Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/1986

Altra decisione · depositata il 14/04/1986 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo e

sesto comma, del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure

urgenti in materia di entrate fiscali") promosso con ordinanza emessa

il 30 luglio 1984 dal Pretore di Padova nei procedimenti penali riuniti

a carico di Peron Laura ed altri, iscritta al n. 79 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 149 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con ordinanza del 19 ottobre 1982 - emessa nel corso

di un procedimento penale per contravvenzioni edilizie, in relazione

alle quali era stata corrisposta l'oblazione prevista dall'art. 9 del

d.l. 30 settembre 1982, n. 688 - il Pretore di Padova sollevava

questione di legittimità costituzionale della norma predetta, nella

parte appunto in cui prevede l'estinzione dei reati di costruzione

abusiva commessi anteriormente al 31 luglio 1982 a seguito del

pagamento di una somma di denaro configurata come oblazione: ritenendo

da tale disposizione violato l'art. 3 della Costituzione, sotto il

duplice profilo di una irragionevole disparità di trattamento

introdotta tra chi abbia completato i lavori entro il 31 luglio 1982 e

chi li abbia completati dopo tale data ma prima dell'emanazione del

decreto, nonché per gli abbienti e i non abbienti;

che, essendo nel frattempo intervenuta la legge 27 novembre 1982,

n. 873, di conversione del d.l. n. 688 e risultando in questa soppresso

il citato art. 9, questa Corte - con propria ordinanza n. 106 del 1984

- restituiva gli atti al giudice a quo, invitandolo a riesaminare la

rilevanza della questione alla luce di tale jus superveniens;

che, con la successiva ordinanza in epigrafe, lo stesso Pretore ha

per altro reiterato l'impugnativa dell'art. 9 d.l. n. 688,

argomentando che tale norma "sebbene esclusa dalla conversione in

legge, è ancora operante in sede penale, quale norma modificatrice

più favorevole all'imputato, in forza dell'art. 2, ultimo comma, cod.

pen.";

che nel giudizio innanzi alla Corte, non vi è stata costituzione

di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, con sentenza n. 51 del 1985, questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 cod. pen. nella

parte invocata dal giudice a quo per motivare l'immanente rilevanza

della sollevata questione;

che, per altro, nelle more del giudizio, il quadro normativo è

stato ulteriormente modificato dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47

(recante "norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle

contravvenzioni edilizie"), il cui art. 38 prevede analoga ipotesi di

estinzione, a seguito di oblazione, dei reati edilizi, ed il cui art.

31 fa inoltre salvi i rapporti giuridici sorti e mantiene efficacia

agli atti e provvedimenti adottati in applicazione dell'impugnato art.

9 del d.l. n. 688/1982;

che, alla luce di tale ultima sopravvenuta normativa, appare

opportuno restituire nuovamente gli atti al giudice a quo perché

rivaluti la rilevanza della proposta questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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