Corte costituzionale

Ordinanza n. 989/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge

28 febbraio 1986, n.41 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) promosso

con ordinanza emessa il 10 settembre 1987 dal Pretore di Venezia nel

procedimento civile vertente tra FARAON Luciana ed altri e

FRASSINELLI Paolo ed altri e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 42

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con l'ordinanza n. 42/1988 emessa il 10 settembre

1987 dal Pretore di Venezia, in un procedimento civile vertente

sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da

parte di liberi professionisti, è stata sollevata questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 l. 28

febbraio 1986 n. 41, "nella parte in cui non prevede per il libero

professionista una riduzione dell'aliquota contributiva pari a quella

(1,35%) prevista per il lavoratore dipendente ovvero, in alternativa,

non prevede per i liberi professionisti la facoltà di porre a carico

dei loro clienti la quota eccedente quella stabilita a diretto carico

dei lavoratori dipendenti (1,35%)", in riferimento agli artt. 3 e 53

Cost.

Considerato che la sollevata questione di legittimità

costituzionale s'incentra su una norma che questa Corte, con la

sentenza n. 431 del 1987, pur dando atto delle rilevate

caratteristiche di "incertezza e disarmonia" della normativa

denunciata, "ultimo e definitivo anello di congiunzione per

l'attuazione della disciplina", che dovrà essere "ispirata a chiara

e puntuale certezza nella sistemazione delle prestazioni e dei

relativi oneri", ha già avuto modo di dichiarare non in contrasto

con gli invocati precetti;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 31 l. n. 41 del 1986, in quanto sollevata nella presente

sede con profili e argomenti analoghi a quelli già presi in esame e

comunque non tali da indurre questa Corte a modificare il proprio

orientamento, va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31 l. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

Legge finanziaria 1986), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

Cost., dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:989 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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