Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1964 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7 della

legge 15 agosto 1949, n. 533, in relazione agli artt. 102, secondo

comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, promosso con ordinanza

del Pretore di Ferrara in data 9 maggio 1964, nel procedimento civile

vertente fra Cavicchi Vittorino e Piva Mafalda, iscritta al n. 83 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 144 del 13 giugno 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Costantino Mortati;

Ritenuto che con l'ordinanza predetta è stata proposta questione

di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7 su citati sotto il

profilo che questi non assicurano, nei riguardi dei consulenti tecnici

chiamati a prestare la loro opera nelle controversie per anticipata

risoluzione di contratti individuali di lavoro dei salariati fissi in

agricoltura, garanzie minime di indipendenza e di capacità, e pertanto

appaiono in contrasto con le disposizioni degli artt. 102 e 108; il

quale ultimo tali garanzie vuole assicurare anche nei confronti degli

estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 72 del 7 luglio

1964 ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità degli

artt. 5 e 7 in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione;

che l'ordinanza in esame non offre alcun nuovo elemento che possa

dar ragione di un riesame della questione, tale non potendo ritenersi

il richiamo all'ultimo comma del citato art. 108, fatto nel supposto

che i consulenti di cui si tratta rientrino nella categoria degli

"estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia". È

infatti non controverso che con la formula riportata il costituente ha

inteso riferirsi solo a coloro che, senza appartenere all'ordine

giudiziario, entrano a comporre alcuni collegi giudicanti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, nonché l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i

giudizi avanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata nei riguardi degli artt. 5 e 7 della legge 15

agosto 1949, n. 533.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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