Corte costituzionale

Ordinanza n. 87/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1983 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 74d.P.R. 597/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma

secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza

emessa il 22 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Milano, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Acque e Terme di Bognanco,

iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 25 agosto 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza 22 ottobre 1981, la Commissione

tributaria di primo grado di Milano, nel giudizio concernente il

ricorso proposto dalla S.p.A. Acque e Terme di Bognanco, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma secondo,

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 con riferimento agli artt. 3 e 53

Cost.,

che - secondo i primi giudici - il predetto comma, limitando la

deducibilità di costi e di oneri, non di competenza dell'esercizio cui

si riferisce la tassazione, a quelli imputati al conto profitti e

perdite di un periodo d'imposta precedente, e mai a quelli imputati a

periodo successivo, violerebbe il principio di uguaglianza (art. 3

Cost.) in relazione al dovere di assolvere gli obblighi fiscali in base

alla capacità contributiva; e ciò in quanto si verificherebbe un

trattamento diverso fra due cittadini di cui l'uno abbia spostato in

avanti un costo, e l'altro l'abbia invece anticipato,

che soltanto il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato

intervento, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata infondata.

Considerato che su analoga questione, incentrata sulla stessa

disposizione di legge e sugli stessi parametri costituzionali, questa

Corte si è già pronunziata colla sent. n. 186/82 che l'ha dichiarata

non fondata,

che, nell'ora citata sentenza, la Corte ha rilevato come la norma

impugnata, avendo carattere meramente probatorio, opera in modo

razionale e senza determinare situazioni di ingiustificata disparità

di trattamento, e senza violare il principio sostanziale della

capacità contributiva, in quanto è in potere e dovere del

contribuente di precostituire agevolmente la prova legale prevista

dalla norma tributaria, che stabilisce come e quando debbano essere

registrati costi ed oneri nelle adeguate scritture contabili,

che l'ordinanza di rimessione non ha portato ragioni che inducano a

discostarsi dai cennati principi, sì che la sollevata questione appare

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 74, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n.

597, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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