Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1994 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12legge 652/1939
  • art. 13legge 652/1939
  • art. 15legge 652/1939

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 15

del r.d.-l. 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei

fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione

del nuovo catasto edilizio urbano), convertito in legge 11 agosto

1939, n. 1249; dell'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, che

modifica l'art. 12 del r.d.-l. 13 aprile 1939, n. 652; degli artt.

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

(Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto

edilizio urbano); dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604

(Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del

catasto edilizio urbano); dell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n.

679 (Semplificazione delle procedure catastali); dei paragrafi 1, 2,

3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione

dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune

disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n.

679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5

novembre 1969, in materia di catasto dei terreni) e del paragrafo 29

bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (Istruzione per la

conservazione del catasto edilizio urbano) aggiunto dal decreto

ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309 (Integrazione all'istruzione

per la conservazione del catasto edilizio urbano), promosso con

ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Calandrelli

Maria Luisa ed altri contro l'Ufficio tecnico erariale di Firenze,

iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che con ricorso proposto avanti la Commissione tributaria

di primo grado di Firenze, Calandrelli Maria Luisa ha impugnato il

provvedimento di determinazione della classe e della categoria

catastale dell'immobile di sua proprietà e l'atto impositivo

conseguente, avendo la ricorrente casualmente appreso che l'immobile

sarebbe stato censito dall'ufficio tecnico erariale di Firenze

secondo la procedura di cui al d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, vale

a dire con la pubblicazione degli atti presso la casa comunale per un

periodo temporale di giorni trenta, termine utile per ricorrere

avverso gli stessi;

che la Calandrelli chiedeva alla Commissione tributaria di primo

grado l'annullamento dell'atto di classamento concernente il suo

immobile e, in subordine, eccepiva l'illegittimità costituzionale

degli artt. 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del d.P.R. n. 1142 del 1949,

nonché delle norme correlate e dipendenti, in quanto preclusivi del

suo diritto di difesa;

che identico ricorso ed identiche doglianze venivano presentati,

da altri sei ricorrenti, con riferimento ad altre unità immobiliari

dello stesso complesso edilizio, sito in Firenze;

che i ricorsi venivano riuniti e interlocutoriamente decisi con

ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'esame della

questione di costituzionalità:

a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile

1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,

rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto

edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto

1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8

aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto

edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e

funzionamento delle Commissioni censuarie);

b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1°

dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la

formazione del nuovo catasto edilizio urbano);

c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione

degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto

edilizio urbano);

d) dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679

(Semplificazione delle procedure catastali);

e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20

luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente

l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della

legge 1° ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con

decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei

terreni);

f) del paragrafo 29 bis del decreto ministeriale 13 dicembre

1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano)

aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309

(Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto

edilizio urbano);

che la Commissione tributaria rimettente ha convenuto con i

ricorrenti circa l'interpretazione delle norme impugnate, secondo la

quale gli accertamenti catastali non potrebbero essere notificati

direttamente agli interessati, dovendo essere depositati nella casa

comunale, con avviso al pubblico fornito attraverso l'affissione di

un manifesto contenente l'invito a prendere visione degli

accertamenti presso di essa e, eventualmente, a ricorrere avverso i

medesimi (in ispecie le prime disposizioni impugnate, con la loro

procedura semplificata per gli accertamenti catastali, avrebbero

esteso la loro sfera di efficacia anche alle ipotesi di accertamenti

per "un rilevante numero di unità immobiliari urbane", in forza

delle ultime e più recenti disposizioni normative, quali ad esempio

il decreto ministeriale n. 3/3309 del 1989, cui si sarebbe attenuto

l'Ufficio tecnico erariale fiorentino);

che la mancata notificazione diretta all'interessato

dell'accertamento catastale, diversamente da quanto praticato in

tutti gli altri settori della legislazione tributaria (come ad

esempio previsto dall'art. 16, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636) sarebbe in evidente contrasto con l'art. 3 della

Costituzione (particolarmente l'art. 69, ultimo comma, del d.P.R. n.

1142 del 1949, comporterebbe una palese disparità di trattamento fra

i soggetti destinatari degli atti di accertamento tributari, in

quanto la norma privilegerebbe le amministrazioni dello Stato,

prevedendo che sia loro dato "particolare avviso" della pubblicazione

negli albi dei vari comuni per i beni interessanti quelle

amministrazioni);

che la questione sarebbe rilevante, poiché i ricorsi, sulla

base della legislazione vigente, di cui si contesta la legittimità

costituzionale, sarebbero tardivamente proposti;

che, inoltre, tali disposizioni violerebbero anche l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, giacché esse non garantirebbero

il diritto di difesa dell'interessato avverso l'accertamento

catastale;

che, consentendo la normativa in questione una presunzione di

conoscenza affidata in modo aleatorio alla pubblicazione del

manifesto (il quale darebbe notizia circa il deposito presso la casa

comunale degli atti di accertamento, della possibilità di prenderne

visione e di frapporvi ricorso), si verrebbe a eliminare ogni

possibilità di difesa contro l'atto impositivo, in quanto

l'interessato verrebbe ad essere, con buona probabilità, in ritardo

rispetto al termine stabilito dall'art. 15 del r.d.-l. n. 652 del

1939;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto della

sollevata questione;

che, con successiva memoria, l'Avvocatura ha eccepito

l'irrilevanza, non avendo il giudice rimettente motivato sulla

conoscenza, da parte dei contribuenti, delle "categorie" e "classi"

degli immobili, mentre la comune esperienza renderebbe probabile la

loro conoscibilità, quanto meno nell'occasione dell'annuale

compilazione del modello 740;

che, inoltre, la Commissione tributaria avrebbe impugnato una

congerie di disposizioni fra le quali alcune avrebbero carattere

palesemente non legislativo (quelle contenute nel regolamento

approvato con d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e nei decreti

ministeriali 20 luglio 1970 e 6 ottobre 1989), altre sarebbero non

pertinenti (l'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679; l'art. 13

del r.d.-l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto

1939, n. 1249; l'art. 12, primo e secondo comma, del predetto regio

decreto-legge n. 652 del 1939);

che, in conclusione, la questione andrebbe ristretta all'art.

12, terzo comma, (come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo

8 aprile 1948, n. 514), e all'art. 15 del regio decreto legge n. 652

del 1939;

che, con riferimento a quest'ultima disposizione, la questione

potrebbe, peraltro, essere prospettata in via alternativa o con

riferimento al dies a quo o con riferimento all'effetto preclusivo

(rispetto ad una controversia sul credito tributario - Irpef o Ici -

che coinvolgesse il classamento in via incidentale) derivante dal

decorso dell'anzidetto termine, sì che l'alternatività osterebbe a

un intervento manipolativo della Corte costituzionale;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque infondata con

riferimento ad entrambi i parametri invocati.

Considerato che va accolta l'eccezione d'inammissibilità come

sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, poiché, a

prescindere dai pur fondati rilievi sul difetto della forza di legge

per gran parte degli atti impugnati, dall'ordinanza di rimessione non

si rileva in base a quali fatti giuridici l'amministrazione

finanziaria ha proceduto alla classificazione (o alla

riclassificazione) degli immobili di proprietà dei ricorrenti e,

dunque, non è dato sapere quale delle molteplici fonti normative

impugnate disciplina il caso in esame;

che la questione sollevata è, pertanto, manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale:

a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile

1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,

rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto

edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto

1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8

aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto

edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e

funzionamento delle Commissioni censuarie);

b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1°

dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la

formazione del nuovo catasto edilizio urbano);

c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione

degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto

edilizio urbano);

d) dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679

(Semplificazione delle procedure catastali);

e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio

1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente

l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della

legge 1° ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con

decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei

terreni);

f) del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale 13 dicembre

1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano)

aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309

(Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto

edilizio urbano);

Sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado

di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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