Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e

18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 9 maggio 1996

dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione

Emilia-Romagna, il 12 ottobre 1995 dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la regione Puglia e il 12 ottobre 1995-17 luglio

1996 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione

Liguria, rispettivamente iscritte ai nn. 977, 1019 e 1260 del

registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 41 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Andriani Giovanni ed altri nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

regione Emilia-Romagna, con ordinanza emessa il 9 maggio 1996, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi

correttivi di finanza pubblica), ove si prevede per i dipendenti con

un'anzianità contributiva inferiore ai 35 anni, le cui dimissioni

siano state accolte dopo il 15 ottobre 1993, la riduzione del

trattamento pensionistico in proporzione degli anni mancanti al

raggiungimento di detto requisito contributivo secondo determinate

percentuali fissate dalla stessa legge;

che, a giudizio della Corte rimettente, le norme censurate si

porrebbero in contrasto con l'art. 3 Cost.: a) per avere, in

generale, disciplinato in maniera identica situazioni fra loro

differenziate, in quanto regolate da specifiche disposizioni

settoriali; b) per avere discriminato - con riguardo alla posizione

del ricorrente nel giudizio a quo, ex docente - situazioni analoghe

all'interno del comparto scolastico, per effetto della previsione di

un concreto agire rimesso alla mera discrezionalità della pubblica

amministrazione, mediante la prefigurazione in capo a questa di un

adempimento (accettazione delle dimissioni) legato ad una data

(quella del 15 ottobre 1993), che, al momento dell'entrata in vigore

della legge, o era già stato casualmente compiuto, ovvero non

avrebbe più potuto esserlo in tempo utile; c) per non avere tenuto

conto della peculiare posizione giuridica del personale della scuola,

il quale, a norma dell'art. 10 del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357,

convertito, con modificazioni, nella legge n. 417 del 1989, viene

necessariamente collocato a riposo solo all'inizio dell'anno

successivo a quello nel quale è stata presentata la relativa

istanza, qualora la stessa sia stata proposta entro il mese di marzo;

che, secondo la prospettazione, le norme de quibus violerebbero,

altresì: d) l'art. 24 Cost., per la sostanziale vanificazione, in

ragione della natura retroattiva della norma, che ha introdotto un

termine già spirato al momento della sua entrata in vigore, della

possibilità di tutela degli interessi legittimi e dei diritti del

personale interessato; e) gli artt. 36 e 38 Cost., per aver

sostanzialmente rimesso alla discrezionalità amministrativa la

determinazione stessa della misura dell'obbligazione pensionistica,

condizionandola a seconda del tempestivo provvedere dell'ufficio

competente; f) l'art. 97 Cost., in ragione della fissazione di un

termine già trascorso, con conseguente attribuzione alla pubblica

amministrazione, senza motivo né garanzia di controllo e di tutela

da parte dell'interessato, del potere di applicare immotivatamente un

regime previdenziale non richiesto dal lavoratore ed a questi più

sfavorevole;

che in altro analogo giudizio, ugualmente promosso da ex docenti

della scuola, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

regione Puglia, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1995 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 29 agosto 1996), ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 18, della citata

legge n. 537 del 1993, per contrasto con l'art. 3 Cost., data

l'irrazionale estensione anche nei confronti del personale della

scuola - al quale si applica il menzionato peculiare procedimento di

presentazione, accoglimento e decorrenza delle dimissioni - della

rilevanza della data di accettazione delle dimissioni, quale momento

di discrimine per l'applicazione della disciplina pensionistica più

sfavorevole;

che, in altro giudizio, promosso da una ex dipendente delle

Poste, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione

Liguria, con ordinanza emessa il 17 luglio 1996, ha, anch'essa,

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma 18, della citata legge n. 537 del 1993, per contrasto: a) con

l'art. 3 Cost., essendo irragionevole e fonte di disparità di

trattamento, per dipendenti in possesso di identici requisiti ai fini

pensionistici, affidare alla pubblica amministrazione la libertà di

influire sul loro regime pensionistico a seconda che essa stessa

abbia accolto o meno la domanda di collocamento a riposo; b) con

l'art. 97 Cost., potendo l'amministrazione procurare, con

comportamenti non censurabili, ingenti danni o indebiti vantaggi, sol

procrastinando ovvero tempestivamente accogliendo le domande di

pensionamento anticipato;

che nel giudizio promosso dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la regione Puglia, si sono costituiti i

ricorrenti nel giudizio a quo, insistendo per la dichiarazione di

incostituzionalità della norma censurata, per le ragioni formulate

nell'ordinanza di rimessione;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle

questioni, sostenendo la ragionevolezza del riferimento normativo

alla data di accoglimento delle dimissioni (con ciò escludendo ogni

differenza tra il personale della scuola ed il restante personale

dello Stato), in base ad una scelta operata dal legislatore

nell'ottica di dissuasione dei pensionamenti anticipati;

Considerato che le diverse questioni, coinvolgenti la stessa

disciplina, debbono essere riunite e congiuntamente decise;

che, successivamente all'emissione delle tre ordinanze di

rimessione de quibus, questa Corte, con sentenza n. 417 del 1996, ha

già dichiarato non fondate questioni di costituzionalità

sostanzialmente identiche a quelle prospettate in questa sede;

che, in particolare, la Corte ha sottolineato come - nell'a'mbito

del graduale processo di radicale riconsiderazione del trattamento di

anzianità, realizzato dal legislatore al fine ineludibile di

stabilizzare l'andamento tendenziale della spesa previdenziale,

attraverso la previsione di disincentivi alla pratica delle

dimissioni volontarie prima del raggiungimento dell'anzianità

contributiva minima trentacinquennale - l'adozione della data di

accoglimento delle dimissioni, quale discrimine oggettivo tra il

vecchio e nuovo regime, trovi plausibile spiegazione, sul piano

giuridico, nella natura costitutiva del relativo provvedimento

amministrativo (rispetto al quale la volontà del dipendente

rappresenta soltanto il presupposto) e nel conseguente effetto

estintivo del rapporto di pubblico impiego;

che deve essere qui ribadito come l'univocità della scelta di

privilegiare tale momento temporale, cui è estraneo qualsiasi

riferimento alla decorrenza delle dimissioni, sia dunque idonea ad

escludere tanto la prospettata disparità di trattamento tra

personale appartenente a comparti diversi del pubblico impiego,

quanto, in ultima analisi, la sussistenza di quelle manifeste ragioni

di irrazionalità ovvero di quelle discriminazioni prive di

fondamento giuridico, che sole potrebbero consentire di sindacare

l'ampio potere discrezionale riservato al legislatore in materia (v.

sentenza n. 185 del 1995);

che, d'altra parte, nella menzionata sentenza n. 417 del 1996, è

stato riaffermato - con ciò escludendo ulteriormente la

configurabilità delle prospettate violazioni agli artt. 3 e 97 Cost.

- il principio dell'irrilevanza, in termini di verifica della

costituzionalità della norma, delle eventuali disparità di mero

fatto, derivanti da circostanze contingenti ed accidentali,

riferibili non già alla norma considerata nel suo contenuto

precettivo, ma semplicemente alla sua applicazione concreta;

che, inoltre, è stato dalla Corte ritenuto insussistente il

vulnus agli artt. 36 e 38 Cost., in quanto la posizione del soggetto

viene adeguatamente garantita dalla specifica norma di salvaguardia

di cui al comma 19 del censurato art. 11: per cui la decurtazione

prevista dal comma 16 deriva da un pensionamento cui l'interessato

perviene per sua libera e consapevole scelta, prima nel presentare le

dimissioni e poi nel non revocarle ovvero nel non richiedere la

riammissione in servizio, con la qualifica e l'anzianità maturata

all'atto di collocamento a riposo, nonché con la facoltà di

riscattare il periodo scoperto ai fini della previdenza e della

quiescenza secondo aggiornati criteri attuariali;

che, infine, a fronte delle considerazioni sin qui svolte, si

palesa come inappropriato il riferimento all'art. 24 Cost. (unico

parametro nuovo evocato dalla sezione giurisdizionale per la regione

Emilia-Romagna della Corte dei conti): infatti la retroattività

della norma - in quanto conforme e funzionale al generale ed adeguato

disegno perseguito dal legislatore, nella rappresentata ottica

dissuasiva dei pensionamenti anticipati - non contrasta con il

diritto di azione e di difesa, poiché, operando sul piano delle

fonti, non esclude né comprime la tutela giurisdizionale delle

posizioni giuridiche di cui il soggetto è titolare (cfr. sentenze n.

455 del 1992 e n. 155 del 1990);

che, pertanto, in mancanza di nuovi argomenti che possano indurre

a discostarsi dalla decisione presa, le questioni devono essere

dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38

e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni

giurisdizionali per le regioni Emilia-Romagna, Puglia e Liguria, con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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