Corte costituzionale

Ordinanza n. 88/1990

Altra decisione · depositata il 26/02/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo e

terzo comma, della legge della Regione Lombardia 27 marzo 1985, n. 22

(Interpretazione autentica dell'artt. 36 della legge regionale 29

novembre 1984, n. 60), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio

1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sul

ricorso proposto da Senes Fabio ed altri contro la Regione Lombardia

ed altri, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Senes Fabio ed altri, nonché

l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Cesare Ribolzi per Senes Fabio ed altri e l'Avvocato

Vitaliano Lorenzoni per la Regione;

Ritenuto che, con ordinanza del 19 gennaio 1989, il Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 51 e 97

della Costituzione, dell'art. 1, secondo e terzo comma, della legge

della Regione Lombardia 27 marzo 1985, n. 22 (Interpretazione

autentica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n.

60), nella parte in cui non prevede, ai fini del concorso per

l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, la

valutabilità delle funzioni svolte dai candidati, negli enti

pubblici di provenienza diversi dalla Regione, in posizioni

corrispondenti o assimilabili a quelle di dirigente di servizio o di

responsabile di ufficio, assolte nell'ambito regionale;

che il giudice a quo ritiene di trarre argomento a sostegno del

proprio assunto dalle sentenze nn. 331 e 879 del 1988 di questa

Corte, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale di altre disposizioni concernenti il medesimo

concorso, in quanto esse non prevedevano la possibilità di valutare

altri servizi pregressi;

che si sono costituite nel presente giudizio le parti private,

sostanzialmente associandosi alle considerazioni espresse

nell'ordinanza di rimessione;

che è pure intervenuta la Regione Lombardia per sostenere la

inammissibilità della questione per la sua manifesta irrilevanza,

perché concernente una legge successiva all'adozione dei

provvedimenti impugnati;

che, ad avviso della Regione, la questione sarebbe altresì

inammissibile perché la pronuncia di carattere additivo, che viene

richiesta allo scopo di rendere valutabili le funzioni dirigenziali

svolte negli enti di provenienza, non potrebbe trovare applicazione

nel giudizio a quo sia in quanto tale profilo non aveva formato

oggetto dei motivi svolti nel ricorso introduttivo (essendo stato

dedotto solo in una memoria di udienza non notificata), sia perché

il profilo stesso - riguardante solo alcuni dei ricorrenti che hanno

cumulativamente proposto il ricorso introduttivo del giudizio a quo -

non potrebbe essere preso in considerazione perché non sono

ammissibili doglianze che possano risolversi a un tempo in favore di

alcuni ricorrenti e in danno di altri, a causa dell'evidente

conflitto di interessi tra gli stessi, sia, infine, perché

l'auspicato intervento additivo di questa Corte non potrebbe influire

sulla decisione del giudice a quo perché nessuno dei ricorrenti

avrebbe svolto negli enti di provenienza funzioni dirigenziali

valutabili;

che, in subordine e sempre ai fini dell'esame della rilevanza,

la Regione medesima ha chiesto l'espletamento di istruttoria, per

accertare l'effettivo svolgimento da parte dei ricorrenti delle

asserite funzioni dirigenziali presso gli enti di provenienza e,

ancora in subordine, ha chiesto che vengano restituiti gli atti al

giudice rimettente per un nuovo esame sulla rilevanza sotto i cennati

profili;

che, nel merito, la Regione ha concluso per la infondatezza

della questione;

che in prossimità dell'udienza di discussione hanno presentato

memorie sia le parti private costituite che la Regione Lombardia,

ribadendo ed ampliando le tesi rispettivamente svolte nei precedenti

atti difensivi;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non risulta motivata su

punti rilevanti che hanno formato oggetto di specifiche eccezioni e

deduzioni delle parti nel corso del giudizio a quo e sui quali le

parti stesse, come risulta dalla narrativa in fatto, si sono

ulteriormente soffermate anche nel presente giudizio;

che, pertanto, si reputa necessario restituire gli atti al

giudice a quo per un riesame in ordine alla rilevanza della questione

in relazione ai punti anzidetti;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per un ulteriore

esame sul requisito della rilevanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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