Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1971 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 522, quarto

comma, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 30 maggio 1969 dal tribunale di Viterbo nel

procedimento penale a carico di Appolloni Paolo, iscritta al n. 396 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice

relatore Michele Fragali.

Ritenuto che l'ordinanza del tribunale di Viterbo di cui

all'epigrafe, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, ha

proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522,

ultima parte, del codice di procedura penale (recte: art. 522 quarto

comma, ultima parte) nella parte in cui non ammette l'appello della

sentenza del giudice di secondo grado che, nelle ipotesi in cui il

primo giudice ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione

penale non poteva essere iniziata o proseguita, ordina la rinnovazione

del dibattimento e decide in merito;

che nel procedimento così proposto non vi è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la sentenza di questa Corte 13 maggio 1965 n. 41,

in occasione della denunzia della prima parte del detto art. 522,

secondo comma, del codice di procedura penale, ha escluso la

supposizione che il giudice a quo avesse ritenuto rilevante, ai fini

della sua pronunzia, il tema dell'inappellabilità della sua sentenza,

che riguardava la fase successiva del processo;

che, a prescindere dal rilevare che nemmeno il tribunale di Viterbo

ha dimostrato la rilevanza, ai fini del suo giudizio, della questione

da esso proposta, è evidente che la norma impugnata può venire in

discussione soltanto ove si proponesse gravame avverso la pronunzia di

merito del giudice di appello;

che la menzionata sentenza di questa Corte avvertiva che il

predetto art. 522, secondo comma, del codice di procedura penale,

assicurava pienamente la difesa innanzi al primo giudice, perché la

parte in quella fase non aveva avuto limiti alla discussione del

merito, e innanzi al secondo giudice, perché a questi sono conferiti

poteri di piena cognizione del merito nei limiti dei motivi del

gravame;

che la stessa sentenza avvisava inoltre che non è la doppia

istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità

di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano

legittimamente precluse;

che la Corte rilevava altresì che la citata norma non toglie alla

parte la predetta possibilità quando affida l'esame del merito al

giudice di appello, tanto più che il principio del doppio grado di

giurisdizione non suole essere inteso nel senso per cui tutte le

questioni di un processo debbano essere decise da due giudici di

diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la possibilità di

sottoporre tali questioni a due giudici di istanza diversa, anche se il

primo non le abbia tutte decise;

che le predette ragioni sono del tutto applicabili al giudizio

attuale e che il giudice a quo non ha proposto motivi in contrario, né

la Corte ne trova alcuno per riesaminare la sua precedente pronuncia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli

artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, quarto

comma, ultima parte, del codice di procedura penale, proposta dal

tribunale di Viterbo, per la parte in cui dichiara inappellabile la

sentenza ivi menzionata, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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