Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1969 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti

delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità,

promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1968 dal pretore di Firenze

nel procedimento penale a carico di Cecconi Romano, iscritta al n. 7

del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.

Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del

Giudice Angelo De Marco.

Ritenuto che con l'ordinanza 5 novembre 1968 il pretore di Firenze

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui dispone

"possono essere diffidati dal Questore" e di ogni altra conseguenziale

questione sulla stessa legge (in particolare l'art. 9) in relazione

agli artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale,

sollevata dallo stesso pretore di Firenze con ordinanza 20 luglio 1967,

nel procedimento penale a carico del medesimo imputato Romano Cecconi,

è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza

n. 32 del 27 febbraio 1969;

che non sono stati addotti né sussistono nuovi motivi che possano

indurre a discostarsi dalla predetta decisione;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e l'art.

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle

misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la

sicurezza e per la pubblica moralità, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal

pretore di Firenze con l'ordinanza 5 novembre 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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