Corte costituzionale

Ordinanza n. 88/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1984 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10

della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del

personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di

istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica),

promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1981 dal TAR per il Lazio sul

ricorso proposto da Orvieti Marcello contro il Preside dell'Istituto

tecnico industriale "E. Fermi" di Bibbiena ed altri, iscritta al n. 884

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 135 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice

relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 1 giugno 1981, pervenuta alla

Corte costituzionale il 29 novembre 1982, il tribunale amministrativo

regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38, secondo comma,

della Costituzione, degli artt. 9 e 10 della legge 19 marzo 1955, n.

160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo

delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica,

scientifica, magistrale e tecnica), nella parte in cui fissano un

diverso regime delle assenze per malattia accertata

dall'Amministrazione nei riguardi dei professori incaricati a tempo

indeterminato rispetto ai docenti di ruolo;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia

dichiarata infondata.

Considerato che tale questione, sollevata in precedenza anche da

altri giudici con riferimento ai medesimi parametri degli artt. 3 e 32

della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata da questa

Corte con sentenza n. 212 del 1983, e manifestamente infondata con

ordinanza n. 291 del 1983, né sono prospettati nel presente giudizio

argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza;

che le considerazioni poste da questa Corte a base della richiamata

sentenza n. 212 del 1983, valgono anche ad escludere il contrasto,

peraltro appena profilato nell'ordinanza di rimessione, delle

denunciate norme con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione;

che va, pertanto, dichiarata la manifesta infondatezza della

questione in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i Giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 38, secondo

comma, della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 1 giugno 1981 dal

tribunale amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n. 884 del 1982),

degli artt. 9 e 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato

giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli

istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e

tecnica).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIAREELI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GAELO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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