Corte costituzionale

Ordinanza n. 982/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/10/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma,

lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina delle

imposte sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa

il 15 aprile 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Macerata

sul ricorso proposto dalla Ditta Serpetta Clara ed altri, iscritta al

n. 352 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno

1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Santarelli

Clara ed avente per oggetto la determinazione di un attivo ereditario

ai fini dell'imposta sulla successione di Santarelli Mario, la

Commissione tributaria di primo grado di Macerata, con ordinanza del

15 aprile 1987 (reg. ord. n. 352 del 1987), sollevava, in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, terzo comma, lett. c) d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637,

che, dopo aver considerato compresi nell'attivo ereditario beni

trasferiti a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del

defunto, dispone doversi detrarre l'ammontare delle somme impiegate,

"successivamente al trasferimento", nell'estinzione di passività

risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi

all'apertura della successione;

che, secondo quanto la Commissione premetteva in fatto, il

defunto Santarelli, già proprietario di un immobile gravato da

privilegio per effetto dell'assunzione di un debito, aveva potuto

vendere l'immobile stesso solo previa estinzione del debito medesimo:

l'estinzione era stata così non successiva ma anteriore al

trasferimento, ciò che aveva impedito di detrarre dall'attivo

ereditario l'ammontare della somma corrispondente;

che, tanto premesso, il collegio rimettente dubitava che la

norma impugnata contrastasse coi princìpi di eguaglianza e di

capacità contributiva, ritenendo non esservi ragione di permettere

la detrazione dall'attivo ereditario delle somme pagate "dopo", e non

anche di quelle pagate "prima" del negozio traslativo, purché sempre

destinate all'estinzione di passività;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che, come questa Corte ha osservato più volte (cfr.,

da ultimo, ordd. nn. 321 e 334 del 1987), il legislatore ordinario

ben può ricorrere, nella materia tributaria e nell'esercizio della

propria discrezionalità, a presunzioni, purché non irragionevoli e

non idonee a costituire una base fittizia dell'imposizione;

che è palesemente non irragionevole, ma corrispondente a

concreti indici di verosimiglianza, presumere, da un lato, che le

alienazioni compiute negli ultimi sei mesi di vita del de cuius siano

intese a far eludere l'imposta di successione e, d'altro lato, e per

contro, che l'impiego della somma ricavata dall'alienazione

nell'estinzione di una passività, certa ed anteriore, comporti la

sottrazione della somma stessa dall'attivo ereditario;

che neppure il mancato ricorso, da parte del legislatore, ad

altri indici di verosimiglianza, da lui ritenuti meno sicuri, può

essere considerato irragionevole;

che, in conclusione, deve ritenersi manifestamente infondata la

denuncia di incostituzionalità espressa dalla Commissione tributaria

marchigiana;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. c), d.P.R. 26 ottobre

1972 n. 637 (Disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni),

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione

tributaria di primo grado di Macerata con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:982 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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