Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo

comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle

strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle

pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in

materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa

il 4 febbraio 1982 dal Tribunale di Milano nei procedimenti civili

riuniti vertenti tra l'I.N.P.S. e il Fallimento Smalterie di Corsico

S.p.A., iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, in sede di opposizione

proposta dal curatore del fallimento della S.p.A. Smalterie di

Corsico all'ammissione al passivo del credito vantato dall'I.N.P.S. a

titolo di contributi per il trattamento di disoccupazione speciale e

relative sanzioni civili, ha sollevato, con ordinanza in data 4

febbraio 1982, in relazione agli artt. 101, 102, 104, 24 e 25 Cost.,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo

comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle strutture

e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i

trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia

previdenziale e pensionistica), nella parte in cui, interpretando

autenticamente l'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115

(Estensione in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa

integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la

disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in

favore dei lavoratori anziani licenziati), ha riconosciuto il diritto

al suddetto trattamento speciale di disoccupazione anche nei casi di

cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per

qualsiasi causa intervenuta e, quindi, anche in caso di fallimento;

che gli addotti profili di incostituzionalità concernono, in

sostanza, il valore retroattivo che si asserisce surrettiziamente

conferito alla citata legge attraverso lo strumento della

qualificazione della stessa come legge di interpretazione autentica,

mentre la relativa disciplina si presenterebbe come assolutamente

innovativa rispetto alla precedente, per quanto concerne i casi in

cui può essere riconosciuto il diritto al trattamento speciale di

disoccupazione, e comporterebbe in tal guisa un'indebita ingerenza

del legislatore nei procedimenti in corso;

che la censura è manifestamente infondata, essendo sufficiente

rilevare che la retroattività, così come disposta, non confligge

con l'art. 25 Cost., il quale vieta esclusivamente la retroattività

della legge penale, secondo quanto ripetutamente osservato da questa

Corte, non solo in termini generali, ma anche con specifico riguardo

alla problematica in tema di leggi interpretative (v. sentt. n. 36

del 1985 e n. 23 del 1967);

che non è contestabile che il legislatore ordinario abbia il

potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possono

derivare effetti nei riguardi dei procedimenti giudiziari in corso

(v. Corte cost. sent. n. 77 del 1964, anch'essa con specifico

riguardo a casi di leggi interpretative);

che, infine, l'esegesi dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968

n. 1115, consacrata in via di interpretazione autentica, concretava

una lettura astrattamente plausibile della norma stessa, in ordine

alla quale si erano presentate nell'esperienza giuridica non poche

liti, così da giustificare siffatta consacrazione, la cui

conformità ai precetti costituzionali si apprezza anche per la sua

idoneità ad impedire un'irrazionale disparità di trattamento fra

lavoratori ugualmente licenziati per cessazione totale dell'attività

aziendale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 23 aprile

1981 n. 155, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102 e

104 Cost., dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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