Corte costituzionale

Ordinanza n. 88/1983

Altra decisione · depositata il 07/04/1983 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

quarto, del d.l. 9 dicembre 1981, n. 721, recepito nella legge 5

febbraio 1982, n. 25 (cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi

dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di

attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR

predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge) promosso con

ordinanza emessa il 16 marzo 1982 dal Pretore di Carrara, nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Antognetti Giuseppe ed altri e

la Soc. Rumianca, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29

settembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Carrara, nei procedimenti civili

riuniti vertenti fra Antognetti Giuseppe ed altri contro la Soc.

Rumianca, ha sollevato, coll'ordinanza in epigrafe, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto, del d.l. 9

dicembre 1981, n. 721, recepito nella legge 5 febbraio 1982 n. 25, con

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,

che, secondo il primo giudice, la lettura letterale e logica del

detto articolo comporterebbe non soltanto la sospensione, fino al 31

dicembre 1983, delle azioni esecutive, ma anche l'estinzione di ufficio

di tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto,

ivi compresi quelli di cognizione, e la privazione d'ogni effetto dei

provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato,

che, perciò, si verificherebbe una grave discriminazione fra i

cittadini anche in relazione al diritto di difesa.

Considerato che, a parte il dubbio prospettabile sull'esattezza

della riportata interpretazione, la norma è stata comunque

autenticamente interpretata con legge 22 luglio 1982 n. 466, secondo

cui l'estinzione riguarda esclusivamente i procedimenti esecutivi,

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al primo giudice

affinché valuti l'incidenza della nuova legge sul caso di specie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Carrara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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