Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/2001

Altra decisione · depositata il 04/01/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 23 marzo

1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on.

Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso

dalla Corte di appello di Roma - sezione terza penale, con ricorso

depositato l'11 settembre 2000 ed iscritto al n. 167 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nell'ambito del giudizio d'appello avverso la

sentenza di condanna dell'on. Vittorio Sgarbi per il reato di

diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di Giancarlo

Caselli, la Corte d'appello di Roma ha sollevato conflitto di

attribuzione fra poteri dello Stato contro la deliberazione della

Camera dei deputati del 23 marzo 1999, con cui tale Assemblea ha

dichiarato che i fatti per i quali l'on. Sgarbi è sottoposto al

suddetto procedimento penale concernono opinioni espresse

nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione;

che la Corte d'appello, dopo aver richiamato la

giurisprudenza costituzionale relativa all'oggetto del conflitto di

attribuzione ed al nesso funzionale che deve intercorrere tra le

opinioni espresse e l'attività parlamentare, rileva come nel caso di

specie non possa ravvisarsi alcun nesso di tal genere, "stante la non

riscontrabilità di connessione con atti tipici della funzione

parlamentare, in quanto non è possibile individuare ... un intento

divulgativo di una scelta o, più in generale, di una attività

politico-parlamentare". Al contrario, le dichiarazioni incriminate

avrebbero "natura di insulto personale" e sarebbero scollegate ed

estranee rispetto a qualunque valutazione politica, come sarebbe

dimostrato "dalla loro genericità e dalla carenza di riferimenti a

fatti concreti, specifici, determinati". Né "il fatto che si tratti

di argomento politicamente rilevante e trattato in più occasioni da

un deputato" comporterebbe di per sé "che ci si trovi in presenza di

esercizio della funzione parlamentare, da ravvisare solo quando tale

attività sia correlabile ad uno specifico atto tipico";

che pertanto, secondo la Corte d'appello, la deliberazione

della Camera esorbiterebbe dall'ambito derogatorio consentito

dall'art. 68 della Costituzione, con la conseguente violazione degli

artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, della

Costituzione - che assegnano la titolarità della funzione

giurisdizionale alla magistratura e tutelano la legalità e

l'indipendenza del suo esercizio - nonché degli artt. 3, primo

comma, della Costituzione - per la disparità di trattamento che

verrebbe introdotta tra cittadini e parlamentari - e 24, primo comma,

della Costituzione - per l'impossibilità della parte lesa a fruire

della tutela giurisdizionale, solo perché è stata offesa da un

parlamentare.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art.

37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale

è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se "esiste la

materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche

in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti, soggettivo ed

oggettivo, del conflitto (cfr., da ultimo, le ordinanze n. 91, n. 150

e n. 389 del 2000);

che infatti, quanto al primo, devono ritenersi legittimati ad

essere parti del presente conflitto sia la Corte d'appello di Roma -

essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i

singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in

situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono

da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere

parti di conflitti di attribuzione - sia la Camera dei deputati - in

quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria

volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del

conflitto, dal momento che la ricorrente lamenta la lesione della

propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte

della citata deliberazione della Camera dei deputati;

che la forma dell'ordinanza, utilizzata per proporre il

ricorso, deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del

conflitto - ove sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti -

come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., ex plurimis le

sentenze n. 10, n. 11 e n. 82 del 2000);

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto"

e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte

d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il

ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della

Corte entro venti giorni dalla notifica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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