Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1987 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 16d.P.R. 636/1972
  • art. 7d.P.R. 739/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario), nel testo sostituito dal d.P.R. 3

novembre 1981, n. 739 (recte: art. 7 d.P.R. n. 739 del 1981) promosso

con l'ordinanza emessa il 2 luglio 1986 dalla Commissione Tributaria

di primo grado di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti dalla

S.p.A. Itinera contro Ufficio I.V.A. di Alessandria, iscritta al n.

658 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 55, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di

Alessandria dubita della legittimità costituzionale dell'art. 16,

primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (nel testo sostituito

dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739) in riferimento agli

artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto indica in modo tassativo gli atti

impugnabili davanti alle commissioni tributarie, escludendone

l'avviso di ripetizione di indebito, sebbene questo possa presentare,

come nella specie, caratteri (fissazione di un termine perentorio per

l'adempimento e prevista emanazione di provvedimenti amministrativi

di imposizione, per il caso di difetto di ottemperanza) che lo

rendono assimilabile a quelli espressamente dichiarati impugnabili;

che questa Corte con la sentenza n. 313 del 1985 giudicando

infondata analoga questione, ha formulato il principio per cui

l'espressione "avviso di accertamento", contenuta nella norma

impugnata, non è da intendersi in senso letterale, bensì come

riferibile a qualsiasi atto avente efficacia nei confronti del

soggetto passivo del tributo, conclusivo di un procedimento o di un

sub-procedimento di accertamento, sicché sono impugnabili tutti i

provvedimenti, comunque denominati, che accertino o dichiarino, in

tutto o in parte l'obbligazione tributaria ovvero un elemento di

essa;

che, alla stregua di tale principio, non è contestabile

l'impugnabilità anche dell'atto cui si riferisce il giudizio

a quo, posto che la contestazione, per il tramite di esso,

dell'inesistenza delle operazioni dedotte a giustificazione delle

detrazioni operate in sede di dichiarazione I.V.A. e della

conseguente illegittimità delle detrazioni stesse costituisce tipico

esercizio dell'attività di accertamento e valutazione tecnica (di

presupposti e condizioni stabilite dalla legge tributaria), influente

sulla definizione del debito di imposta;

che, in tali sensi, la questione è da ritenere manifestamente

infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel testo sostituito

dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dalla Commissione

Tributaria di primo grado di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari