Corte costituzionale

Ordinanza n. 955/1988

Altra decisione · depositata il 29/07/1988 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei punti 28) e 42) del

Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per

autotrazione approvato con legge della Regione Abruzzi 6 giugno 1984,

n. 39, nonché dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzi 29

maggio 1987, n. 27, promosso con:

1) 2 ordinanze emesse il 26 novembre 1986 dal TAR per l'Abruzzo

- L'Aquila sui ricorsi proposti dalla Ditta Di Battista Petrol Co.

s.r.l. ed altra contro la Regione Abruzzo ed altro iscritte ai nn.

384 e 385 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno

1987;

2) ordinanza emessa l'11 giugno 1987 dal TAR per l'Abruzzo -

Sezione staccata di Pescara, sui ricorsi riuniti proposti dalla

S.p.A. Total contro il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo

iscritta al n. 844 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il TAR per l'Abruzzo - Sezione de L'Aquila, ha

sollevato, con ordinanza emessa il 26 novembre 1986 (R.O. n. 384/87),

questione di legittimità costituzionale del punto 42) del "Piano

regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per

autotrazione", approvato con legge della Regione Abruzzo 6 giugno

1984 n. 39, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;

che ad avviso del giudice a quo la norma in esame - secondo la

quale, fino al raggiungimento del numero di erogatori stabilito dal

piano, i titolari di impianti autorizzati all'erogazione di gasolio

situati nei Comuni indicati dal piano stesso debbono, per ottenere il

trasferimento od il potenziamento dell'impianto, rinunciare ad un

erogatore di gasolio dell'impianto stesso o, in alternativa, ad un

erogatore di gasolio di altro impianto - detterebbe una disciplina

non solo manifestamente irrazionale, in relazione al principio di

buon andamento della p.a., ma anche lesiva del principio di

eguaglianza;

che con ordinanza n. 385/1987, emessa in pari data, lo stesso

giudice ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

punto 28) dello stesso piano per violazione degli artt. 3, 41, 42 e

97 Cost.;

che secondo il giudice remittente la norma impugnata - nel

vietare l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della

concessione per un impianto di distribuzione di carburanti, ove

questo abbia avuto un erogato medio annuo inferiore a 400.000 litri

nell'ultimo triennio precedente la domanda di trasferimento porrebbe,

in primo luogo, una disciplina manifestamente irragionevole in

relazione al principio di buon andamento della p.a., in quanto

inidonea a raggiungere lo scopo di eliminare gli impianti a scarsa

redditività; violerebbe, in secondo luogo, la libertà di iniziativa

economica e il diritto di proprietà, poiché il limite posto al

trasferimento dell'impianto realizzerebbe una sorta di espropriazione

senza indennizzo; assoggetterebbe, infine, alla medesima disciplina

situazioni diverse, poiché il limite di 400.000 litri è parimenti

di ostacolo, in base al punto 29) del piano, al trasferimento

dell'impianto in altra zona;

che successivamente il TAR Abruzzi - Sezione di Pescara, ha

sollevato, con ordinanza emessa l'11 giugno 1987 (R.O. n. 844/1987),

questione di legittimità costituzionale del medesimo punto 28) della

stessa legge, come novellato dall'art. 5 della legge Regione Abruzzi

29 maggio 1987 n. 27 (che abbassa l'erogato medio annuo minimo da

400.000 a 300.000 litri), aggiungendo ai profili di illegittimità

già prospettati nelle ordinanze nn. 384 e 385/1987 dal TAR de

L'Aquila il vizio derivante dalla violazione dei principi fissati

dalla normativa statale di settore (principi che garantirebbero il

libero trasferimento delle concessioni) e ridondante nella lesione

dell'art. 117, 1° e 2° co. Cost.;

che nessuna parte si è costituita nei tre giudizi;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe, possono

essere riuniti e decisi congiuntamente;

che la Regione Abruzzo, con legge 29 dicembre 1987, n. 104

(Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1988 n. 26/3ª s.s.), intitolata

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 giugno 1984, n. 39:

'Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per

autotrazione e funzioni amministrative' e coordinamento con legge

regionale 23 aprile 1979, n. 21" ha modificato entrambe le

disposizioni impugnate;

che a mente della nuova disciplina sia il trasferimento della

concessione relativa ad impianti di distribuzione di carburanti (di

cui al punto 28) del citato Piano regionale), sia il potenziamento di

detti impianti con gasolio (di cui al punto 42) sono, in via di

principio, consentiti, salvo eccezioni espressamente previste dalla

stessa legge (vedi art. 2 della legge 29 dicembre 1987 n. 104,

rispettivamente commi secondo e quarto);

che pertanto occorre rimettere gli atti ai giudici a quibus per

il riesame della rilevanza delle questioni sollevate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al TAR per l'Abruzzo - Sezione de

L'Aquila, per nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate

con le due ordinanze 26 novembre 1986 e al TAR per l'Abruzzo Sezione

di Pescara, per nuovo esame della rilevanza della questione sollevata

con ordinanza 11 giugno 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:955 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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