Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/04/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del

decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per

l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre

1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con

modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, promossi con

ordinanze emesse il 19 gennaio 2001 dal Tribunale di Pistoia, il

30 gennaio 2001 e il 6 novembre 2000 dal Tribunale di Firenze

rispettivamente iscritte ai nn. 239, 282 e 304 del registro ordinanze

2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie

speciale, nn. 14 e 17 dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Tribunale di Pistoia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge

7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione

dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in

materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella

legge 25 febbraio 2000, n. 35, nella parte in cui consente

l'utilizzazione e la valutazione ai fini della decisione delle

dichiarazioni, acquisite al fascicolo per il dibattimento prima della

entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999, rese nel

corso delle indagini preliminari da chi si è sempre volontariamente

sottratto all'esame nel dibattimento, solo se l'attendibilità di

tali dichiarazioni è confermata da altri elementi di prova, assunti

o formati con diverse modalità;

che, a parere del giudice rimettente, tale disciplina si

porrebbe in contrasto con l'art. 111, quarto comma, seconda parte,

della Costituzione, in quanto da essa deriverebbe la sostanziale

elusione del principio secondo il quale la colpevolezza dell'imputato

non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per

libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto

all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore, consentendo

"una sorta di ultrattività della disciplina ordinaria vigente" prima

della riforma costituzionale sul "giusto processo";

che sarebbe leso anche l'art. 2 della legge costituzionale

23 novembre 1999, n. 2, in quanto - nonostante il legislatore

costituzionale abbia sancito l'immediata applicazione dei principi

contenuti nella legge costituzionale sul "giusto processo" ai

procedimenti penali in corso - la normativa oggetto di censura

realizzerebbe una "sostanziale disapplicazione" del principio del

contraddittorio, adottando una "soluzione restrittiva al suo naturale

ambito temporale di applicazione", in quanto ammette la piena

utilizzabilità a fini decisori delle dichiarazioni rese fuori dal

dibattimento, temperata solo da un maggior rigore per gli elementi di

riscontro;

che anche il Tribunale di Firenze (r.o. 282 del 2001)

impugna, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 2, del d.l.

n. 2 del 2000, nella parte in cui limita la valutazione delle

dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per

libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame

dell'imputato o del suo difensore, a quelle già acquisite al

fascicolo per il dibattimento alla data di entrata in vigore della

legge n. 35 del 2000, di conversione del menzionato d.l. n. 2 del

2000;

che, ad avviso del Tribunale rimettente, da una siffatta

disciplina deriverebbe una lesione del principio di ragionevolezza,

in quanto, nei procedimenti pendenti al marzo del 2000, risulterebbe

vietata l'acquisizione di mezzi di prova non formati nel

contraddittorio delle parti, ancorché vi sia, da parte del difensore

dell'imputato, il consenso alla richiesta del pubblico ministero di

acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali contenenti

le dichiarazioni di che trattasi;

che identica questione è stata sollevata dal medesimo

Tribunale di Firenze con altra ordinanza (r.o. 304 del 2001), nella

quale parimenti si prospetta la violazione dell'art. 3 Cost., in

quanto contrasterebbe con il principio di ragionevolezza la

circostanza che, nell'ambito dello stesso dibattimento, "alcune prove

vengano escluse ed altre ammesse alla valutazione, benché la loro

fonte sia stata legittimamente assunta dal p.m. durante le indagini":

con la conseguenza che il giudice verrebbe a fondare la propria

decisione su elementi di prova che, solo in forza di un dato

estrinseco e puramente accidentale, quale l'acquisizione prima di una

certa data, sono sottoposti alla sua valutazione, esercitando così

"una sorta di giustizia "casuale ";

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo rivalutarsi le questioni da parte dei giudici a

quibus, alla luce di normativa sopravvenuta ovvero dichiararsi

inammissibili o infondate le questioni medesime.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni

del tutto analoghe sicché i relativi giudizi possono essere riuniti,

per essere definiti con unica decisione;

che le censure dei giudici a quibus si concentrano sulla

disciplina transitoria dettata dal decreto-legge 7 gennaio 2000,

n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000,

n. 35, della quale si contesta, da un lato, la portata

sostanzialmente elusiva dei principi costituzionali sul "giusto

processo" e, dall'altro, l'incoerenza e gli effetti discriminatori

che deriverebbero dal discrimen temporale che separa fra loro regimi

probatori profondamente diversi;

che al riguardo questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla

identica tematica, ha avuto modo di sottolineare, nella sentenza

n. 381 del 2001 - successiva alle ordinanze di rimessione -, come il

legislatore costituzionale abbia espressamente devoluto alla legge

ordinaria, non soltanto il compito di adeguare il tessuto codicistico

alle nuove previsioni costituzionali; ma anche quello di stabilire

"una specifica disciplina intertemporale, atta a modulare

l'applicazione di quei principi nei processi in corso di

celebrazione, secondo una linea chiaramente tesa a tracciare un

"ponte" normativo destinato a mitigare una drastica applicazione

della regola tempus regit actum: il tutto realizzatosi, poi,

attraverso la disciplina che i rimettenti censurano, ma che questa

Corte ha già ravvisato essere del tutto in linea con l'esigenza di

"operare una ragionevole ponderazione tra le contrapposte esigenze

tipiche di una disciplina intertemporale";

che a proposito della "casualità" che caratterizzerebbe -

secondo i giudici a quibus - l'applicabilità o meno della disciplina

dettata dalla norma impugnata, questa Corte, nel ritenere infondati

analoghi rilievi, ha osservato come sia tipico di qualsiasi regime

transitorio il saldarsi "ad un determinato momento o fatto

processuale, da individuare quale linea di demarcazione a partire

dalla quale il regime stesso è chiamato ad operare". Ciò che conta

- si è rilevato - è che quel "fatto processuale" sia coerente

"rispetto alle esigenze del regime transitorio e non si presti ad

arbitri. Condizioni, queste ultime, che l'intervenuta acquisizione

delle dichiarazioni al fascicolo per il dibattimento soddisfa

appieno";

che pertanto, alla stregua di tali rilievi, le questioni

proposte devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio

2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2

della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di

giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge

25 febbraio 2000, n. 35, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e

111, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia e dal

Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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