Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/2002

Altra decisione · depositata il 10/04/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della

legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle

concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività

edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio

sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e

vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed

integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica

della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), promossi con ordinanze

emesse il 24 novembre 2000 dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata

di Viareggio, il 17 e il 30 gennaio 2001 dal giudice per le indagini

preliminari (Gip) del Tribunale di Firenze rispettivamente iscritte

ai nn. 154, 264 e 265 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 e 16, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Loredana Martini, nonché gli

atti di intervento della Regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di

Viareggio, in composizione monocratica, ed il giudice per le indagini

preliminari (Gip) del Tribunale di Firenze, con tre ordinanze del

24 novembre 2000, del 17 gennaio 2001 e del 30 gennaio 2001,

sollevano questione di legittimità costituzionale: il primo giudice,

degli artt. 2, 3 e 4 (recte: comma 2 e comma 4), e, il secondo

giudice, degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2 lettera d), della legge

della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle

concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività

edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio

sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e

vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed

integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica

della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), in riferimento agli

artt. 3, 5, 25 e 117 della Costituzione;

che, ad avviso del Tribunale di Lucca, le norme impugnate,

nella parte in cui individuano le opere e gli interventi soggetti a

concessione edilizia (artt. 2 e 3), ovvero ad "attestazione di

conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei

regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali,

provinciali e comunali" riconducendo fra questi ultimi (art. 4, comma

2 lettera d), anche quelli di "ristrutturazione edilizia"

violerebbero l'art. 117 della Costituzione, in quanto si porrebbero

in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 1

della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei

suoli), il quale subordina a concessione ogni attività che comporta

trasformazione edilizia;

che, secondo il giudice a quo, le norme impugnate, sottraendo

gli interventi in oggetto all'applicazione delle sanzioni penali

stabilite dall'art. 20 della legge 5 agosto 1985, n. 47, violerebbero

la competenza esclusiva dello Stato nella materia penale e

recherebbero vulnus sia all'art. 25 della Costituzione, sia

all'art. 3 della Costituzione, in quanto realizzerebbero

un'ingiustificata disparità di trattamento tra identiche condotte,

tenute in differenti regioni;

che, ad avviso del Gip del Tribunale di Firenze, le

disposizioni censurate, stabilendo una disciplina delle

ristrutturazioni edilizie totalmente difforme rispetto a quella

prevista dall'art. 9 della legge n. 47 del 1985, violerebbero

l'art. 117 della Costituzione e, inoltre, per le argomentazioni

svolte dal Tribunale di Lucca, si porrebbero in contrasto sia con

l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sia con gli artt. 3 e 5

della Costituzione;

che in tutti i giudizi è intervenuta la Regione Toscana,

chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

che, negli atti di intervento e nelle memorie depositate in

prossimità della camera di consiglio, di contenuto in larga misura

coincidente, la regione ha insistito, affinché la Corte ordini la

restituzione degli atti ai giudici a quibus per il riesame della

rilevanza delle questioni, alla luce della sopravvenuta modifica

dell'art. 117 della Costituzione;

che in uno dei giudizi promossi dal Gip del Tribunale di

Firenze si è altresì costituita la parte privata, chiedendo, nella

memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, che la

Corte, in considerazione della modifica del quadro normativo di

riferimento, disponga la restituzione degli atti per il riesame della

perdurante rilevanza della questione.

Considerato che l'identità delle norme impugnate e dei parametri

costituzionali invocati, nonché la sostanziale coincidenza di alcune

delle argomentazioni svolte dai giudici a quibus rendono opportuna la

riunione dei giudizi;

che i rimettenti sollevano questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, comma 2 e comma 4, della legge

della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, in riferimento, tra gli

altri, all'art. 117 della Costituzione ed in relazione ai principi

fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia;

che, indipendentemente dall'intervenuto mutamento della

legislazione statale concernente la materia in oggetto,

successivamente alla pronuncia di tutte le ordinanze di rimessione,

è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), il

cui art. 3 ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della

Costituzione;

che, pertanto, essendo stata modificata una delle norme

costituzionali invocate come parametro di giudizio, secondo un

principio più volte affermato da questa Corte, si impone la

restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché essi

riesaminino i termini della questione alla luce del sopravvenuto

mutamento del quadro normativo (ex plurimis, ordinanze n. 26 del

2002, n. 14 del 2002, n. 13 del 2002 e n. 9 del 2002).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lucca, sezione

distaccata di Viareggio, e al giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti,

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari