Corte costituzionale

Ordinanza n. 942/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,

del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia

previdenziale), convertito, con modificazioni, il legge 26 febbraio

1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 dal

Pretore di Galatina nel procedimento civile vertente tra Brillante

Luigi e la S.p.a. Poliresine, iscritta al n. 51 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso innanzi

al Pretore di Galatina da Brillante Luigi avverso il licenziamento

intimatogli ad nutum dalla Poliresine s.r.l. al raggiungimento del

sessantesimo anno di età, il giudice adito ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 22

dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26

febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui esclude che il lavoratore

iscritto all'assicurazione obbligatoria I.V.S., che già goda di

pensione di invalidità a carico dell'I.N.P.S., possa optare per la

continuazione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno

di età o fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva

massima, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia;

che, ad avviso del giudice a quo, in base alla norma impugnata,

il lavoratore titolare di pensione di invalidità subisce un

trattamento deteriore rispetto alla generalità degli altri

lavoratori a causa della anticipata espulsione dal mondo del lavoro,

con conseguente riduzione del proprio reddito, di guisa che la

vigente normativa, anziché apprestare una maggiore tutela nei

confronti dei lavoratori affetti da invalidità, tramuta il

trattamento pensionistico da mezzo di sostentamento in fattore di

discriminazione;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della

questione;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata

infondata con sentenza n. 700 del 1988, e che nell'ordinanza di

rimessione non si rinvengono profili ulteriori rispetto a quelli già

esaminati dalla Corte;

che, infatti, l'unico elemento di novità rispetto alla

questione decisa con la richiamata sentenza è costituito dal

riferimento, quale parametro costituzionale di raffronto, all'art. 4

Cost., da ritenersi, peraltro, ininfluente ai fini della presente

decisione, avendo questa Corte ripetutamente affermato che il

predetto art. 4 Cost. mette solo in risalto l'importanza sociale del

diritto al lavoro (sent. n. 16 del 1980), ma non garantisce il

diritto al conseguimento di un'occupazione né quello alla

conservazione del posto di lavoro (sentt. nn. 194 del 1970 e 189 del

1980);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 22

dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale),

convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., dal Pretore di

Galatina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:942 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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