Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/03/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo

comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al

nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno

1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Palermo nel procedimento penale a carico di Trippodo Antonino,

iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 101,

secondo comma, 13 e 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura

penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa);

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che sia dichiarata "la cessazione della materia del

contendere";

Considerato che la norma impugnata è stata soppressa ad opera

della legge 7 agosto 1992, n. 356, con la quale è stato convertito

in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di

procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità

mafiosa), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 13

e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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