Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/03/1995 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina

dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 29

luglio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo, sul

ricorso proposto da Mornati Claudio, in qualità di liquidatore della

"Novatecne Arredamenti" S.p.A., contro l'Ufficio delle Imposte

dirette di Fermo, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Fermo,

con ordinanza del 29 luglio 1982 (pervenuta alla Corte il 19 ottobre

del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e

disciplina dell'imposta locale sui redditi), "nella parte in cui

esclude in ogni caso la deduzione delle perdite d'esercizio di cui

all'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598".

Considerato che il giudice a quo non ha menomamente motivato circa

la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza della

stessa, limitandosi a riportare le norme costituzionali, a citare la

norma impugnata e ad argomentare nei termini testuali sopra descritti

circa il dedotto profilo d'illegittimità costituzionale (del resto

già escluso nel frattempo da questa Corte con l'ordinanza n. 54 del

1988);

che, pertanto, il sindacato di legittimità costituzionale non

può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui

redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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