Corte costituzionale

Ordinanza n. 859/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge

29 novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di

Venezia), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dal T.A.R.

per il Lazio sul ricorso proposto dalla S.p.a. S.N.A.M. contro C.I.P.

ed altri, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. S.N.A.M. e della S.p.a

Vincenzo Mason e C. ed altri nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,

Sezione III, con ordinanza del 23 ottobre 1985 emessa nel

procedimento promosso dalla s.p.a. SNAM contro il Comitato

Interministeriale Prezzi e nei confronti della s.p.a. Vincenzo Nason

e C. - Fabbrica vetri e cristallerie, della Mazzega s.a.s. e della

Sangemini s.p.a., con l'intervento della Sezione dell'Industria del

vetro dell'associazione degli industriali della provincia di Venezia,

per ottenere l'annullamento del provvedimento del Comitato

Interministeriale Prezzi 14/1985 del 7 marzo 1985, ha sollevato, su

istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dell'art. 19

della legge 29 novembre 1984 n. 798, il quale dispone che il prezzo

base del metano per forniture industriali destinate ad unità

produttive artigianali ed industriali vetrarie site nell'isola di

Murano debba essere determinato dal Comitato Interministeriale Prezzi

in misura non superiore al 60% di quello fissato sulla base

nazionale;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione

censurata, prevedendo un trattamento di favore a vantaggio di tutti

gli operatori vetrari dell'isola senza operare alcuna distinzione tra

di essi, in ragione delle loro differenti potenzialità economiche ed

organizzative, riserverebbe un identico trattamento a situazioni

diseguali e produrrebbe perciò un effetto sperequativo in contrasto

con l'art. 3 Cost.;

che la previsione di un prezzo ridotto per le sole forniture

industriali alle imprese vetrarie di Murano importerebbe violazione

dell'art. 41 Cost. in quanto tratterebbesi di imposizione

autoritativa di un prezzo inferiore ai costi, con esclusione, in

danno delle imprese erogatrici del metano, di un margine di utile;

che, infine, risulterebbe violato anche l'art. 42 Cost. in

quanto si verificherebbe una espropriazione senza indennizzo;

che si sono costituite in giudizio, sostenendo l'infondatezza

della sollevata questione di costituzionalità, la s.p.a. Vincenzo

Nason e C. Fabbrica vetri e cristallerie, la s.a.s. A.V. Mazzega

Vetri d'arte, la s.r.l. Carlo Moretti, la s.r.l. Effetre Murano, la

s.r.l. Ferro e Lazzarini, la s.p.a. Salviati e C., la s.r.l. Barovier

e Toso Vetrerie Artistiche Riunite, la s.r.l.Formia di Mian Alfio e

C. e la s.p.a. Venini, tutte imprese operanti nell'isola di Murano ed

utenti della s.p.a. SNAM;

che si è altresì costituita la s.p.a. SNAM, svolgendo

considerazioni adesive all'ordinanza di rimessione;

Considerato che la riduzione del prezzo del gas metano, prevista

dall'art. 19 della legge 29 novembre 1984 n. 798, è misura

finalizzata al sostegno dell'intera industria vetraria di Murano che

- nell'ambito di un discrezionale apprezzamento del legislatore - è

stata ritenuta bisognosa e meritevole, nel suo complesso, di un

intervento di supporto economico;

che è, pertanto, soluzione razionale e non generatrice di

diseguaglianze che lo sgravio del costo del metano per forniture

industriali sia stato predisposto a favore di una intera categoria di

imprese - le unità produttive artigianali ed industriali vetrarie di

Murano - considerate, in ragione della loro storia, del valore della

loro produzione e delle tecniche in esse impiegate come un patrimonio

degno di salvaguardia complessiva;

che l'area dei soggetti economici destinatari della normativa di

favore, pur non subendo, come si è detto, interne differenziazioni,

resta comunque assai ristretta e rigorosamente delimitata in termini

produttivi e geografici, di talché è da escludere che la riduzione

del prezzo del metano fornito all'industria vetraria muranese

implichi la lesione della libertà di iniziativa economica delle

imprese erogatrici che hanno di fronte a sé un mercato di

grandissime dimensioni all'interno del quale ben possono realizzarsi

tutte le compensazioni, eventualmente necessarie, per la

ricostituzione di utili di impresa;

che è palesemente inconferente il richiamo contenuto

nell'ordinanza di rimessione alla tutela costituzionale del diritto

di proprietà nei confronti delle espropriazioni senza indennizzo

perché l'istituzione di limiti ai prezzi di vendita di beni prodotti

dalle imprese non è di regola riconducibile al fenomeno

espropriativo ed alle disposizioni per esso dettate dalla

Costituzione, ma va ricollegato alla norma costituzionale in tema di

libertà di iniziativa economica privata che, come si è in

precedenza detto, non è stata violata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 della legge 29 novembre 1984 n. 798

(Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), sollevata dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III, con

l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:859 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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