Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 46d.P.R. 597/1973

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma

secondo e 12, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche) promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1986

dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Modena sul ricorso

proposto dall'Ufficio Distrettuale II.DD. di Modena contro Marchiano'

Costantino, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie

speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento

agli artt. 3, 38 e 53 Cost., degli artt. 46, secondo comma, e 12,

lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (nella sua originaria

formulazione), in quanto dispongono l'assoggettamento a tassazione,

ai fini dell'IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente,

dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS ai dipendenti

statali;

che nell'ordinanza si sostiene la permanente rilevanza della

questione, nonostante l'entrata in vigore della l. 26 settembre 1985,

n. 482, che ha modificato la disciplina del trattamento tributario

delle indennità di fine rapporto, non essendo la nuova disciplina

applicabile nel giudizio a quo;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si

afferma che il carattere previdenziale delle indennità di buonuscita

erogate dall'ENPAS e la corresponsione di contributi da parte dei

beneficiari di essa, le differenzia nettamente dalle indennità di

fine rapporto dei lavoratori privati e le assimila alle indennità

corrisposte in relazione a contratti di assicurazione sulla vita;

che, pertanto, si sostiene l'illegittimità costituzionale delle

norme impugnate, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., in

quanto considerano reddito ed assoggettano a tassazione separata le

indennità di buonuscita su dette;

Considerato che questa Corte, con sentenza 7 luglio 1986, n. 178,

pronunciandosi sull'art. 46 del d.P.R. n. 597 del 1973 e sugli artt.

1, 2 e 4 della l. n. 482 del 1985, ha ritenuto non fondate analoghe

questioni d'intassabilità delle indennità di buonuscita erogate

dall'ENPAS, dichiarando invece parzialmente illegittime le modalità

di tassazione previste dagli artt. 2 e 4 della legge n. 482 del 1985;

che con l'ordinanza di rimessione sono state sollevate soltanto

questioni relative agli artt. 12, lett. e) e 46, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 (nel testo originario) i quali si limitano a

stabilire che dette indennità costituiscono redditi di lavoro

dipendente (art. 46) e sono assoggettabili a tassazione separata

(art. 12, lett. e), mentre non sono state sollevate questioni di

costituzionalità degli artt. 13 e 14 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597 (nel testo originario), i quali regolano le modalità di

tassazione di tali indennità;

che, pertanto, le questioni sollevate, attenendo alla

tassabilità delle indennità di buonuscita e non alle modalità

della loro tassazione, vanno dichiarate manifestamente infondate in

base a quanto già statuito nella sentenza n. 178 del 1986;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 46, comma secondo e 12, lett. e) del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevate con

l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 38 e 53

Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari