Firenze, con le ordinanze di

cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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