Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1984 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b,

della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei

suoli), promosso con ordinanza 16 dicembre 1982 del pretore di Piombino

nel procedimento penale a carico di Galgani Silvana iscritta al n. 82

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 184 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 16 dicembre 1982 (n. 82

del reg. ord. 1983) il pretore di Piombino ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della

legge 28 gennaio 1977, n. 10, per preteso contrasto con gli articoli:

a) 3 della Costituzione, in quanto la norma suddetta sottoporrebbe

ad identica pena edittale coloro che, sprovvisti di concessione,

abbiano edificato in contrasto con la normativa edilizia e coloro che,

pure senza avere ottenuto previamente la concessione, abbiano però

edificato in conformità alla suddetta normativa e agli strumenti

urbanistici; si tratterebbe di situazioni obiettivamente diverse

trattate, quoad poenam, dal legislatore alla stessa stregua, e ciò

irrazionalmente;

b) 25 della Costituzione, atteso che la stessa norma conterrebbe

una descrizione della condotta penalmente sanzionata così generica da

rendere difficile l'individuazione del comportamento tipico

astrattamente determinato, con conseguente violazione del principio

della tassatività della normativa penale;

c) 27, primo comma, della Costituzione, in quanto, ferma la

suesposta censura di cui alla precedente lett. b, la norma violerebbe

altresì il principio del carattere personale della responsabilità

penale, atteso che il reato in questione non sarebbe definito dalla

legge, né potrebbe essere definito dall'interprete, in modo univoco,

sicché il reo, in assenza di qualunque altra specificazione idonea a

tipizzare la condotta vietata, non sarebbe in grado di acquisire piena

consapevolezza della rilevanza penale del comportamento posto in

essere.

Considerato che, con riferimento alla prospettata violazione

dell'art. 3 della Costituzione, la giurisprudenza di questa Corte è

consolidata nel ritenere che la configurazione delle fattispecie

criminose e le valutazioni in ordine alla congruenza tra i reati e le

pene sono censurabili in sede di costituzionalità soltanto ove il

legislatore abbia dato luogo a sperequazioni di tale gravità da

risultare palesemente inique (sentenze nn. 1 e 170 del 1982; ordinanza

n. 186 del 1983);

che, nel caso di specie, tale estremo non è ravvisabile, in primo

luogo in quanto rientra nella politica legislativa sottoporre ad

analoga sanzione edittale comportamenti formalmente identici, pur se

diversificabili quanto all'entità del danno sociale che ne scaturisce,

ed anche perché il bene giuridico che la impugnata norma tutela è

anche quello inteso ad ottenere che qualsiasi iniziativa di

fabbricazione edilizia sia previamente vagliata e controllata in sede

amministrativa:

che, in ogni modo, a parte i poteri di graduazione della pena che

spettano istituzionalmente al giudice che, alla stregua dei criteri di

cui all'art. 133 c.p., ben potrà esprimere un giudizio sulla maggiore

o minore gravità del fatto, la legge 24 novembre 1981, n. 689, trova

nel caso di specie, possibilità di applicazione, sicché ben può il

giudicante, in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame,

irrogare, ove del caso, le sanzioni sostitutive ivi previste.

Considerato inoltre, per ciò che concerne la prospettata

violazione dell'art. 25 della Costituzione, che questa Corte, con

giurisprudenza consolidata, ha più volte ribadito che il ricorso ad

espressioni di comune esperienza è consentito, spettando all'opera

ermeneutica del giudice di dare contenuto concreto alle dette

espressioni, e che tale principio ha più volte trovato specifica

applicazione proprio nella materia edilizia (sentenza n. 49 del 1980;

ordinanze nn. 156/1983 e 5/1984);

che, infine, la prospettata violazione dell'art. 27, primo comma,

della Costituzione, si risolve nella stessa censura, vista da

prospettiva diversa, mossa alla norma impugnata con riferimento

all'art. 25 della Costituzione di cui sopra;

che nell'ordinanza non sono prospettati motivi nuovi o diversi,

tali da indurre la Corte a modificare i surricordati precedenti

giurisprudenziali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 153, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n.

10, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27,

primo comma, della Costituzione, dal pretore di Piombino, con

l'ordinanza in data 16 dicembre 1982, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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