Corte costituzionale

Ordinanza n. 88/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 599 (Istituzione dell'imposta locale sui redditi),

promosso con ordinanza emessa il 29 febbraio 1980 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Larino sul ricorso proposto da Iannucci

Clodomiro, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, mediante un'ordinanza emessa il 29 febbraio 1980, la

Commissione tributaria di primo grado di Larino ha sollevato questione

di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53

Cost. - del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, istitutivo dell'imposta

locale sui redditi, "nella parte in cui prevede l'applicazione di tale

imposta solo a carico dei lavoratori autonomi".

Considerato che, in tutti i suoi aspetti, la questione è stata

già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha

dichiarato, da una parte, "l'illegittimità costituzionale dell'art.

4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i

redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi

d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato,

d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il

corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto

presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei

lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i rapporti

ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della

dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina riguardante

il presupposto dell'imposta locale sui redditi".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con l'ordinanza indicata in

epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - AEBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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