Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

4, 7, primo, secondo e quarto comma, e 11 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 599 (istituzione dell'imposta locale sui redditi), promossi

con sette ordinanze emesse il 12 giugno 1979 dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Pistoia, iscritte ai nn. da 844 a 850 del

registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41 del 1981;

udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1981 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia ha

sollevato - con sette ordinanze emesse il 12 giugno 1979 (ma pervenute

alla Corte il 27 novembre 1980) - questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 4, 7, primo, secondo e quarto comma, e

11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, istitutivo dell'imposta

locale sui redditi, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione.

Considerato che i sette giudizi devono essere riuniti, data

l'identità delle questioni così prospettate;

che la Corte si è già pronunciata in proposito, con la sentenza

n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte,

"l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9

ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro

autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa,

dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato, d'altra

parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente

annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, "poiché la

disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a

sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa più essere

applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione d'illegittimità

parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta

locale sui redditi";

che, per converso, le impugnative degli artt. 4 (sulla base

imponibile dell'imposta in esame) ed 11 (sul luogo di produzione dei

redditi) del d.P.R. n. 599 del 1973 non sono sorrette da alcuna

motivazione, concernente sia la rilevanza sia la non manifesta

infondatezza delle questioni medesime; e che, in ogni caso, i disposti

concernenti i redditi di lavoro autonomo, contenuti nell'art. 11,

primo comma, n. 2 e n. 3, sono anch'essi ormai inoperanti, per le

stesse ragioni già svolte quanto all'art. 7 del predetto decreto

presidenziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, primo, secondo e quarto

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già

decisa con sentenza n. 42 del 1980;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 4 ed 11 del d.P.R. n. 599 del

1973, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

AEBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari