Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 671d.P.R. 128/1959

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 671, secondo

comma, del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle

miniere e delle cave), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1992

dal Pretore di Grosseto - Sezione distaccata di Massa Marittima nel

procedimento penale a carico di Dalle Cort Marcello ed altri,

iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di

Marcello Dalle Cort ed altri per violazione degli artt. 158 e 167 del

d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle

cave), il Pretore di Grosseto - Sezione distaccata di Massa

Marittima, con ordinanza del 7 maggio 1992, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 671, secondo comma, del citato

d.P.R. n. 128 del 1959, nella parte in cui non opera una distinzione

all'interno degli "altri casi" (diversi da quelli specificamente

indicati nel primo comma) "tra le ipotesi nelle quali la condotta

omissiva, con riguardo a carenze nella predisposizione di specifici

accorgimenti tecnici, può essere sanata attraverso l'ottemperanza al

contenuto della diffida e quelle nelle quali la condotta omissiva

abbia oggettivamente integrato, nella sua completezza, una ipotesi di

reato";

che, ad avviso del giudice remittente, nel caso di infrazioni,

quali quelle contestate nella specie, in cui la condotta omissiva

abbia già prodotto completamente tutti gli effetti dannosi o

pericolosi che giustificano la sanzione penale, "la diffida e la

successiva ottemperanza non possono realizzare altro che una forma di

estinzione del reato", in contrasto con la ratio legis consistente,

come si desume dagli artt. 672, 673 e 674 del decreto, nel fine di

ottimizzazione delle condizioni di lavoro in cava e in miniera e non

di sottrarre alla sanzione penale fattispecie criminose già

completamente attuate;

che pertanto la norma denunciata è ritenuta contraria sia al

principio di eguaglianza, "per l'evidente disparità di trattamento

con identiche situazioni che si verificano in settori di lavoro

diversi da quello esaminato", sia al principio di tutela della salute;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che gli illeciti previsti dal secondo comma dell'art.

671 del d.P.R. n. 128 del 1959 sono configurati dalla legge come

reati di inosservanza di un ordine legittimo della pubblica

autorità, di guisa che la fattispecie penale e il conseguente

obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria (art. 672) si

concretano soltanto con l'inadempimento, debitamente constatato,

della diffida intimata dall'ingegnere capo;

che si tratta di una scelta discrezionale del legislatore,

fondata su una valutazione che ragionevolmente differenzia la

disciplina degli "altri casi" previsti dall'art. 671, secondo comma,

sia rispetto ai casi specificamente indicati nel primo comma, sia

rispetto alle infrazioni previste dall'art. 9 del d.P.R. 19 marzo

1955, n. 520, in ordine alle quali la diffida è una mera facoltà

dell'Ispettorato del lavoro, non, in quanto inadempiuta, un elemento

costitutivo del reato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 671, secondo comma, del d.P.R. 9 aprile

1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal

Pretore di Grosseto - Sezione distaccata di Massa Marittima con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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