Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1995 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed

integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni

concertistiche assimilate), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile

1992 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti dall'Ente

autonomo spettacoli lirici "Arena di Verona", iscritta al n. 552 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(giudicando sul ricorso in appello proposto dall'Ente autonomo

spettacoli lirici "Arena di Verona" per l'annullamento delle sentenze

del Tribunale amministrativo per il Veneto, 1 aprile 1986, n. 131 e

n. 132, e 29 aprile 1986, n. 170 e n. 173), con ordinanza emessa il 9

aprile 1992, pervenuta alla Corte il 1 settembre 1994, ha sollevato,

in relazione agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge

13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude che si applichi ai

dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi quanto disposto

dall'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,

con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54;

che secondo il giudice a quo detta esclusione deve essere

verificata alla luce dell'art. 3, sotto il profilo della disparità

di trattamento, dell'art. 38, che garantisce ai lavoratori il diritto

a mezzi adeguati alle esigenze di vita anche in vecchiaia, e

dell'art. 4 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il

diritto al lavoro;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, con la sent. n. 475 del 1993, questa Corte ha

dichiarato l'infondatezza (e poi, con l'ord. n. 158 del 1994, la

manifesta infondatezza) di questione identica a quella in esame, e

che non sono addotti profili nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio

1984, n. 312 (Interventi straordinari ed integrativi in favore degli

enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate),

nella parte in cui esclude l'applicabilità, per i dipendenti non

artisti degli enti lirici autonomi, dell'art. 6 del decreto-legge 22

dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale),

convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54,

sollevata dal Consiglio di Stato in relazione agli artt. 3, 4 e 38

della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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