Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma,

del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con

modificazioni, promossi con quattro ordinanze emesse il 24 giugno

1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto

rispettivamente iscritte ai nn. 564, 565, 566 e 567 del registro

ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con quattro ordinanze emesse il 24 giugno 1987

(pervenute il 27 settembre 1988) dalla Commissione tributaria di

primo grado di Taranto è stata sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione, questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio

1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di

imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la

definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella

legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, nella parte in cui

vieta, in deroga all'art. 3 del codice di procedura penale, la

sospensione del procedimento tributario in pendenza di un giudizio

penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto,

creando ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti che

pur indiziati di uno stesso reato possono o meno avvalersi del

giudizio penale a seconda che per essi il processo penale si concluda

prima di quello tributario o viceversa, in violazione anche del

diritto di difesa;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il

Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta

infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti

un'identica questione;

che questa è già stata dichiarata non fondata con la sentenza

n. 349 del 1987 (confermata dalle ordinanze n. 988 e n. 432 del

1988), senza che siano stati dedotti profili e argomenti diversi da

quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre la Corte a

modificare il precedente orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma,

del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con

modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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