Corte costituzionale

Ordinanza n. 943/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5,

quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure

urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con

modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con

ordinanza emessa il 3 novembre 1987 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Fumagalli Marina e la S.a.s.

Garanzini e C. ed altra, iscritta al n. 89 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso innanzi

al Pretore di Milano da Fumagalli Marina avverso la S.a.s. Garanzini

e C. nonché l'I.N.P.S. per ottenere la corresponsione del

trattamento economico relativo al periodo di malattia dall'1 all'11

aprile 1986, che era stato trattenuto dalla datrice di lavoro ai

sensi dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983,

n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,

n. 638, (essendo la ricorrente risultata assente dal proprio

domicilio in occasione della visita di controllo effettuata dal

sanitario della U.S.L.), il giudice adito ha sollevato, con

l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale

della citata norma per asserito contrasto con gli artt. 13, primo

comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.;

che, in particolare, il giudice a quo ha rilevato che la norma

censurata, disponendo che, qualora il lavoratore risulti assente alla

visita di controllo senza giustificato motivo, decada dal diritto a

qualsiasi trattamento economico per il periodo di malattia sino a

dieci giorni e nella misura della metà per un ulteriore periodo,

violerebbe il principio fondamentale della libertà personale del

cittadino, il cui stato di malattia non sempre ne impone la

permanenza in casa, nonché il diritto dell'individuo alla salute,

che, in concreto, si estrinseca anche attraverso il compimento di

attività - da esplicarsi fuori della propria abitazione -

indispensabili alla guarigione;

che, inoltre, ad avviso del giudice remittente, la circostanza

che la sanzione della perdita del trattamento economico scatti a

carico del lavoratore a prescindere dalla effettiva sussistenza o

meno della malattia denunciata priverebbe della tutela previdenziale

costituzionalmente garantita colui il quale, pur successivamente

riconosciuto ammalato, non sia stato reperito presso il proprio

domicilio in occasione della prima visita di controllo;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della

questione;

Considerato che la norma censurata, per la parte in cui stabilisce

la perdita del trattamento economico di malattia nella misura della

metà, relativamente al periodo successivo ai primi dieci giorni,

senza prevedere una seconda visita medica di controllo prima della

decadenza dal diritto, è già stata dichiarata costituzionalmente

illegittima con la sentenza n. 78 del 1988;

che, pertanto, per questa parte, la questione va dichiarata

manifestamente inammissibile;

che la stessa sentenza ha ritenuto, invece, legittima la norma

nella parte in cui essa prevede la perdita dell'intero trattamento

economico per i primi dieci giorni di malattia;

che, sotto tale ultimo profilo, non si rinvengono nell'ordinanza

di rimessione elementi che inducano a discostarsi dalla citata

decisione, atteso che il riferimento al parametro costituito

dall'art. 13 Cost. - non esaminato dalla Corte con la sentenza

richiamata - non risulta influente, in quanto concernente le supreme

guarentigie dell'habeas corpus e non anche tutte quelle limitazioni

alle quali il cittadino può, in vario modo, essere sottoposto nello

svolgimento della sua attività quotidiana;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12

settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per i vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n. 638, nella parte in cui prevede la perdita del diritto al

trattamento economico di malattia nella misura della metà

relativamente al periodo successivo ai primi dieci giorni;

la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della stessa norma nella parte in cui prevede la

perdita dell'intero trattamento economico per i primi dieci giorni di

malattia; questioni sollevate, in riferimento agli artt. 13, primo

comma, 32, primo comma, 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di

Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:943 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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